I debiti dell'Amministrazione si rivalutano
(Parere Ufficio legale n.19 del 21.12.2001)
I crediti vantati dai docenti nei confronti dell'Amministrazione con il passare del tempo sono soggetti a rivalutazione. E dunque conservano il loro potere di acquisto anche se passa del tempo tra il momento in cui vengono maturati e quello in cui vengono liquidati.
Fermo restando il calcolo degli interessi legali. E' questo la tesi argomentata dal nostro Ufficio legale che si pronuncia sulla delicata materia dei crediti retributivi.
L’intervento odierno riguarda il ritardato pagamento di somme di danaro legato alla prestazione lavorativa sia pubblica sia privata.
Si osserva, innanzitutto, che ogni lavoratore, nel sinallagma contrattuale che lo lega al proprio datore di lavoro, è ritenuto parte debole: per cui il nostro legislatore gli offre una serie di particolari vantaggi , benefici e tutele che lo jus generi non riconosce in altre fattispecie astratte, in ossequio alla perfetta parità dei soggetti nell’esercizio dei diritti privati.
Anche i docenti, pertanto, vantano questa posizione di favore verso la Pubblica Amministrazione dalla quale dipendono.
Il vantaggio economico più significativo si ha quando il personale docente è creditore di somme di denaro a titolo dell’espletamento della propria prestazione. Invero, tali emolumenti non costituiscono per la P.A. debito di valuta, ma debito di valore : sono,ossia, sottratti al principio nominalistico, per cui non subiscono mai perdita del potere d’acquisto col passar del tempo. Nell’ipotesi, poi, che il credito del docente sia esigibile, sull’importo dovuto maturano, inoltre, anche gli interessi legali.
A parte la previsione comune contemplata nelle disposizioni del codice civile, la normativa speciale, in materia di interessi e rivalutazioni nel pubblico impiego, è contenuta nel regolamento di cui al D.M. 1 settembre 1998, n.352.
Gli interessi e la rivalutazione monetaria debbono essere calcolati e pagati sul credito di lavoro vantato dal docente, e spettano indipendentemente dall’esperimento di un’azione in sede giudiziale: in tal senso si è espresso il massimo organo della giustizia amministrativa (Consiglio di Stato,sez. III, n.778/87, Ministero Pubblica Istruzione appellante). Ma vieppiù! Ai fini del riconoscimento automatico della svalutazione monetaria ai pubblici dipendenti, sono irrilevanti le cause del ritardo dell’Amministrazione nell’adempimento delle proprie obbligazioni nascenti dal rapporto di impiego ( Cons. Stat. sez. IV, n.272/87, Ministero Pubblica Istruzione e altro contro M....., in Rivista Giuridica del lavoro, 1989,II,pag.105). E per quantificare esattamente il credito, gli interessi vanno calcolati non sull’ammontare originario del credito, ma sulla somma in denaro risultante dalla sua rivalutazione ( Cons. Stat. sez. IV, n.480/88, G..... c/ Presidente Consiglio Ministri). I riferimenti giurisprudenziali sono espliciti, chiari e non offrono elusioni di sorta ( la privacy mi obbliga a criptare i nomi dei soggetti privati interessati nelle decisioni da me richiamate).
In forza di questo orientamento costante dei giudici amministrativi di secondo grado - e si rammenta che il Consiglio di Stato è anche organo consultivo della P.A. - qualora il docente vantasse pretese patrimoniali per qualsiasi impegno ( “ ancorché di natura non retributiva come l’indennità di missione” – Cons. Stat. n.523/90), anche aggiuntivo d’insegnamento o funzionale all’insegnamento, avrà diritto a pretendere che il ritardato pagamento sia onnicomprensivo di svalutazione e di interessi. Rammento che il docente, che rinuncia al pagamento degli interessi dovutigli, compie una remissione a favore del dirigente scolastico, in quanto “ gli interessi per ritardato pagamento e le spese di giustizia costituiscono danno erariale del quale deve essere ritenuto il preside, il quale abbia omesso di pagare tempestivamente, nonostante reiterati solleciti” ( Corte Conti sez. I, n.128/1989; in Foro Amm. 1989, pag.2238).
Avv. José Sorrento
Responsabile dell'Ufficio legale Gilda Potenza