LE SCUOLE SONO TENUTE A NOMINARE IL MEDICO COMPETENTE ?
di Ernesto Antonacci
L’applicazione del D.L.vo 626/94 nelle scuole è
stato finora affrontato in maniera non sempre corretta: dall’individuazione
delle figure responsabili, alla stesura del piano di valutazione dei rischi e
successivamente all’informazione e formazione dei lavoratori, quasi tutte le
scuole si sono attivate in maniera spesso autonoma, senza indicazioni
specifiche, senza punti di riferimento. Una delle figure più importanti, citate
dal D.L.vo 626 è quella del medico competente, i cui compiti sono ben definiti
dall’art. 17 del citato decreto. Questa figura a tutt’oggi non è ancora entrata
in quasi nessuna scuola, la maggior parte dei dirigenti scolastici non si è
posto questo problema, molti pensano, come al solito, che: la scuola non è la
fabbrica e certi adempimenti non riguardano le istituzioni scolastiche, anche
perché si ritornerebbe al solito discorso “ma chi paga il medico competente
?”.In alcune scuole invece, molto rare per la verità, i dirigenti scolastici
hanno creduto opportuno nominare un medico competente e dare a quest’ultimo
l’incarico di effettuare visite e controlli al personale della scuola per “stare
a posto”. Cerhiamo, una volta tanto allora, di chiarirci le idee, di sapere se a
scuola è necessario o meno nominare il medico competente e dare luogo così
all’attuazione degli articoli 16 e 17 del D.L.vo 626/94.Diciamo subito che la
nomina o meno del medico competente deve essere fatta sulla base del piano di
valutazione dei rischi, se esistono cioè rischi specifici per tutti o parte dei
lavoratori della scuola, che richiedono una visita preventiva e successiva
sorveglianza sanitaria.Ai sensi del D.L.vo 626/94, titolo VI e VIII e successive
modifiche ed integrazioni, vi sono gli estremi che obbligano il dirigernte
scolastico a nominare il medico competente nei seguenti casi:
1)Uso del VDT per almeno 20 ore settimanali (Può essere interessato a tale
rischio soprattutto il personale amministrativo. )2) Rischio biologico, che ai
sensi del citato decreto esiste in tutte le attività lavorative in cui un
lavoratore è esposto a rischio di contaminazione da agenti patogeni. Il
personale ausiliario della scuola che viene adibito alla pulizia dei servizi
igienici, è senz’altro esposto a tale rischio, per cui esso necessita di essere
sottoposto a sorveglianza sanitaria.Questi due rischi mansionari esistono in
quasi tutte le scuole e devono essere citati e valutati nel piano di valutazione
dei rischi.
Naturalmente la lista dei lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria può
estendersi ad altre fasce lavorative come ad esempio il personale docente,
specie delle scuole materne ed elementari dove sono più frequenti i casi di
contagio di determinate malattie infettive.Esiste inoltre un rischio mansionario,
specifico dei docenti, che è il danno alle corde vocali per l’uso eccessivo e
spesso improprio della propria voce.Non dimentichiamo infine che nei vari
laboratori degli istituti superiori di 2° grado, con l’uso di apparecchiature
ecc., là dove già esistono problemi legati al rischio chimico, rischio rumore,
rischio radiazioni non ionizzanti, ecc. il medico competente va nominato
preventivamente. E’ auspicabile che la dove occorre la sorveglianza sanitaria,
venga fatta in maniera coerente con i principi che hanno ispirato il D.L.vo
626/94.
Ed è ancora più auspicabile che proprio nelle scuole il problema della sicurezza
vada affrontato fino in fondo, in maniera corretta, e che il tutto rientri anche
in un progetto-scuola sulla sicurezza, che sia formativo per gli studenti,
lavoratori del domani.