ORA DI RICEVIMENTO GENITORI

 

Domanda

Esiste per i docenti un obbligo di ricevere le famiglie per una ora alla settimana in orario antimeridiano, o, invece, l'obbligo di tenere "rapporti individuali con le famiglie" può considerarsi assolto dagli incontri "scuola famiglia" previsti a scadenza bimestrale in orario pomeridiano?
Resta inteso , naturalmente, che per motivi particolari rimane il diritto-dovere sia per i genitori che per i docenti di richiedere incontri straordinari, eventualmente individuali.

Risposta

L'articolo 42 del Contratto collettivo nazionale di lavoro, al comma 2, lettera b) dispone che, tra gli adempimenti dovuti, rientrano anche gli incontri individuali con le famiglie.
La clausola negoziale non reca indicazioni circa le modalità di svolgimento di tale obbligazione. Resta il fatto che descrive, implicitamente, la prestazione e il relativo termine.
Si tratta, evidentemente, di un facere , a cui il docente è tenuto in corrispondenza del verificarsi di un preciso evento: la richiesta di colloquio da parte del genitore.
Il suddetto facere risulta, dunque, vincolato al verificarsi di un terminus a quo, che è costituito dal verificarsi dell'evento, che si traduce in fatto alla presenza di 2 condizioni:
la prima è costituita dalla presenza del genitore a scuola;
la seconda dalla manifestazione di volontà, in testa al genitore, finalisticamente orientata all'ottenimento del colloquio.
Conseguentemente, risulta di dubbia liceità la prassi vigente in molte scuole, secondo la quale il docente viene obbligato ad indicare un'ora di ricevimento settimanale, durante la quale il docente medesimo è obbligato a rimanere a scuola, indipendentemente dal verificarsi del termine. Ovvero: indipendentemente dalla notifica o comunicazione da parte del genitore al docente medesimo di avvalersi del proprio diritto ad incontrare l'insegnante.
Quanto ai cosiddetti incontri scuola-famiglia, riteniamo che essi debbano rientrare nel monte ore dell'articolo 42, comma 3 lett.b) del Ccnl'95. Dunque, non rilevanti ai fini dello svolgimento del suddetto obbligo individuale.
Una possibile soluzione potrebbe essere quella di regolamentare la prassi degli incontri individuali con un' apposita previsione all'interno del regolamento d'istituto, mediante la quale, fermo restando l'individuazione di un'ora di disponibilità settimanale, il docente risulti vincolato alla presenza a scuola solo in corrispondenza di una precisa manifestazione di volontà da parte del genitore, trasmessa oralmente o in forma scritta, comunque assoggettata ad obbligo di notifica.