La richiesta deve essere validamente motivata

Il permesso non vale per le vacanze

Il beneficio è discrezionale

Tribunale di Milano 1863/2001

 

Il permesso per motivi personali e familiari non può essere chiesto e fruito per andare in vacanza con la famiglia. E' questo il principio affermato dal Giudice del Lavoro di Milano in una sentenza emessa il 21 giungo 2001. Ecco il fatto. Una docente aveva chiesto al preside di fruire di 3 giorni di permesso per andare in vacanza in Egitto a Sharm el Sheikh, ma il dirigente aveva opposto un netto rifiuto. Ciò nonostante la docente si era assentata lo stesso e al suo ritorno il preside le aveva inflitto la sanzione della avvertimento scritto e della sospensione degli emolumenti per i tre giorni della vacanza. La docente ricorreva, quindi al giudice del lavoro, chiedendo l'annullamento della sanzione e il versamento della somma non percepita. Richiesta che dava torto alla ricorrente, ma compensava le spese tra le parti.

 

 

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REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI MILANO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Assegnata a sentenza il 21-06-01 n. 1863

 

 

 Il Giudice del Tribunale di Milano,……., in funzione  di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

 nella causa iscritta al numero di RG 2491 dell'anno 2001 e proposta da….. con l' avv….. dom. … di Milano via …..

 

RICORRENTE

 

 

 CONTRO  MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE con il Dirigente Scolastico (omissis) di Cassano D' Adda

 

CONVENUTO

 

 oggetto: annullamento sanzione disciplinare.

 

S V O L G I M E N T O  D E L  P R O C E S S O

 

Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 414 c.p.c., e depositato il 5.4.2001, …. riferiva di essere insegnate elementare  presso il Circolo didattico di Cassano d'Adda e che in data 22.2.2000 aveva chiesto , ai sensi dell'art. 21 del CCNL, tre giorni di permesso retribuito per recarsi con la propria famiglia in Egitto a Sharm el Sheikh; che in data 26.2.2000 la Collaboratrice Vicaria non accoglieva la richiesta ritenuta non sufficientemente motivata ; che con nota del .3.3.2000 la ricorrente ribadiva il proprio diritto a godere del permesso e preannunciava la propria assenza; che il Dirigente Scolastico vista la sua assenza nei giorni 8/10 marzo 2000 la invitava a giustificare la sua assenza ingiustificata ; che la ricorrente ribadiva i propri rilievi ; che con nota del 4.4.2000 il Dirigente Scolastico jrrogava la sanzione disciplinare dell' avvertimento scritto con omesso pagamento dei giorni in  questione ; che il tentativo di conciliazione non sortiva effetto .Tutto ciò premesso chiedeva al Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, di dichiarare nulla o annullare la sanzione disciplinare  irrogata il 4.4.2000 e condannare l'Amministrazione al pagamento della  retribuzione corrispondente ai giorni 8,9 e 10 marzo 2000 oltre interessi, spese rifuse.

All'udienza del 21.6.2001, esperito con esito negativo il tentativo di  conciliazione, il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione invitava i procuratori alla discussione e decideva la causa come da separato dispositivo .

 

MOTIVI

 

E' pacifico che la ricorrente si sia assentata nei giorni 8,9 e l0 marzo 2000 in assenza di autorizzazione. .

Secondo la ricorrente il diniego, prescindendo da qualsiasi motivazione fosse stata adottata, fu illegittimo poiché al lavoratore "spettano" i  tre giorni di permesso retribuito per motivi familiari con la conseguenza che al dirigente scolastico è preclusa qualsiasi possibilità di valutazione.

La tesi non è fondata.

La norma indicata dalla ricorrente art. 49 CCNL 99 nel disciplinare l’istituto dei permessi retribuiti prevede una "graduazione" di casi, passando dai motivi professionali, che vengono privilegiati per l'evidente interesse pubblico alla formazione del personale tale da giustificare anche l'accollo di oneri economici maggiori, ai motivi di carattere personale e familiare.

Il primo comma infatti riconosce la concessione al lavoratore di n.8  giorni complessivi per anno scolastico (viaggi compresi per partecipazione a concorsi o esami e tre giorni per lutto, per perdita del coniuge o parente entro il secondo grado.

Il secondo comma recita: "A domanda del dipendente sono, inoltre, concessi  nell'anno scolastico tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche al rientro, od autocertificati in base alle leggi vigenti".

 E' di tutta evidenza che si parli in ogni caso di "concessione" e non diritto insindacabile alla fruizione, pertanto una valutazione non è esclusa, ma mentre nella ipotesi di cui al primo coma la valutazione sarà semplicemente di sussistenza delle circostanze comprovanti l'ipotesi normativa, nel secondo caso la valutazione presenta maggiori margini di discrezionalità dovendosi far riferimento a motivi genericamente personali o familiari, se pure documentati posteriormente e autocertificati.

Si deve trattare pertanto di un'esigenza familiare ulteriore rispetto a  quella di cui comma primo, pur sempre grave ed urgente [1] visto che le sono attribuiti lo stesso numero di giorni riconosciuti per il lutto di un parente strettissimo.

E' facile immaginare come si sia voluto prevedere tutte quelle ipotesi  gravi  ed imprevedibili come la malattia , l' intervento chirurgico, il ricovero imprevisto di un figlio superiore agli 8 anni, del coniuge, di un genitore o di altri avvenimenti imprevedibili e di una certa serietà ( furto, rapina, lesioni) .

Non a caso la norma prevede la possibilità di documentazione posteriore  all'assenza.

Non può essere ritenuto un valido "motivo familiare o personale" il  desiderio di fruire con il proprio nucleo familiare di una vacanza in una nota località turistica in pieno periodo lavorativo.

La ricorrente non ha neppure dedotto, nè chiesto di provare che il  coniuge potesse godere di quella unica settimana di ferie e pertanto che quella fosse l'unica possibilità di una vacanza congiunta per il nucleo familiare. Né è stato dedotto che fosse un viaggio premio non godibile in altro  momento.

Queste circostanze avrebbero potuto essere tenute in conto dal dirigente  scolastico, anche se rimaneva pur salvo il suo margine di valutazione discrezionale.

A tutto quanto sopra detto vanno aggiunte le ulteriori valutazioni circa, l'interruzione della didattica e della programmazione, oltre alla considerazione dei maggiori oneri economici per la P.A., dei quali il  Dirigente scolastico può essere chiamato e rispondere, per la nomina di un insegnante a tempo determinato, così come avvenne nel caso in  questione.

Correttamente il Dirigente scolastico aveva rifiutato la concessione del  permesso retribuito, che non rappresenta un diritto insindacabile, ritenendo la domanda non “sufficientemente motivata” in relazione alle ragioni che determinano la scelta dei giorni 8.9.10 marzo 2000,

Infine la ricorrente si è assentata nella completa consapevolezza di non essere stata autorizzata alla fruizione dei giorni di permesso, pertanto la sanzione appare del tutto legittima oltre che estremamente mite.

In considerazione della novità delle questioni trattate appare equo compensare tra le parti le spese di lite.

 

P.Q.M.

 

Il Giudice respinge il ricorso proposto da (omissis).

Compensa fra le parti le spese di lite.

 

Sentenza provvisoriamente esecutiva.

 
Milano 21.6.2001

 

 

 

Note

[1] La precedente dicitura contenuta nell'articolo 21 del Ccnl '95, prima della novella, così recitava: "A  domanda  del  dipendente  sono,  inoltre,  concessi  nell'anno scolastico  tre  giorni di permesso retribuito per particolari  motivi personali  o familiari debitamente documentati; per gli stessi  motivi sono fruibili i sei giorni di ferie durante le attività didattiche  di cui  al  precedente art. 19, comma 9, indipendentemente dalla presenza delle condizioni previste in tale norma".Le parti cancellate sono quelle in corsivo.