DOCUMENTI DI RITO E AUTOCERTIFICAZIONE
Domanda
Le scrivo per
sottoporle un problema: sono stato assunto a tempo indeterminato presso una
scuola media, e per i documenti di rito mi sono
avvalso dell'autocertificazione tranne che per il certificato di sana e robusta
costituzione. A distanza di qualche mese mi è stato contestato dalla segreteria,
la quale, mi dicono, a sua volta aveva ricevuto istruzioni da un certo ufficio
ragioneria, che avrei dovuto presentare il casellario giudiziale in originale.
Ora io so per certo che questo documento può essere autocertificato, e pertanto
mi chiedo per quale motivo devo sottostare ad una tale imposizione imputabile
all'ignoranza di un qualche impiegato che ha deciso che, chissà in base a quali
principi, il fatto di non avere commesso reati non può essere autocertificato,
mentre può esserlo il titolo di studio o anche il proprio nome e cognome.
Desidero quindi sapere come comportarmi nel caso in cui la mia segreteria, o
questo famigerato ufficio ragioneria, persistano nel loro tentativo di farmi
perdere giorni preziosi della mia vita per procurarmi il documento richiesto, o
qualche eventuale altro documento a seconda dell'umore (e della fantasia)
dell'impiegato di turno. La ringrazio in anticipo e porgo i miei cordiali saluti
Risposta
Non ci risulta che il
certificato generale del casellario giudiziale sia sottratto alla possibilità di
autocertificazione da parte del cittadino. Anzi, ci risulta il contrario:
l'articolo 1, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica n.403,
del 20 ottobre 1998, dispone, infatti, che " Oltre ai casi previsti dall'art. 2
della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ed agli altri casi previsti dalle leggi, nei
rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di e i gestori di
pubblici servizi sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali
all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle
normali certificazioni anche i seguenti stati, fatti e qualità personali:
…omissis…g) di non aver riportato condanne penali.
Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di controllare la veridicità di
quanto dichiarato dal soggetto interessato.