PERMANENZA A SCUOLA IN ASSENZA DI ALUNNI
 

1.

Desidererei sapere se l'insegnante elementare,nel caso in cui un giorno tutti gli alunni delle proprie classi dovessero risultare assenti, ha l'obbligo di rimanere a scuola e, se decidesse di andarsene, deve poi recuperare le ore di servizio non prestate. Vi sarei grata se mi inviaste un riferimento normativo. In attesa di una sollecita risposta invio distinti saluti.

Risposta

In assenza di alunni, l'insegnante è liberato dall'obbligo di adempiere alla prestazione.
Stante l'attuale contrattualizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti della Pubblica amministrazione (di cui la scuola fa parte ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del D.L.vo 165/2001) risulta, infatti, pienamente applicabile la normativa civilistica che regola gli adempimenti non satisfattivi dell'obbligazione. Un orientamento, peraltro, largamente condiviso dalla dottrina e dalla giurisprudenza del lavoro. Nella fattispecie, dunque, soccorre il disposto dell'articolo 1256 del codice civile, che così dispone:" L'obbligazione si estingue quando per causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile". E' opportuno precisare che la prestazione d'insegnamento non costituisce obbligazione fungibile. Pertanto, non può essere pretesa in alcun modo la presenza a scuola del docente (oppure l'impiego in altre mansioni) per il tempo in cui sussista la situazione di impossibilità ad adempiere. Vale a dire: durante le unità orarie in cui il docente avrebbe erogato la prestazione di insegnamento qualora gli alunni fossero stati presenti.

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2.

Nel caso in cui la o le classi di un docente si trovino fuori sede per visita di istruzione, teatro, gita scolastica, viaggi di istruzione ecc.,lo stesso ha l'obbligo di rimanere a scuola durante le ore in cui avrebbe avuto lezione in quelle classi? Può il dirigente utilizzarlo per altri incarichi?

Risposta

Le attività relative all'implementazione del Pof, devono essere necessariamente deliberate dal Collegio dei docenti. In quella sede bisognerà valutare i relativi impatti in termini organizzativi e, se del caso, deliberare per disporre le compensazioni.
Se ciò è stato fatto, l'utilizzo dei docenti, non impegnati direttamente nelle attività, può essere disposto, in modo fungibile. In caso contrario, il docente è da ritenersi liberato dall'obbligazione.

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