OROLOGIO MARCATEMPO

 

Domanda

Chiedo, in prossimità dell'introduzione dell'orologio marcatempo nel mio istituto, se vi siano sentenze o circolari che ne regolino, permettano o neghino, l'uso per quanto riguarda il corpo insegnante.

Risposta

La questione dell'utilizzo di meccanismi automatizzati per l'accertamento dell'orario di servizio è nata a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 22 della legge 724/94: " Norme generali sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato (Finanziaria'95)" che, al comma 3 dispone, appunto tale procedura in riferimento alle pubbliche amministrazioni.
E' evidente che, tale norma, per dispiegare i suoi effetti anche nella scuola avrebbe dovuto essere fatta oggetto di regolamentazione o per il tramite di normativa secondaria oppure, più propriamente, in sede di contrattazione. Regolamentazione che, allo stato, non risulta essere stata mai effettuata.
Già questo basterebbe ad escludere un'applicazione tout court della norma appena citata.
D'altra parte, la specificità del settore educativo-formativo in riferimento al comparto scuola aveva già indotto il Ministero della Funzione Pubblica ad escludere la possibilità di estendere la prassi del cosiddetto"orologio marcatempo", previgente all'entrata in vigore della legge Finanziaria 1995, al suddetto settore. Prescrizione che aveva trovato espressione nella circolare 20.10.1992 n. 4797/92, avente ad oggetto "Orario di servizio ed orario settimanale di lavoro" che così testualmente dispone: "Si ritiene opportuno ribadire la necessità che l’orario di lavoro deve essere documentato mediante controlli di tipo automatizzato ed obiettivo come disposto dalle vigenti normative in materia.....La presente direttiva non è altresì applicabile, per il momento al comparto scuola limitatamente al settore educativo-formativo,.....".
Si ha notizia, comunque, di una pronuncia del Tar della Val D'Aosta, che, in una situazione analoga, avrebbe deciso a favore della possibilità di introdurre tale meccanismo anche a scuola (n.98/94).
E' bene precisare, però, che la pronuncia del giudice non può che valere per il solo caso oggetto del giudizio e che, comunque, qualora tale pronuncia diventi definitiva, per effetto dell'inestensibilità del giudicato, essa non dispiegherebbe effetti al di fuori del contesto a cui si riferisce.
In più va rilevato che, per effetto della contrattualizzazione del rapporto di lavoro, allo stato, tale materia di contenzioso riguarda, evidentemente, la giurisdizione esclusiva del giudice del lavoro. Alla luce di quanto appena esposto, rimaniamo nella convinzione della inopportunità/illegittimità dell'utilizzo dell'orologio marcatempo all'interno delle istituzioni scolastiche. Per lo meno fino a quando il Ministero dell'istruzione (o le parti) non provvederanno a regolamentare la materia.
Tanto premesso, una qualche considerazione è d'obbligo circa l'eventuale procedura da adottare in ordine ad un'eventuale introduzione di tale strumento all'interno delle istituzioni scolastiche.
Anzi tutto va detto che la copertura finanziaria necessaria all'acquisto dell'orologio marcatempo non può che essere definita ed autorizzata per il tramite di un'apposita delibera del Consiglio di circolo o d'istituto, competente in materia ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 297/94.
Va detto, inoltre, che l'eventuale delibera dovrà essere informata ai principi generali del nostro ordinamento e, dunque, non potrà esimersi dall'obbligo di destinare i relativi fondi tenendo presente il principio di ragionevolezza e di buona amministrazione. E' opportuno rilevare che tali dispositivi automatizzati sono piuttosto costosi: di qui la dubbia liceità di destinare fondi a tale acquisto che, inevitabilmente, verrebbero sottratti ad altre iniziative. Per esempio: a quelle relative all'arricchimento dell'offerta formativa. Di qui il possibile insorgere della responsabilità contabile in testa al dirigente scolastico ed allo stesso organo collegiale, con relativo probabile giudizio davanti alla Corte dei conti. In più, ai sensi dell'articolo 4 della legge 300/70 (Statuto dei lavoratori) a fronte della privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti della Pubblica amministrazione, è ragionevole credere che l'eventuale adozione dell'orologio marcatempo dovrebbe , comunque, passare anche al vaglio della Rsu d'istituto. Solo dopo tali passaggi, la procedura potrebbe dirsi correttamente effettuata. Dunque, è possibile affermare, senza tema di smentita, che non può configurarsi alcun potere autonomo in testa al Dirigente scolastico in ordine a tale atto. Fermo restando la dubbia liceità dell'atto stesso, per i motivi di cui sopra.