COMPLETAMENTO DI ORARIO DEL SUPPLENTE
Domanda
Ho avuto la nomina come docente a tempo determinato fino alla fine dell'attività didattica (30/6/2002) per dieci ore settimanali di lezione. Nel corso dell'anno scolastico si è aperta, nell'istituto in cui prestavo servizio, una nuova supplenza. La segreteria della scuola, per un errore di interpretazione, invece di procedere al completamento del mio orario ha stipulato il contratto con altra supplente, che aveva un punteggio inferiore al mio. Successivamente, una volta constatato l'errore e verificata la parziale compatibilità del mio orario, mi sono state attribuite altre quattro ore. Credo di avere diritto al riconoscimento della supplenza per l'orario completo, dal momento in cui quest'ultima ebbe inizio, ed anche al relativo pagamento. La scuola, invece, si è dichiarata contraria e non intende procedere in tal senso. Chiedo qualche suggerimento per un'equa soluzione del problema.
Risposta
Frequenti sono i casi che creano incertezze e dubbi circa la nomina dei docenti a tempo determinato o, come nel caso prospettato, il completamento dell'orario di servizio del supplente già nominato.
La sussistenza del diritto al completamento di orario è stata riconosciuta dalla stessa scuola, dato che, verificata la compatibilità, la supplenza è stata estesa per ulteriori quattro ore. La scuola avrebbe dovuto, prioritariamente rispetto alla stipula del contratto con altro aspirante, procedere al completamento dell'orario del supplente già in servizio. Da ciò deriva l'obbligo del riconoscimento giuridico della supplenza a decorrere dal giorno in cui sorse il diritto al completamento di orario.
In relazione alla quattro ore attribuite successivamente rispetto alla maturazione del diritto, non si può procedere alla corresponsione della retribuzione. Non compete retribuzione, in mancanza di prestazione dell'attività di lavoro.
Si può chiedere, tuttavia, il risarcimento del danno causato dal tardivo completamento dell'orario. Il danno è pari alla retribuzione cui l'interessato avrebbe avuto diritto nel caso di tempestivo completamento dell'orario della supplenza. Qualora ci fosse diniego da parte della scuola del riconoscimento giuridico e/o del risarcimento del danno, l'interessato potrà avviare il tentativo obbligatorio di conciliazione (con istanza alla direzione provinciale del lavoro) e successivamente, se non si addivenisse alla soluzione della controversia, proporre ricorso dinanzi al giudice ordinario competente per territorio (con riferimento alla scuola, nella quale presta il servizio di supplente). Pare, tuttavia, che in materia sussistano gli elementi e le ragioni per adottare, già in sede dell'incontro stragiudiziale tra le parti, una soluzione conciliativa.