La deroga è possibile solo senza semiesonero
No alle ore
aggiuntive per il vicario
(Centro di consulenza
02.02.2002)
Il collaboratore vicario non può accedere agli
emolumenti aggiuntivi se fruisce del semiesonero dall'insegnamento. Un'
eventuale clausola in deroga può essere inserita nel contratto d'istituto solo
se il vicario non gode di tale beneficio e se la relativa prestazione risulta
particolarmente gravosa. In caso contrario, risulterebbero lesi i diritti dei
docenti in ordine alle legittime aspettative riguardanti la distribuzione del
fondo d'istituto. E' quanto afferma l'Ufficio di consulenza in un parere redatto
su richiesta di alcuni colleghi di un'altra provincia, che stanno per stipulare
l'accordo integrativo nella loro scuola. Di seguito riportiamo il testo del
documento.
E' un servizio a cura del Cidog
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Oggetto: Gilda…omissis….- Richiesta di parere in ordine alla retribuibilità del collaboratore vicario con emolumenti aggiuntivi rispetto al compenso previsto dall'art.37 del Ccni.
In riferimento all'oggetto, si trasmette il seguente parere.
Fatto
Con la richiesta di parere in oggetto, la
Coordinatrice provinciale della Gilda di …. interrogava questo Centro di
consulenza, rappresentando la situazione relativa al proprio Istituto.
In particolare, la Dirigente sindacale medesima faceva presente che, la
Collaboratrice vicaria, già titolare di semiesonero dall'insegnamento, a seguito
di deliberazione del Collegio dei docenti, era stata individuata quale
beneficiaria di un compenso aggiuntivo, fissato nell'ordine di n.104 ore di
attività aggiuntive funzionali all'insegnamento. In più, la citata
collaboratrice risultava anche essere titolare di n.4/18 di cattedra in aggiunta
ai 9/18 di cattedra residuati dal semiesonero.
Di qui la richiesta di parere in ordine alla liceità della situazione
rappresentata.
Diritto
A parere di questo Centro di consulenza la
situazione rappresentata dalla richiedente appare viziata da evidenti elementi
di illegittimità.
In via preliminare, va detto che il Collegio dei docenti non ha potere
deliberante sulla materia riportata dalla richiedente. Ciò ai sensi dell'art.7
del decreto legislativo n297/94.
L'organo collegiale titolare di tale potere, ai sensi degli artt. 8 e ss. del
citato decreto rimane, infatti, il Consiglio d'Istituto. Va detto subito, però,
che la relativa deliberazione deve assumere, come norma sussustante, il
contratto integrativo d'istituto. Vale a dire: l'accordo negoziale che regola la
distribuzione del fondo d'istituto, fissando anche i relativi importi.Tanto
premesso, appare evidente che la procedura adottata risulta totalmente difforme
da quella prevista dalla legge. E dunque, non rileva dal punto di vista dell'nsorgenza
di eventuali obblighi in testa all'Istituzione scolastica.
Quanto alla collaboratrice vicaria, l'assegnazione delle ore aggiuntive di
attività funzionali all'insegnamento appare anch'essa formata in palese
violazione di legge.
Fermo restando il grave vizio procedurale di cui sopra, esse non possono in
alcun modo essere assegnate per i seguenti motivi.
In primo luogo, ai sensi dell'art. 30, comma 3, lett.e), del Ccni '99 le
attività aggiuntive effettivamente prestate dai docenti con funzioni di
collaborazione con il capo d'istituto, di cui all'art. 19, comma 4 del C.C.N.L.,
da retribuire secondo le misure del compenso orario lordo, non di insegnamento,
di cui all'allegata Tabella D del Ccni, non sono cumulabili con il compenso di
cui all'art. 37.
Pertanto, stando alla lettera della norma, tali emolumenti aggiuntivi possono
essere attribuiti solo ai collaboratori non titolari del citato compenso di cui
al citato art.37. Dunque, ai collaboratori che non rivestono l'incarico di
vicario del dirigente.
Vero è che l'accordo integrativo d'istituto potrebbe derogare in meljus a tale
disposto, qualora la relativa prestazione presentasse un livello di onerosità
particolarmente gravoso. Ma è altrettanto vero che, nella fattispecie, tale
condizione non rileva, in quanto la suddetta collaboratrice vicaria risulta
essere titolare di semiesonero dall'insegnamento. Condizione, questa, che le
consente di svolgere le mansioni tipiche dell'incarico percependo regolarmente
un compenso fissato nell'ordine del 50% dello stipendio di docente, seppure in
assenza di prestazione di insegnamento.
In più, a riprova dell'assenza di maggiore onerosità della prestazione, la
vicaria, stando a quanto risulta dagli atti, è titolare di un incarico
aggiuntivo di insegnamento fissato nell'ordine di 4/18 di cattedra.
Incarico, peraltro, palesemente illegittimo se rapportato alla sua condizione di
fatto, quale docente titolare di semiesonero. Dunque, a tempo parziale. A questo
proposito soccorre, infatti, l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n.61, che vieta ai lavoratori part time di
effettuare prestazioni aggiuntive, rispetto all'orario di lavoro, in eccedenza
al 10% dell'effettivo monte ore prestato.
P.Q.M.
questo Ufficio di consulenza esprime parere negativo in ordine alla introduzione della suddetta clausola in deroga, a vantaggio della collaboratrice vicaria, che statuirebbe, di fatto, una clausola vessatoria nei confronti del restante personale, che verrebbe ingiustamente privato di parte delle disponibilità finanziarie del fondo d'istituto, a nulla rilevando la deliberazione del Collegio dei docenti, che è da ritenersi nulla, fin dall'atto della sua formazione, nella parte in cui dispone tale beneficio.