ORA DI RICEVIMENTO GENITORI
Domanda
Esiste per i docenti un obbligo di ricevere le famiglie per una ora alla
settimana in orario antimeridiano, o, invece, l'obbligo di tenere "rapporti
individuali con le famiglie" può considerarsi assolto dagli incontri
"scuola famiglia" previsti a scadenza bimestrale in orario
pomeridiano?
Resta inteso , naturalmente, che per motivi particolari rimane il diritto-dovere
sia per i genitori che per i docenti di richiedere incontri straordinari,
eventualmente individuali.
Risposta
L'articolo 42 del Contratto collettivo nazionale
di lavoro, al comma 2, lettera b) dispone che, tra gli adempimenti dovuti,
rientrano anche gli incontri individuali con le famiglie.
La clausola negoziale non reca indicazioni circa le modalità di svolgimento di
tale obbligazione. Resta il fatto che descrive, implicitamente, la prestazione e
il relativo termine.
Si tratta, evidentemente, di un facere , a cui il docente è tenuto in
corrispondenza del verificarsi di un preciso evento: la richiesta di colloquio
da parte del genitore.
Il suddetto facere risulta, dunque, vincolato al verificarsi di un terminus a
quo, che è costituito dal verificarsi dell'evento, che si traduce in fatto alla
presenza di 2 condizioni:
la prima è costituita dalla presenza del genitore a scuola;
la seconda dalla manifestazione di volontà, in testa al genitore,
finalisticamente orientata all'ottenimento del colloquio.
Conseguentemente, risulta di dubbia liceità la prassi vigente in molte scuole,
secondo la quale il docente viene obbligato ad indicare un'ora di ricevimento
settimanale, durante la quale il docente medesimo è obbligato a rimanere a
scuola, indipendentemente dal verificarsi del termine. Ovvero: indipendentemente
dalla notifica o comunicazione da parte del genitore al docente medesimo di
avvalersi del proprio diritto ad incontrare l'insegnante.
Quanto ai cosiddetti incontri scuola-famiglia, riteniamo che essi debbano
rientrare nel monte ore dell'articolo 42, comma 3 lett.b) del Ccnl'95. Dunque,
non rilevanti ai fini dello svolgimento del suddetto obbligo individuale.
Una possibile soluzione potrebbe essere quella di regolamentare la prassi degli
incontri individuali con un' apposita previsione all'interno del regolamento
d'istituto, mediante la quale, fermo restando l'individuazione di un'ora di
disponibilità settimanale, il docente risulti vincolato alla presenza a scuola
solo in corrispondenza di una precisa manifestazione di volontà da parte del
genitore, trasmessa oralmente o in forma scritta, comunque assoggettata ad
obbligo di notifica.