Gli obblighi sono quelli contenuti nel contratto
Nessuna
prestazione oltre il dovuto
(Parere Ufficio legale n.16 del 9.12.2001)
Le prestazioni obbligatorie sono quelle contemplate nel contratto di lavoro. Chi lavora oltre tali obblighi gratuitamente stipula, tacitamente, un contratto di donazione nei confronti dell'Amministrazione che, peraltro, andrebbe formalizzato per iscritto.
I rapporti con l'Amministrazione, infatti, prevedono la forma scritta (ad substantiam). Conseguentemente, in assenza di tale forma il contratto è nullo (artt.135 e 1418 c.c.) e il docente
si troverebbe ad operare in un contesto palesemente illecito.
Sulla materia degli obblighi di lavoro abbiamo anche interpellato il nostro Ufficio legale, che ha prodotto il seguente parere.
Non esiste altra prestazione al di fuori di quelle previste dal Ccnl e dal piano scolastico annuale delle attività.
Pervengono, a questo ufficio legale della Gilda, numerose richieste di chiarimenti in ordine ai doveri del personale docente. Non manca chi ci chiede se sia legittimo che il dirigente scolastico obblighi i docenti a recarsi a scuola per "firmare" la presenza, nel periodo di sospensione delle lezioni durante le vacanze pasquali, natalizie, e, dopo gli scrutini , fino al 30 giugno; alcuni lamentano che il loro preside obblighi i docenti a restare a scuola durante le assemblee d’istituto; altri ancora sono precettati ad essere presenti in istituto la mattina dell’insediamento delle commissioni degli esami di Stato e anche la mattina dei giorni in cui si espletano le prove scritte per eventuale vigilanza o necessità.
Per rispondere in modo attendibile a questi quesiti, occorre preliminarmente osservare che il personale della scuola ha l’obbligo di tenere specifici e corretti comportamenti, di rispettare l’orario di servizio, di osservare scrupolosamente incompatibilità e divieti stabiliti dalle norme.
L’osservanza dell’orario di servizio del personale docente costituisce un obbligo ineludibile, trattandosi di elemento essenziale della prestazione retribuita.
Le norme che disciplinano la materia sono quelle espressamente contenute nel CCNL: ore destinate all’insegnamento, e ore riguardanti le attività funzionali alla prestazione della docenza ( art.24), ivi comprese le ore per gli impegni previsti nel piano annuale delle attività adottato dal Collegio dei docenti, su proposta del dirigente scolastico, e deliberato dal Consiglio d’istituto.
La risposta alla vessazione del potere é contenuta in queste osservazioni; sicché i docenti non avranno altro dovere al di fuori di quanto previsto dal contratto, e non debbono alcuna altra prestazione al di fuori di quelle contemplate nel piano annuale delle attività deciso ad inizio dell’anno scolastico.
Il rimedio contro richieste di prestazioni atipiche o non programmate collegialmente è l’atto di rimostranza, il cui immediato effetto è quello di sospendere l’esecutorietà di ogni ordine impartito tramite circolari interne o atti similari. E se costretti o minacciati da un successivo ordine, il preside potrebbe commettere quanto meno violenza privata ( art 610 codice penale) Ma la natura paciosa dei docenti suggerisce di non creare involontaria conflittualità, per cui, a richieste e ad ordini del genere, essi potranno sempre rappresentare per iscritto al dirigente scolastico la propria indisponibilità a prestazioni supplementari o aggiuntive.
Ufficio legale Gilda Potenza