E' un principio fondamentale del nostro ordinamento

Lo straordinario è facoltativo

(Ufficio di consulenza 09.02.2002)

Le prestazioni in eccedenza all'orario di lavoro contrattuale non possono essere pretese dal Dirigente scolastico. E dunque non è possibile nemmeno stipulare clausole negoziali, in sede di contrattazione integrativa d'istituto, che prevedano tale obbligatorietà. E' quanto afferma il nostro Ufficio di consulenza, in risposta ad una richiesta di parere formulata dalla Gilda di un'altra provincia. Sulla questione, peraltro, si era già pronunciato anche il nostro Ufficio legale, con un parere che viene riportato integralmente nel testo della risposta


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Ogg. Richiesta di parere Gilda ……….. - lavoro straordinario.

 

Fatto

La Coordinatrice provinciale della Gilda di ……..interroga questo Ufficio di consulenza in ordine al comportamento di un Dirigente scolastico che, in sede di contrattazione integrativa d'istituto, ha assunto una posizione rigida circa il preteso dovere, in testa ai docenti, di effettuare prestazioni in aggiunta all'orario contrattuale, argomentando, peraltro, tale posizione facendo riferimento a normativa secondaria pubblicistica, dunque, non pertinente.

Diritto

Tale pretesa appare totalmente destituita di fondamento in quanto le obbligazioni relative a qualsivoglia lavoratore, stante l'attuale ordinamento, sono, evidentemente, da individuarsi nell'ambito di quelle previste dal contratto di lavoro, essendo quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 45 del dlgs 165/2001, l'unica fonte di riferimento in ordine alla fattispecie. Ciò per effetto della privatizzazione del rapporto di lavoro, intervenuta a seguito dell'entrata in vigore del dlgs 29/93, e successive modificazioni e integrazioni, oggi coordinate nel citato dlgs 165/2001.
Orbene, il contratto collettivo nazionale di lavoro del 1995, tuttora vigente per la fattispecie, dedica ben 2 articoli alla descrizione degli obblighi di lavoro del personale docente. Tra questi, non rientrano le cosiddette attività aggiuntive che, in quanto tali, sono ascrivibili al cosiddetto lavoro supplementare, dunque facoltative. Appare addirittura pleonastico riaffermare la illiceità di eventuali pretese datoriali in ordine ad eventuali richieste di prestazione straordinaria in assenza di consenso del lavoratore. Tanto più che il principio della facoltatività del lavoro straordinario, comunque denominato, presente nel nostro ordinamento da oltre 80 anni, è ormai stato fatto proprio, unanimemente, dalla giurisprudenza nazionale e dalla giurisprudenza transazionale. Ricordiamo, ex multis, la sentenza della Corte di Giustizia europea (Quinta Sezione/procedimento C-350/99) dell' 8 febbraio 2001:"Direttiva del Consiglio 14 ottobre 1991, 91/533/CEE, relativa all'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro - Normale orario di lavoro giornaliero o settimanale - Norme applicabili allo svolgimento di lavoro straordinario - Regime probatorio", con la quale è stato riaffermato, anche a livello comunitario, il principio della non obbligatorietà del lavoro straordinario. Principio generale che in, caso di violazione, determina addirittura la nullità del contratto di lavoro.
A questo proposito, vale la pena di richiamare anche un recente parere del nostro Ufficio legale
(n.9 del 7 novembre 2001) che contiene un'attenta disamina della normativa concernente la fattispecie in oggetto e che riportiamo integralmente.

 

Ufficio legale, parere n.9 del 7 novembre 2001

La prestazione della attività didattica, nello sviluppo del sinallagma contrattuale, si articola in una serie di diversi impegni individuali e collegiali che ogni docente è tenuto ad espletare. Invero, all'attività d' insegnamento - che costituisce la peculiarità del lavoro intellettuale dei docenti ed è il loro principale obbligo di collaborazione, ex combinato disposto dell'art.2094 cod. civ., e degli artt.40 e 41 del C.C.N.L., il quale, a riguardo, lo quantifica in 22, 24 e 18 ore settimanali, rispettivamente per gli insegnanti di scuola materna, di scuola elementare e degli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica - il contratto collettivo, (fonte primaria delle disposizioni riguardanti il personale scolastico, a seguito della "contrattualizzazione"e della delegificazione degli istituti attinenti al pubblico impiego ex Decreto Legislativo n.29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, trasfuso nel vigente Decreto Legislativo n. 165/2001) annette impegni denominati attività funzionali all'insegnamento che rientrano nell'ordinario orario di servizio, ma che non danno luogo a specifici compensi, e la possibilità di effettuare attività aggiuntive,le quali , di converso, danno diritto a compenso a parte. Non giova qui ricordare quanti e quali siano gli impegni funzionali e aggiuntivi: essi sono analiticamente e puntualmente descritti nel CCNL. E', però, il caso di rilevare che, non di rado, essi infrangono il portato normativo di " non superare i limiti stabiliti dalle leggi speciali" ( art. 2107 cod. civ.), ed è decisivo enucleare non solo se gli impegni eccedenti dei docenti, siano sussumibili nella previsione dettata astrattamente dall'art. 2108 del codice civile " in caso di prolungamento dell'orario normale, il prestatore di lavoro deve essere compensato per le ore straordinarie con un aumento di retribuzione rispetto a quella dovuta per il lavoro normale", ma soprattutto se il POF, ed il piano delle attività annuali scolastiche, possano derogare il secondo comma del richiamato art. 2108 c.c., il quale espressamente recita che " i limiti, entro i quali è consentito il lavoro straordinario, la durata di esso e la misura della maggiorazione, sono stabiliti dalla legge". Risposte attendibili e persuasive alle citate fattispecie e alla domanda d'apertura vengono dalla costante giurisprudenza e dalla dottrina dominante.
Ma procediamo con ordine.
Si badi, anzitutto, che il continuo richiamo alle norme contenute nel V libro del codice civile è conferente alla tematica trattata in questo intervento, giacché, il D.Lgs n.165/2001 ad esse, in uno ai contratti collettivi, espressamente rinvia, quali fonti giuridiche nella disciplina dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche. E la speciale legge, richiamata dall'art.2107 c.c., tuttora in vigore perchè mai abrogata espressamente o tacitamente, risale al 1923 : si tratta del Regio decreto legge n 692 del 15.3.1923, a mente del quale " la durata massima normale della giornata di lavoro... non potrà superare le 8 ore al giorno o le 48 settimanali:" la stessa fonte legislativa è chiara allorquando all'art.5 dispone che " E' autorizzata, quando vi sia accordo tra le parti, l'aggiunta di un periodo straordinario che non superi le due ore al giorno e le dodici ore settimanali, a condizione, in ogni caso, che il lavoro straordinario, venga computato a parte e remunerato con un aumento di paga su quella di lavoro ordinario non inferiore al 10 per cento".
Trattandosi di legge speciale ne è possibile solo una rigida interpretazione letterale e logica, per cui il senso fatto palese dal significato delle parole e dall'intenzione del legislatore è che la prestazione della attività didattica:
1. non può essere illimitata nelle ore;
2. non può includere impegni eccedenti il lavoro ordinario imposti, perchè necessitano del consenso del docente
3. il lavoro straordinario, in ogni caso, dovrebbe essere remunerato in misura maggiore.
A riguardo la Suprema Corte di Cassazione è pacifica nel ritenere che " la disciplina in tema di lavoro straordinario ha carattere inderogabile ( ex multis: Cass. n.546/1999).
Queste norme, però, devono essere sistematicamente interpretate, facendo rinvio alle disposizioni contenute negli articoli 13 e 14,comma secondo del accordo di cui al D.P.R del 23.8.1988 n.399,mai disapplicati dai CCNL successivi. Orbene, in forza di tali norme è esclusa la corresponsione di compensi per lavoro straordinario a favore degli insegnanti, ed è stabilito il principio della onnicomprensività dello stipendio. Sul punto vi è stata anche una decisione del TAR Piemonte,sez. I del 7 luglio 1994, n. 377, che ha ritenuto gli articoli richiamati non in contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione. Il sinallagma che riguarda il lavoro degli insegnanti non prevede, sicché, l'istituto del lavoro straordinario, rectius, il pagamento dello straordinario, ancorché contemplato per il personale A.T.A., alla stregua degli altri pubblici dipendenti: davvero una situazione non discriminante, come sostenuto dai giudici amministrativi della regione Piemonte (sic) !
Ma i docenti sono rinfrancati dal giudizio espresso l'8 febbraio 2001 dalla Corte di Giustizia Europea sulla non obbligatorietà del lavoro straordinario, e tutelati dalle considerazioni che seguono
A parte la limitazione temporale,inderogabilmente prevista dall'art.2107 del codice civile, ad ogni prestazione di lavoro che supera l'ordinario comunque denominato, ( straordinario, supplementare, aggiuntivo, eccedente),e, vieppiù, limite virtualmente insito nei principi informatori sanciti dalla Carta Costituzionale, si osserva in punto di diritto che il lavoro che supera l'ordinario non può essere un obbligo per i pubblici dipendenti in quanto sottoposto ad autorizzazione ( Cons. Giust. Amm. Sic, sez. Consult. N.274/99; Cons. Stato N.2170/99;TAR Puglia, sez. Bari, n.449/99
l'obbligo , si impone e si esegue, non si autorizza : altrimenti affiora una contraddizione in termini; il lavoro "straordinario" è aspettativa, , o Ma se questa è tesi ancora non persuasiva, certamente convincente è l'applicazione, in questo caso, dell'eccezione di inadempimento " inademplenti non est ademplendum,"; una regola elementare del sinallagma attinente al contratto a prestazioni corrispettive, qual'è quello,appunto, relativo al rapporto di lavoro pubblico o privato che sia. Ordunque, in base a questa chiara ed efficace norma, contenuta nell'art.1460 c.c, "nulla è dovuto del contenuto utile di un rapporto di lavoro a chi non abbia ancora dato un inizio di esecuzione": do ut des, do ut facias, insegna la tradizione romanistica di cui è ricca il nostro ordinamento giuridico, come dire, se prima non si riconosce ai docenti il diritto alla retribuzione per il lavoro straordinario, non si potrà pretendere tale prestazione nel lavoro, perchè lo schema giuridico ( prestazione - retribuzione) costituisce l'essenza del rapporto di lavoro e,allo stesso tempo, il suo sinallagma genetico.
In conclusione, gli impegni aggiuntivi sono dovuti solo su base volontaria, sono realizzabili unicamente con la disponibilità del docente interessato : non sono obblighi eccedenti; ma, purtroppo, de jure condito, sono qualificabili come lavoro supplementare da retribuire senza alcuna maggiorazione e senza il vantaggio degli istituti indiretti ope legis applicabili al lavoro straordinario".

P.Q.M.

questo Ufficio di consulenza esprime parere negativo in ordine alla possibilità di imporre ai docenti eventuali prestazioni eccedenti l'orario contrattuale e invita la Coordinatrice provinciale di ….. a rappresentare al Dirigente scolastico l'eventuale insorgenza delle responsabilità civili e penali in caso di comportamento coattivo.
Invita altresì la Coordinatrice medesima a porre in atto comportamenti tali da dissuadere la rappresentante Gilda in seno all'Istituzione scolastica circa la possibilità di firmare accordi in tal senso. Si rappresenta alla Dirigente sindacale di cui sopra la disponibilità di questo centro a seguire la vertenza, se necessario, anche per il tramite dell'Ufficio legale

Il responsabile dell'Ufficio
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