DOCUMENTI DI RITO E AUTOCERTIFICAZIONE

Domanda

Le scrivo per sottoporle un problema: sono stato assunto a tempo indeterminato presso una scuola media, e per i documenti di rito mi sono
avvalso dell'autocertificazione tranne che per il certificato di sana e robusta costituzione. A distanza di qualche mese mi è stato contestato dalla segreteria, la quale, mi dicono, a sua volta aveva ricevuto istruzioni da un certo ufficio ragioneria, che avrei dovuto presentare il casellario giudiziale in originale. Ora io so per certo che questo documento può essere autocertificato, e pertanto mi chiedo per quale motivo devo sottostare ad una tale imposizione imputabile all'ignoranza di un qualche impiegato che ha deciso che, chissà in base a quali principi, il fatto di non avere commesso reati non può essere autocertificato, mentre può esserlo il titolo di studio o anche il proprio nome e cognome. Desidero quindi sapere come comportarmi nel caso in cui la mia segreteria, o questo famigerato ufficio ragioneria, persistano nel loro tentativo di farmi perdere giorni preziosi della mia vita per procurarmi il documento richiesto, o qualche eventuale altro documento a seconda dell'umore (e della fantasia) dell'impiegato di turno. La ringrazio in anticipo e porgo i miei cordiali saluti

Risposta

Non ci risulta che il certificato generale del casellario giudiziale sia sottratto alla possibilità di autocertificazione da parte del cittadino. Anzi, ci risulta il contrario: l'articolo 1, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica n.403, del 20 ottobre 1998, dispone, infatti, che " Oltre ai casi previsti dall'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ed agli altri casi previsti dalle leggi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di e i gestori di pubblici servizi sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni anche i seguenti stati, fatti e qualità personali: …omissis…g) di non aver riportato condanne penali.
Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di controllare la veridicità di quanto dichiarato dal soggetto interessato.