L'interruzione del servizio costituisce reato
Il Dirigente scolastico che entra in classe durante
la lezione pone in atto un illecito penale.
E' quanto afferma il nostro Ufficio di consulenza argomentando questa posizione
con il combinato disposto degli articoli 331 e 340 del codice penale e con l'art.6
dello Statuto dei lavoratori.
E' da escludere, dunque, la possibilità di disturbare il normale svolgimento
delle lezioni con illecite pretese di controllo o, comunque, con la presenza di
soggetti terzi che, stante l'attuale ordinamento, non hanno alcun titolo ad
introdursi nelle classi. L'unico soggetto titolare della facoltà di permanere in
classe, infatti, è il docente addetto allo svolgimento della lezione.
E' un servizio a cura del Cidog
Oggetto: visite in classe da parte del Dirigente scolastico
Fatto
Alcuni docenti di un Istituto di scuola secondaria
superiore interrogano questo Ufficio di consulenza circa la liceità del
comportamento reiteratamente attuato dal Dirigente della medesima Istituzione
scolastica. Tale comportamento consisterebbe nell'effettuazione di visite in
classe, durante l'ora di lezione, con relativa declamazione in lingua, di versi
afferenti i Classici latini e greci nonché interrogazione degli studenti e, più
o meno, espressamente, del docente coinvolto, suo malgrado, nella visita
medesima.
In particolare i richiedenti interrogano questo Ufficio per valutare la
sussistenza di estremi di reato e, se del caso, chiedono di conoscere gli
eventuali strumenti di tutela offerti dalla legge, per ricondurre il Dirigente
ad assumere un comportamento più consono alla funzione dirigenziale.
Diritto
In linea generale, va detto subito che, il
Dirigente, ai sensi dell'art. 2087 c.c. (Tutela delle condizioni di lavoro ) "
.... è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la
particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare
l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro".
E' opportuno precisare che, stante la privatizzazione del rapporto di lavoro,
istituita dal decreto legislativo 29/93, così come modificato e vigente (dlgs
165/2001), il Dirigente scolastico è equiparato, in tutto e per tutto, al datore
di lavoro. Di qui la pertinenza della norma citata.
La giurisprudenza, peraltro, si spinge anche oltre tale disposto, allorquando
afferma che il datore ha l'obbligo di adottare tutte le misure al fine di
evitare ed eliminare i soprusi, le umiliazioni e le situazioni di isolamento
create dai dipendenti verso i colleghi.
Già questo basterebbe a determinare l'insorgere di una eventuale responsabilità
in capo al Dirigente medesimo in ordine ad un fenomeno universalmente noto come
"mobbing". Di per sé, deprecabile e sanzionabile.
Giova, tuttavia, ricordare che il comportamento del dirigente in questione
integra anche la fattispecie prevista dall'articolo 6 della legge 300/70, che
vieta le visite personali di controllo sul lavoratore.
Non solo. In tutta evidenza, stante la natura di pubblico servizio
dell'erogazione della prestazione di insegnamento, a parere di questo Ufficio di
consulenza il suddetto comportamento integra anche il reato di interruzione di
pubblico servizio di cui all'art. 340 del codice penale o, per lo meno, il reato
di cui all'art.331 c.p. (Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica
necessità).
Di qui l'assoluta illiceità del comportamento segnalato dai richiedenti e la
possibilità di avvalersi degli strumenti offerti dalla legge. Tra questi, si
consiglia, senz'altro il ricorso al giudice ordinario, in funzione di giudice
del lavoro che, se del caso, procederà d'ufficio qualora ravvisasse la presenza
dei termini per un'eventuale azione penale.
P.Q.M.
Nelle esposte considerazioni si esprime il presente parere.