LE SCUOLE SONO TENUTE A NOMINARE IL MEDICO COMPETENTE ?

di Ernesto Antonacci

L’applicazione del D.L.vo 626/94 nelle scuole è stato finora affrontato in maniera non sempre corretta: dall’individuazione delle figure responsabili, alla stesura del piano di valutazione dei rischi e successivamente all’informazione e formazione dei lavoratori, quasi tutte le scuole si sono attivate in maniera spesso autonoma, senza indicazioni specifiche, senza punti di riferimento.  Una delle figure più importanti, citate dal D.L.vo 626 è quella del medico competente, i cui compiti sono ben definiti dall’art. 17 del citato decreto.  Questa figura a tutt’oggi non è ancora entrata in quasi nessuna scuola, la maggior parte dei dirigenti scolastici non si è posto questo problema, molti pensano, come al solito, che: la scuola non è la fabbrica e certi adempimenti non riguardano le istituzioni scolastiche, anche perché si ritornerebbe al solito discorso “ma chi paga il medico competente ?”.In alcune scuole invece, molto rare per la verità, i dirigenti scolastici hanno creduto opportuno nominare un medico competente e dare a quest’ultimo l’incarico di effettuare visite e controlli al personale della scuola per “stare a posto”. Cerhiamo, una volta tanto allora, di chiarirci le idee, di sapere se a scuola è necessario o meno nominare il medico competente e dare luogo così all’attuazione degli articoli 16 e 17 del D.L.vo 626/94.Diciamo subito che la nomina o meno del medico competente deve essere fatta sulla base del piano di valutazione dei rischi, se esistono cioè rischi specifici per tutti o parte dei lavoratori della scuola, che richiedono una visita preventiva e successiva sorveglianza sanitaria.Ai sensi del D.L.vo 626/94, titolo VI e VIII e successive modifiche ed integrazioni, vi sono gli estremi che obbligano il dirigernte scolastico a nominare il medico competente nei seguenti casi:
1)Uso del VDT per almeno 20 ore settimanali (Può essere interessato a tale rischio soprattutto il personale amministrativo. )2) Rischio biologico, che ai sensi del citato decreto esiste in tutte le attività lavorative in cui un lavoratore è esposto a rischio di contaminazione da agenti patogeni. Il personale ausiliario della scuola che viene adibito alla pulizia dei servizi igienici, è senz’altro esposto a tale rischio, per cui esso necessita di essere sottoposto a sorveglianza sanitaria.Questi due rischi mansionari esistono in quasi tutte le scuole e devono essere citati e valutati nel piano di valutazione dei rischi.
Naturalmente la lista dei lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria può estendersi ad altre fasce lavorative come ad esempio il personale docente, specie delle scuole materne ed elementari dove sono più frequenti i casi di contagio di determinate malattie infettive.Esiste inoltre un rischio mansionario, specifico dei docenti, che è il danno alle corde vocali per l’uso eccessivo e spesso improprio della propria voce.Non dimentichiamo infine che nei vari laboratori degli istituti superiori di 2° grado, con l’uso di apparecchiature ecc., là dove già esistono problemi legati al rischio chimico, rischio rumore, rischio radiazioni non ionizzanti, ecc. il medico competente va nominato preventivamente. E’ auspicabile che la dove occorre la sorveglianza sanitaria, venga fatta in maniera coerente con i principi che hanno ispirato il D.L.vo 626/94.
Ed è ancora più auspicabile che proprio nelle scuole il problema della sicurezza vada affrontato fino in fondo, in maniera corretta, e che il tutto rientri anche in un progetto-scuola sulla sicurezza, che sia formativo per gli studenti, lavoratori del domani.