L'interruzione del servizio costituisce reato

Il preside non può entrare in classe

(Ufficio di consulenza 10.02.2002)

 

Il Dirigente scolastico che entra in classe durante la lezione pone in atto un illecito penale.
E' quanto afferma il nostro Ufficio di consulenza argomentando questa posizione con il combinato disposto degli articoli 331 e 340 del codice penale e con l'art.6 dello Statuto dei lavoratori.
E' da escludere, dunque, la possibilità di disturbare il normale svolgimento delle lezioni con illecite pretese di controllo o, comunque, con la presenza di soggetti terzi che, stante l'attuale ordinamento, non hanno alcun titolo ad introdursi nelle classi. L'unico soggetto titolare della facoltà di permanere in classe, infatti, è il docente addetto allo svolgimento della lezione.

E' un servizio a cura del Cidog


Oggetto: visite in classe da parte del Dirigente scolastico
 

Fatto

Alcuni docenti di un Istituto di scuola secondaria superiore interrogano questo Ufficio di consulenza circa la liceità del comportamento reiteratamente attuato dal Dirigente della medesima Istituzione scolastica. Tale comportamento consisterebbe nell'effettuazione di visite in classe, durante l'ora di lezione, con relativa declamazione in lingua, di versi afferenti i Classici latini e greci nonché interrogazione degli studenti e, più o meno, espressamente, del docente coinvolto, suo malgrado, nella visita medesima.
In particolare i richiedenti interrogano questo Ufficio per valutare la sussistenza di estremi di reato e, se del caso, chiedono di conoscere gli eventuali strumenti di tutela offerti dalla legge, per ricondurre il Dirigente ad assumere un comportamento più consono alla funzione dirigenziale.

Diritto

In linea generale, va detto subito che, il Dirigente, ai sensi dell'art. 2087 c.c. (Tutela delle condizioni di lavoro ) " .... è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro".
E' opportuno precisare che, stante la privatizzazione del rapporto di lavoro, istituita dal decreto legislativo 29/93, così come modificato e vigente (dlgs 165/2001), il Dirigente scolastico è equiparato, in tutto e per tutto, al datore di lavoro. Di qui la pertinenza della norma citata.
La giurisprudenza, peraltro, si spinge anche oltre tale disposto, allorquando afferma che il datore ha l'obbligo di adottare tutte le misure al fine di evitare ed eliminare i soprusi, le umiliazioni e le situazioni di isolamento create dai dipendenti verso i colleghi.
Già questo basterebbe a determinare l'insorgere di una eventuale responsabilità in capo al Dirigente medesimo in ordine ad un fenomeno universalmente noto come "mobbing". Di per sé, deprecabile e sanzionabile.
Giova, tuttavia, ricordare che il comportamento del dirigente in questione integra anche la fattispecie prevista dall'articolo 6 della legge 300/70, che vieta le visite personali di controllo sul lavoratore.
Non solo. In tutta evidenza, stante la natura di pubblico servizio dell'erogazione della prestazione di insegnamento, a parere di questo Ufficio di consulenza il suddetto comportamento integra anche il reato di interruzione di pubblico servizio di cui all'art. 340 del codice penale o, per lo meno, il reato di cui all'art.331 c.p. (Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità).
Di qui l'assoluta illiceità del comportamento segnalato dai richiedenti e la possibilità di avvalersi degli strumenti offerti dalla legge. Tra questi, si consiglia, senz'altro il ricorso al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro che, se del caso, procederà d'ufficio qualora ravvisasse la presenza dei termini per un'eventuale azione penale.

P.Q.M.

Nelle esposte considerazioni si esprime il presente parere.