OROLOGIO MARCATEMPO
Domanda
Chiedo, in prossimità dell'introduzione
dell'orologio marcatempo nel mio istituto, se vi siano sentenze o circolari che
ne regolino, permettano o neghino, l'uso per quanto riguarda il corpo
insegnante.
Risposta
La questione dell'utilizzo di meccanismi
automatizzati per l'accertamento dell'orario di servizio è nata a seguito
dell'entrata in vigore dell'articolo 22 della legge 724/94: " Norme
generali sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello
Stato (Finanziaria'95)" che, al comma 3 dispone, appunto tale procedura in
riferimento alle pubbliche amministrazioni.
E' evidente che, tale norma, per dispiegare i suoi effetti anche nella scuola
avrebbe dovuto essere fatta oggetto di regolamentazione o per il tramite di
normativa secondaria oppure, più propriamente, in sede di contrattazione.
Regolamentazione che, allo stato, non risulta essere stata mai effettuata.
Già questo basterebbe ad escludere un'applicazione tout court della norma
appena citata.
D'altra parte, la specificità del settore educativo-formativo in riferimento al
comparto scuola aveva già indotto il Ministero della Funzione Pubblica ad
escludere la possibilità di estendere la prassi del cosiddetto"orologio
marcatempo", previgente all'entrata in vigore della legge Finanziaria 1995,
al suddetto settore. Prescrizione che aveva trovato espressione nella circolare
20.10.1992 n. 4797/92, avente ad oggetto "Orario di servizio ed orario
settimanale di lavoro" che così testualmente dispone: "Si ritiene
opportuno ribadire la necessità che l’orario di lavoro deve essere
documentato mediante controlli di tipo automatizzato ed obiettivo come disposto
dalle vigenti normative in materia.....La presente direttiva non è altresì
applicabile, per il momento al comparto scuola limitatamente al settore
educativo-formativo,.....".
Si ha notizia, comunque, di una pronuncia del Tar della Val D'Aosta, che, in una
situazione analoga, avrebbe deciso a favore della possibilità di introdurre
tale meccanismo anche a scuola (n.98/94).
E' bene precisare, però, che la pronuncia del giudice non può che valere per
il solo caso oggetto del giudizio e che, comunque, qualora tale pronuncia
diventi definitiva, per effetto dell'inestensibilità del giudicato, essa non
dispiegherebbe effetti al di fuori del contesto a cui si riferisce.
In più va rilevato che, per effetto della contrattualizzazione del rapporto di
lavoro, allo stato, tale materia di contenzioso riguarda, evidentemente, la
giurisdizione esclusiva del giudice del lavoro. Alla luce di quanto appena
esposto, rimaniamo nella convinzione della inopportunità/illegittimità
dell'utilizzo dell'orologio marcatempo all'interno delle istituzioni
scolastiche. Per lo meno fino a quando il Ministero dell'istruzione (o le parti)
non provvederanno a regolamentare la materia.
Tanto premesso, una qualche considerazione è d'obbligo circa l'eventuale
procedura da adottare in ordine ad un'eventuale introduzione di tale strumento
all'interno delle istituzioni scolastiche.
Anzi tutto va detto che la copertura finanziaria necessaria all'acquisto
dell'orologio marcatempo non può che essere definita ed autorizzata per il
tramite di un'apposita delibera del Consiglio di circolo o d'istituto,
competente in materia ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 297/94.
Va detto, inoltre, che l'eventuale delibera dovrà essere informata ai principi
generali del nostro ordinamento e, dunque, non potrà esimersi dall'obbligo di
destinare i relativi fondi tenendo presente il principio di ragionevolezza e di
buona amministrazione. E' opportuno rilevare che tali dispositivi automatizzati
sono piuttosto costosi: di qui la dubbia liceità di destinare fondi a tale
acquisto che, inevitabilmente, verrebbero sottratti ad altre iniziative. Per
esempio: a quelle relative all'arricchimento dell'offerta formativa. Di qui il
possibile insorgere della responsabilità contabile in testa al dirigente
scolastico ed allo stesso organo collegiale, con relativo probabile giudizio
davanti alla Corte dei conti. In più, ai sensi dell'articolo 4 della legge
300/70 (Statuto dei lavoratori) a fronte della privatizzazione del rapporto di
lavoro dei dipendenti della Pubblica amministrazione, è ragionevole credere che
l'eventuale adozione dell'orologio marcatempo dovrebbe , comunque, passare anche
al vaglio della Rsu d'istituto. Solo dopo tali passaggi, la procedura potrebbe
dirsi correttamente effettuata. Dunque, è possibile affermare, senza tema di
smentita, che non può configurarsi alcun potere autonomo in testa al Dirigente
scolastico in ordine a tale atto. Fermo restando la dubbia liceità dell'atto
stesso, per i motivi di cui sopra.