PERMANENZA PROTRATTA A SCUOLA
 

Domanda

Ad una scuola elementare, una madre ha preso la bambina un'ora dopo la fine delle lezioni. Chi ha la responsabilità del minore? E' giusto che l'insegnante dell'ultima ora si sia trattenuta un'ora in più con l'alunna? Chi deve prendersi la responsabilità di chiamare il 112? L'insegnante o la scuola?

Risposta

Gli obblighi di lavoro dei docenti sono contemplati negli articoli 40,41 e 42 del Ccnl del '95, tuttora in vigore per la fattispecie. Tra questi non rientrano le prestazioni eccedenti gli obblighi contrattuali e, dunque, in linea generale, il docente non è tenuto ad aspettare che il genitore giunga a scuola per prelevare il proprio figlio.
E' da escludere, quindi, una qualche responsabilità in testa al docente che, una volta terminato il suo orario di servizio, decida di abbandonare il luogo di lavoro.
E' lecito, invece, parlare di responsabilità in testa al genitore, qualora ometta di fare il proprio dovere lasciando il minore privo di vigilanza oppure, qualora tale vigilanza, in via sostitutiva e secondo buona fede, dovesse essere esercitata dal personale scolastico (collaboratori o docenti). In quest'ultimo caso, infatti, l'istituzione scolastica sarebbe pienamente legittimata a reclamare un eventuale risarcimento del danno, causato dalla necessaria retribuzione da corrispondere al personale, eventualmente, impegnato nella prestazione di vigilanza.
Resta il fatto che, qualsiasi iniziativa dovrebbe essere disposta, in ogni caso, dal dirigente scolastico.