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Decreto
Legislativo 16 aprile 1994, n.
297
Testo Unico delle disposizioni
legislative in materia di istruzione
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MODIFICAZIONI AL Testo Unico
(Articoli
abrogati dalla Finanziaria 1998, art. 31 comma 1)
Art. 72
1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro sono determinati annualmente i criteri per la formazione delle sezioni e delle classi, delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado ed è stabilito il numero massimo e minimo di alunni per sezione e per classe.
2.
Le classi successive a
quelle iniziali delle scuole medie sono accorpate, in modo peraltro da non
costituire classi con numero di alunni di regola superiore a 23. Le classi che
accolgono alunni portatori di handicap sono costituite con un massimo di 20
alunni
3.
Per le scuole
elementari il numero di alunni in ciascuna classe non può essere superiore a
venticinque, salvo il limite di venti per le classi che accolgono alunni
portatori di handicap.
Art. 315
comma 3
3.
I posti di sostegno
per la scuola secondaria superiore sono determinati nell'ambito dell'organico
del personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge 5 febbraio
1992, n. 104, in modo da assicurare un rapporto almeno pari a quello previsto
per gli altri gradi di istruzione e comunque entro i limiti delle disponibilità
finanziarie all'uopo preordinate dall'articolo 42 comma 6, lettera h) della
stessa legge.
Art. 319, commi 1,2,3
1.
Per lo svolgimento
delle attività di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap nella
scuola materna, elementare e media, le dotazioni organiche dei relativi ruoli
provinciali comprendono posti di sostegno da istituire in ragione, di regola, di
un posto ogni quattro alunni portatori di handicap.
2.
Per la determinazione
dei posti di sostegno nella scuola secondaria superiore si applicano le
disposizioni contenute nell'articolo 315 comma 3.
3.
Nella scuola
elementare deroghe al rapporto medio di un docente ogni quattro alunni portatori
di handicap possono essere autorizzate in organico di fatto, in presenza di
handicap particolarmente gravi per i quali la diagnosi funzionale richieda
interventi maggiormente individualizzati e nel caso di alunni portatori di
handicap frequentanti plessi scolastici nelle zone di montagna e nelle piccole
isole.
Art. 443
1.
In sede di definizione degli organici si
procede alla determinazione del numero dei posti di sostegno a favore dei
bambini o degli alunni portatori di handicap della scuola materna e media, in
modo da assicurare di regola un rapporto medio di un docente ogni quattro
bambini o alunni portatori di handicap. I posti di sostegno per gli istituti e
scuole di istruzione secondaria superiore sono determinati, nell'ambito
dell'organico, in modo da assicurare un rapporto almeno pari a quello previsto
per gli altri gradi di istruzione e comunque entro i limiti delle disponibilità
finanziarie a tal fine preordinate dall'articolo 42, comma 6, lettera h), della
legge 5 febbraio 1992 n. 104. I posti di sostegno nella scuola elementare sono
determinati nell'organico di diritto in modo da assicurare un rapporto medio di
un docente ogni quattro alunni portatori di handicap; deroghe a tale rapporto
possono essere autorizzate in organico di fatto, in presenza di handicap
particolarmente gravi per i quali la diagnosi funzionale richieda interventi
maggiormente individualizzati e nel caso di alunni portatori di handicap
frequentanti plessi scolastici nelle zone di montagna e nelle piccole isole.
Art. 31 - Personale della scuola
1.
Il numero dei dipendenti del comparto scuola deve risultare alla fine dell'anno
1999 inferiore del 3 per cento rispetto a quello rilevato alla fine dell'anno
1997. Tale numero costituisce il limite massimo del personale in servizio. Tra i
dipendenti che dovranno essere considerati per i fini della programmazione sono
inclusi i supplenti annuali e i supplenti temporanei con la esclusione dei
soggetti chiamati a svolgere supplenze brevi. La spesa per le supplenze brevi
non potrà essere nell'anno 1998 superiore a quella resasi necessaria per
soddisfare le esigenze dell'anno 1997. Con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica ed il Ministro per la funzione pubblica, si provvede
alla determinazione della consistenza numerica del personale alla data del 31
dicembre 1999. Con decreti del Ministro della pubblica istruzione
sono individuati i criteri e le modalità per il raggiungimento delle finalità
predette mediante disposizioni sugli organici funzionali di istituto, sulla formazione delle cattedre e delle classi, sul contenimento
delle supplenze temporanee di breve durata assicurando comunque il perseguimento
dell'obiettivo tendenziale della riduzione del numero massimo di alunni per
classe con priorità per le zone svantaggiate e di montagna. In attuazione
dei princìpi generali fissati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, è
assicurata l'integrazione scolastica degli alunni handicappati con interventi
adeguati al tipo e alla gravità dell'handicap, compreso il ricorso all'ampia
flessibilità organizzativa e funzionale delle classi prevista dall'articolo 21,
commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonchè la possibilità di
assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al
rapporto docenti-alunni indicato al comma 3, in presenza di handicap
particolarmente gravi. Sono abrogati gli articoli 72, 315, comma 3, 319, commi
da 1 a 3, e 443 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato
con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. È consentita, altresì,
alle istituzioni scolastiche la stipulazione di contratti di prestazione d'opera
con riguardo a particolari discipline e insegnamenti per l'attuazione di
sperimentazioni didattiche e ordinamentali, per l'ampliamento dell'offerta
formativa e per l'avvio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche. Al
fine di incrementare la preparazione tecnico-professionale dei giovani, dopo il
conseguimento del diploma finale di istruzione secondaria superiore, le
istituzioni scolastiche, anche mediante la costituzione di consorzi tra loro e
con altri soggetti del territorio, possono avviare iniziative finalizzate alla
realizzazione di corsi di istruzione tecnica superiore, utilizzando le risorse
messe a disposizione anche dall'Unione europea, dalle regioni, dagli enti locali
e da altre istituzioni pubbliche e private.
2.
I docenti compresi nelle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami ed
aventi titolo alla nomina in ruolo sulle cattedre o posti accantonati al 1o
settembre 1992 secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 22, quarto
periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, hanno diritto, a decorrere
dall'anno scolastico 1997-1998, alla precedenza assoluta nel conferimento delle
supplenze annuali e temporanee del personale docente nella provincia per cui è
valida la graduatoria del concorso. La precedenza opera prima di quella prevista
dall'articolo 522, comma 5, del testo unico di cui al comma 1.
3.
La dotazione organica di insegnanti di sostegno per l'integrazione degli alunni
handicappati è fissata nella misura di un insegnante per ogni gruppo di 150
alunni complessivamente frequentanti gli istituti scolastici statali della
provincia, assicurando, comunque, il graduale consolidamento, in misura non
superiore all'80 per cento, della dotazione di posti di organico e di fatto
esistenti nell'anno scolastico 1997-1998. I criteri di ripartizione degli
insegnanti di sostegno tra i diversi gradi di scuole ed, eventualmente, tra le
aree disciplinari dell'istruzione secondaria, nonchè di assegnazione ai singoli
istituti scolastici sono stabiliti con i decreti di cui al comma 1, assicurando
la continuità educativa degli insegnanti di sostegno in ciascun grado di
scuola. Progetti volti a sperimentare modelli efficaci di integrazione, nelle
classi ordinarie, e ad assicurare il successo formativo di alunni con
particolari forme di handicap sono approvati dai provveditori agli studi, che
possono disporre l'assegnazione delle risorse umane necessarie e dei mezzi
finanziari per l'acquisizione di strumenti tecnici e ausili didattici funzionali
allo sviluppo delle potenzialità esistenti nei medesimi alunni, nonchè per l'aggiornamento del personale. Le esperienze acquisite sono messe a disposizione
di altre scuole.
4. Al fine del raggiungimento degli obiettivi indicati al comma 1, si procede, altresì, alla revisione dei criteri di determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico, ausiliario della scuola, ivi compresi gli istituti di educazione, nelle fcriteri di determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico, ausiliario della scuola, ivi compresi gli istituti di educazione, nelle forme previste dall'articolo 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
5.
In coerenza con i poteri di organizzazione e di gestione attribuiti sono rimesse
alle singole istituzioni scolastiche le decisioni organizzative, amministrative
e gestionali che assicurano efficacia e funzionalità alla prestazione dei
servizi, consentendo, tra l'altro, alle stesse istituzioni, anche consorziate
fra loro, di deliberare l'affidamento in appalto dei servizi di pulizia dei
locali scolastici e delle loro pertinenze, previa riduzione della dotazione
organica di istituto, approvata dal provveditore agli studi sulla base di
criteri predeterminati idonei anche ad evitare situazioni di soprannumero del
personale, in misura tale da consentire economie nella spesa. Con decreto del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta
del Ministro della pubblica istruzione, previo accertamento delle economie
realizzate, sono effettuate le occorrenti variazioni di bilancio. In sede
di contrattazione decentrata a livello provinciale sono ridefinite le modalità
di organizzazione del lavoro del personale ausiliario che non svolga attività
di pulizia.
6.
Dall'attuazione dei commi 1, 3, 4 e 11 devono conseguirsi complessivamente
risparmi pari a lire 442 miliardi per l'anno 1998, a lire 1.232 miliardi per
l'anno 1999 ed a lire 977 miliardi per l'anno 2000. Le predette somme sono
calcolate al netto dei risparmi di spesa destinati alla costituzione del fondo
di cui al comma 7.
7.
I risparmi derivanti dall'applicazione del comma 1, con esclusione delle
economie derivanti dalla riduzione di spesa relativa alle supplenze brevi,
stimati, in ragione d'anno, in lire 1.110 miliardi per il 1999 e in lire 1.260
miliardi a decorrere dall'anno 2000, sono destinati, dall'anno scolastico
1999-2000, nel limite del 50 per cento, quantificato in lire 185 miliardi per
l'anno 1999 ed in lire 630 miliardi a decorrere dall'anno 2000, alla
costituzione di un apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione del
Ministero della pubblica istruzione, da ripartire con decreti del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro
della pubblica istruzione, da destinare all'incremento dei fondi di istituto per
la retribuzione accessoria del personale, finalizzata al sostegno delle attività
e delle iniziative connesse all'autonomia delle istituzioni scolastiche. Le
risorse che si rendono disponibili sono ripartite su base provinciale. Previa
verifica delle economie derivanti dall'applicazione del comma 5, il predetto
fondo viene integrato, a decorrere dall'anno 2000, di una ulteriore quota pari
al 60 per cento da calcolarsi sulle economie riscontrate, al netto delle somme
da riassegnare alle singole istituzioni scolastiche per la stipula dei contratti
di appalto di cui al medesimo comma 5.
8.
Con periodicità annuale, si provvede alla verifica dei risparmi effettivamente
realizzati in applicazione del comma 1, al fine di accertarne la corrispondenza
con lo stanziamento del fondo di cui al comma 7.
9.
Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 24, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, e dall'articolo 1, comma 77, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, è attribuita agli uffici periferici del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica la competenza all'ordinazione dei
pagamenti, a mezzo ruoli di spesa fissa, delle retribuzioni spettanti al
personale della scuola con nomina del capo d'istituto su posti di supplenze
annuali e supplenze fino al termine delle attività didattiche, in attesa
dell'assunzione degli aventi diritto.
10.
I concorsi per titoli ed esami a cattedre e posti d'insegnamento nelle scuole
secondarie possono essere indetti al fine di reclutare docenti per gli
insegnamenti che presentano maggiore fabbisogno e per ambiti disciplinari
comprensivi di insegnamenti impartiti in più scuole e istituti anche di diverso
ordine e grado ai quali si può accedere con il medesimo titolo di studio.
11.
Con effetto dall'anno scolastico 1997-1998 sono aboliti i compensi giornalieri
ai componenti delle commissioni di esami di licenza media.
12.
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla regione Valle
d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano che disciplinano la
materia nell'ambito delle competenze derivanti dai rispettivi statuti e dalle
norme di attuazione.
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[N.d.R.: le parti scritte in corsivo sono indicano i cambiamenti fatti dal senato rispetto al testo iniziale (art. 20 della 2793)]