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Decreto
Legislativo 16 aprile 1994, n.
297
Testo Unico delle disposizioni
legislative in materia di istruzione
__________________________________________________
PARTE V
- SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO
TITOLO
I - ISTITUZIONI ED ORDINAMENTO
CAPO
I - Disposizioni generali
Art.
625 - Istituzioni scolastiche ed educative - Iniziative a favore dei lavoratori italiani e loro congiunti
1.
Il Governo della Repubblica ha facoltà di istituire, mantenere e sussidiare
all'estero scuole ed altre istituzioni educative.
2. L'azione dello Stato nei riguardi delle scuole e delle altre istituzioni
educative di cui al comma 1 è esercitata dal Ministero degli Affari Esteri per
mezzo degli agenti diplomatici e consolari.
3. Il Ministero degli Affari Esteri inoltre promuove ed attua all'estero
iniziative scolastiche e attività di assistenza scolastica a favore dei
lavoratori italiani e loro congiunti emigrati.
Art.
626 - Amministrazione, coordinamento e vigilanza
1.
Per amministrare, coordinare e vigilare le scuole, le istituzioni educative e le
altre iniziative di cui all'articolo 625 è messo a disposizione del Ministero
degli affari esteri un contingente di personale con qualifica dirigenziale o con
qualifica funzionale non inferiore alla settima, appartenente ai ruoli
dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione,
dell'amministrazione universitaria e di personale ispettivo tecnico, direttivo e
docente della scuola, nel limite complessivo di 100 unità.
2. Presso gli uffici diplomatici e consolari, ai quali è affidata
l'amministrazione di istituzioni scolastiche italiane funzionanti all'estero, è
assegnato un contingente di personale ispettivo tecnico e direttivo per lo
svolgimento delle funzioni di coordinamento e di assistenza tecnica. Detto
contingente è determinato annualmente con decreto del Ministro degli affari
esteri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro
del tesoro.
3. Il personale di cui ai commi 1 e 2 è collocato fuori ruolo, con
provvedimenti adottati dall'amministrazione di appartenenza, di concerto con il
Ministero degli affari esteri e con quello del tesoro. Ad esso sono affidate
mansioni corrispondenti alla qualifica ed al profilo professionale di
appartenenza.
4. Il servizio prestato ai sensi del presente articolo è valido a tutti gli
effetti come servizio di istituto nel ruolo di appartenenza.
CAPO
II - Scuole ed istituzioni educative statali
Art.
627 - Istituzione, trasformazione e soppressione delle scuole statali
1.
All'istituzione, alla trasformazione ed alla soppressione delle scuole statali
si provvede con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il
Ministro del tesoro.
Art.
628 - Acquisto o costruzione degli edifici
1.
Per provvedere all'acquisto e alla costruzione di edifici a uso delle scuole
italiane all'estero la cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere
mutui allo Stato, estinguibili mediante rate d'ammortamento da pagarsi con i
relativi interessi a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero
degli affari esteri.
2. L'ammontare dei mutui di cui al comma 1 è limitato in modo che le quote
d'ammortamento comprensive degli interessi siano contenute nei limiti della
disponibilità del relativo capitolo di bilancio.
3. Nel procedere agli acquisti o alle costruzioni di cui al comma 1 si applicano
le norme vigenti sulla contabilità generale dello Stato e sull'esecuzione delle
opere pubbliche in quanto ciò sia possibile e compatibile con le leggi e con
gli usi vigenti nel luogo.
1.
Con provvedimenti adottati di concerto con il Ministro della pubblica istruzione
le scuole italiane statali all'estero sono conformate per il loro ordinamento,
salvo varianti rese necessarie da particolari esigenze locali, alle
corrispondenti scuole statali del territorio nazionale. Ai titoli di studio in
esse conseguiti è riconosciuto valore legale.
2. I programmi didattici delle predette scuole sono approvati con decreto del
Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro della pubblica
istruzione.
Art.
630 - Insegnamento religioso
1.
L'insegnamento della religione cattolica è impartito in conformità delle
disposizioni richiamate dall'articolo 309. Può essere consentito l'insegnamento
di altre religioni, in relazione ad esigenze locali.
1.
Salvo quanto previsto nel presente articolo si applicano, in materia di libri di
testo, le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III, capo V del presente
testo unico.
2. Agli alunni delle scuole elementari italiane funzionanti all'estero, statali
e autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato italiano e
agli iscritti e frequentanti le altre istituzioni educative o partecipanti alle
altre iniziative scolastiche dell'istruzione elementare i libri di testo sono
forniti gratuitamente dal Ministero degli affari esteri.
3. Il prezzo massimo di copertina dei libri di testo adottati nelle scuole e
nelle istituzioni di cui al comma 2 è quello stabilito a termini dell'articolo
153.
4. Per i libri di testo che siano difformi, per le particolari caratteristiche
delle anzidette scuole ed istituzioni funzionanti all'estero, dai libri adottati
nel territorio nazionale, il prezzo massimo di copertina è stabilito
annualmente con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il
Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro dell'industria e commercio.
5. Lo sconto sul prezzo di copertina di cui all'articolo 153, comma 2 è
praticato anche per gli acquisti effettuati a carico del Ministero degli affari
esteri.
Art.
632 - Contributi degli alunni
1.
Gli alunni degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore sono
tenuti al pagamento di contributi annuali, la cui misura è determinata dal
Ministro degli affari esteri, con riguardo alla sede e al tipo di scuola, in
modo che non superi i due terzi dell'ammontare annuo delle tasse cui sono
obbligati gli alunni dei corrispondenti istituti e scuole statali del territorio
nazionale.
2. Gli alunni delle scuole materne e delle scuole elementari e medie sono di
norma esentati dal pagamento di tasse e contributi.
CAPO
III - Scuole non statali
Art.
633 - Concorso al mantenimento delle scuole non statali
1.
Al mantenimento delle scuole italiane all'estero che dipendono da enti, da
associazioni o da privati il Ministero degli affari esteri può contribuire sia
concedendo sussidi in denaro, sia dotandole di libri e di materiale didattico,
sia destinandovi docenti statali secondo quanto previsto dal presente testo
unico.
Art.
634 - Riconoscimento delle scuole non statali
1.
Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della
pubblica istruzione, le scuole italiane all'estero che dipendano da enti o da
associazioni e siano sostanzialmente conformi alle corrispondenti scuole
italiane statali all'estero possono essere pareggiate a queste ultime oppure
possono ottenere il riconoscimento del valore legale degli esami finali, secondo
le modalità stabilite dal regolamento. Ai titoli conseguiti nelle prime e al
titolo finale di studio conseguito nelle seconde è riconosciuto valore legale
dallo Stato italiano.
Art.
635 - Scuole italiane non conformi alle scuole italiane statali
1.
Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della
pubblica istruzione, a titoli di studio rilasciati da scuole secondarie italiane
all'estero che non siano sostanzialmente conformi alle corrispondenti scuole
statali italiane può essere concesso il riconoscimento legale, previo
superamento di un esame integrativo da svolgersi presso scuole secondarie del
territorio nazionale, con modalità e nei limiti stabiliti nel decreto medesimo.
CAPO IV - Iniziative e attività a favore
dei lavoratori italiani e loro congiunti
Art.
636 - Iniziative scolastiche e attività di assistenza scolastica
1.
Il Ministero degli affari esteri, per attuare le iniziative scolastiche e le
attività di assistenza scolastica previste dall'articolo 625, comma 3,
istituisce:
a) classi o corsi preparatori aventi lo scopo di agevolare l'inserimento dei
congiunti dei lavoratori italiani nelle scuole dei paesi di immigrazione;
b) corsi integrativi di lingua e cultura generale italiana per i congiunti di
lavoratori italiani che frequentino nei paesi di immigrazione le scuole locali
corrispondenti alle scuole italiane elementare e media;
c) corsi speciali annuali per la preparazione dei lavoratori italiani e dei loro
congiunti agli esami di idoneità e di licenza di scuola italiana elementare e
media;
d) scuole materne e nidi di infanzia;
e) corsi di scuola popolare per lavoratori italiani non finalizzati al rilascio
di titoli di studio.
2. I lavoratori italiani ed i loro congiunti possono fruire, all'estero, di
provvidenze scolastiche ed integrative della scuola, per quanto possibile
analoghe a quelle contemplate dalla legislazione vigente in Italia, anche per
quanto riguarda refezioni scolastiche, borse di studio, trasporti e
pre-interdoposcuola.
Art.
637 - Programmi, esami, titoli di studio
1.
I programmi di insegnamento, le norme per lo svolgimento degli esami e per il
rilascio dei titoli di studio delle classi, corsi e scuole di cui all'articolo
636 e ogni altra disposizione per l'applicazione del medesimo articolo sono
stabiliti con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il
Ministro per la pubblica istruzione.
2. Salvo varianti rese necessarie da particolari esigenze, le disposizioni
emanate in base al comma 1 devono conformarsi a quelle vigenti nel territorio
della Repubblica.
Art.
638 - Iniziative integrative dell'azione del Ministero degli Affari Esteri
1.
A favore delle iniziative scolastiche e di assistenza scolastica, nonché di
formazione e perfezionamento professionali, assunte da enti, associazioni,
comitati e scuole locali che perseguano gli stessi fini di quelle di cui
all'articolo 625, comma 3 ed integrino in modo idoneo l'azione diretta del
Ministero degli affari esteri, il Ministero stesso ha facoltà di concedere
contributi in denaro, libri, materiale didattico e di assegnare personale di
ruolo e non di ruolo, ai sensi degli articoli 639 e seguenti.
TITOLO II - PERSONALE DESTINATO ALLE SCUOLE E AD ALTRE INIZIATIVE SCOLASTICHE
CAPO
I - Destinazione all'estero
Art.
639 - Contingenti del personale da destinare all'estero
1.
Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del
tesoro e con i Ministri rispettivamente competenti in rapporto alle categorie di
personale da destinare all'estero, sono stabiliti, secondo i piani triennali di
cui all'articolo 640, comma 2, i contingenti del personale di ruolo dello Stato
da assegnare alle iniziative ed istituzioni scolastiche italiane all'estero di
cui all'articolo 625, alle scuole europee e alle istituzioni scolastiche ed
universitarie estere, tenendo conto delle indicazioni fornite dalle autorità
diplomatiche e consolari anche in riferimento ad osservazioni e proposte di
apposite commissioni sindacali istituite presso ciascun consolato in analogia a
quanto disposto dall'articolo 597. Nel medesimo decreto è fissato altresì il
limite massimo di spesa.
2. I contingenti di cui al comma 1 sono soggetti a revisione annuale.
3. Il contingente del personale di ruolo di cui al presente articolo, escluso
quello da destinare senza oneri a carico dello stato di previsione del Ministero
degli affari esteri, è stabilito entro il limite massimo di 1.400 unita.
Art.
640 - Selezione e destinazione all'estero del personale
1.
Il personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato da assegnare alle
istituzioni scolastiche italiane all'estero, comprese quelle di cui all'articolo
636 alle scuole europee e alle istituzioni scolastiche ed universitarie estere,
è scelto esclusivamente tra il personale di ruolo che abbia superato il periodo
di straordinariato o di prova nel ruolo di appartenenza e che abbia conoscenza
delle lingue straniere richieste per il paese a cui è destinato.
2. La destinazione alle istituzioni di cui al comma 1 per l'esercizio delle
funzioni proprie del ruolo di appartenenza, fatto salvo quanto previsto dal
comma 16 per i compiti di lettore e dall'articolo 673, comma 3, è disposta,
annualmente, nei limiti dei contingenti stabiliti ai sensi dell'articolo 639,
secondo piani triennali che sono definiti, in relazione alle esigenze delle
istituzioni medesime, dal Ministro degli affari esteri di concerto con i
Ministri competenti in rapporto alle categorie di personale richiesto, sulla
base degli elementi conoscitivi forniti dalle competenti autorità consolari e
diplomatiche. I predetti piani possono essere aggiornati in modo che risultino
aderenti ad eventuali esigenze sopravvenute.
3. Alla destinazione all'estero si provvede previo accertamento dei requisiti
professionali e culturali con riferimento specifico alla preparazione necessaria
per l'espletamento delle funzioni che dovranno essere svolte all'estero.
4. L'accertamento di cui al comma 3 è effettuato mediante esami, integrati
dalla valutazione dei titoli professionali e culturali.
5. Gli esami comprendono una o più prove scritte ed un colloquio e consistono
nella trattazione articolata di argomenti culturali e professionali, con
particolare riferimento alle funzioni da svolgere all'estero, e
nell'accertamento della conoscenza delle lingue straniere richieste per il paese
a cui si riferisce la destinazione.
6. Gli esami sono indetti ogni triennio con decreto del Ministro degli affari
esteri da emanarsi di concerto con i Ministri competenti in rapporto alle
categorie di personale richiesto.
7. Le commissioni giudicatrici dispongono di 100 punti, di cui 80 per le prove
di esame e 20 per titoli professionali e culturali.
8. Superano le prove di esame gli aspiranti che abbiano riportato una votazione
media non inferiore a 56/80. Sono ammessi al colloquio gli aspiranti che abbiano
riportato nella prova o prove scritte una votazione non inferiore a quella
minima determinata dai decreti di cui ai commi 14 e 15.
9. Terminate le prove di esame si dà luogo alla valutazione dei titoli nei
riguardi dei soli aspiranti che hanno superato detti esami.
10. Le graduatorie di merito sono compilate sulla base della somma dei punteggi
riportati nelle prove di esame e nella valutazione dei titoli.
11. Sono destinati all'estero gli aspiranti che si collocano in posizione utile
in relazione al numero dei posti per il quale sono stati indetti gli esami.
12. Le graduatorie hanno validità nei tre anni indicati nel provvedimento con
cui gli esami sono indetti. Nei casi di sopravvenuta urgente necessità di
assegnare personale a posti per i quali non sia possibile provvedere mediante
ricorso alle predette graduatorie per esaurimento delle stesse o per mancanza di
graduatorie specifiche, i relativi esami sono indetti anche prima della scadenza
triennale.
13. Le graduatorie di merito e l'elenco delle sedi disponibili dopo le
operazioni di trasferimento del personale già in servizio all'estero sono
pubblicati negli albi del Ministero degli affari esteri e di quelli competenti
in rapporto alle categorie di personale richiesto, previo avviso sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
14. Il Ministro degli affari esteri determina, con decreto da emanarsi di
concerto con i Ministri competenti, le singole categorie di personale di ruolo
dello Stato che possono essere destinate all'estero in relazione alle varie
funzioni da svolgere, le modalità di svolgimento degli esami, i programmi
relativi, le lingue richieste per i paesi a cui si riferiscono le destinazioni,
la ripartizione del punteggio tra le singole prove, con la fissazione altresì
dei criteri di valutazione dei titoli. Il predetto decreto detta inoltre le
disposizioni generali per l'organizzazione dei corsi di formazione per il
personale destinato all'estero che dovranno essere orientati particolarmente
alla conoscenza della realtà culturale e sociale in cui il personale stesso è
chiamato ad operare.
15. Per il personale direttivo e docente da destinare alle istituzioni ed
iniziative di cui all'articoli 625, alle scuole europee e alle istituzioni
scolastiche ed universitarie estere, i programmi relativi alle prove di esame,
la ripartizione del punteggio tra le singole prove e la fissazione dei criteri
di valutazione dei titoli, sono definiti con decreto del Ministro della pubblica
istruzione da emanarsi di concerto con il Ministro degli affari esteri.
16. Come docenti o lettori presso università e istituzioni scolastiche
straniere all'estero sono destinati docenti universitari e docenti delle scuole
secondarie. Alle istituzioni scolastiche straniere all'estero può essere
assegnato anche personale docente della scuola elementare.
Art.
641 - Composizione delle commissioni giudicatrici
1.
Per il personale da destinare alle istituzioni di cui al comma 15 dell'articolo
640, le commissioni giudicatrici degli esami sono presiedute da un docente
universitario di ruolo o da un ispettore tecnico o, tranne che trattasi di
destinare all'estero personale ispettivo, da un preside o da un direttore
didattico in servizio.
2. Esse sono costituite da altri quattro membri, di cui due in rappresentanza
del Ministero degli affari esteri, uno appartenente alla categoria di personale
cui le prove di esame sono riservate e che abbia preferibilmente esperienza di
servizio all'estero, ed un esperto per materie specifiche. Dette commissioni
possono essere integrate con eventuali membri aggregati per l'accertamento di
specifici requisiti professionali e linguistici, ai fini dell'espletamento delle
funzioni all'estero.
3. In relazione al numero degli aspiranti le commissioni possono essere
integrate in modo da costituire sottocommissioni, nel rispetto dei criteri di
composizione delle commissioni.
4. I componenti delle commissioni che appartengono al personale docente
universitario o al personale ispettivo-tecnico, direttivo o docente della scuola
materna, elementare, secondaria ed artistica sono designati, rispettivamente,
dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal
Ministro della pubblica istruzione a seguito di sorteggio tra i nominativi
compresi in appositi elenchi formati dal Consiglio universitario nazionale o dal
Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
5. Le Commissioni sono nominate con decreto del Ministro degli affari esteri, di
concerto con i Ministri interessati a seconda del personale cui si riferisce la
destinazione all'estero.
Art.
642 - Assegnazione della sede e collocamento fuori ruolo
1.
Gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria sono assegnati alla sede di
servizio con decreto del Ministro degli affari esteri previo nulla osta del
Ministero della pubblica istruzione o del Ministero da cui dipendono.
2. Il predetto personale è collocato fuori ruolo per il periodo durante il
quale esercita le funzioni con provvedimento dell'amministrazione di
appartenenza di concerto con il Ministero degli affari esteri e con quello del
tesoro.
3. Per la sostituzione del personale ispettivo, tecnico, direttivo e docente
destinato all'estero il Ministero della pubblica istruzione ha facoltà di
provvedere di anno in anno con l'assegnazione di personale di ruolo.
4. Il collocamento fuori ruolo dei docenti elementari e di scuola materna è
disposto con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il
Ministro del tesoro, previa emanazione di analogo provvedimento da parte del
competente provveditore agli studi.
Art.
643 - Durata massima di permanenza all'estero
1.
La permanenza all'estero non può essere superiore ad un periodo complessivo di
7 anni scolastici.
2. E' fatta salva la possibilità di essere ulteriormente impiegato nelle
istituzioni scolastiche previo superamento delle procedure di selezione di cui
all'
articolo 640.
3. Al personale da destinare alle scuole europee, ivi compresa la scuola europea
di Varese, si applicano le norme dello statuto del personale docente di dette
scuole.
4. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla legge 7 giugno 1988, n. 213 e
all'articolo 5, comma 5 del decreto legge 2 maggio 1988, n. 140 convertito con
modificazioni dalla legge 4 luglio 1988, n. 246.
5. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 25 agosto
1982, n. 604 e successive modificazioni, in quanto applicabili.
Art.
644 - Periodi minimi di permanenza all'estero
1.
Il personale destinato all'estero assume l'obbligo di risiedere all'estero per
una durata non inferiore a tre anni.
2. Nel caso di rimpatrio a domanda prima della scadenza del primo triennio di
servizio all'estero, le spese di rimpatrio sono a carico dell'interessato, salvo
che la domanda sia determinata da gravi motivi di carattere personale o
familiare.
3. La destinazione da una ad altra sede all'estero non può aver luogo prima di
tre anni di servizio nella stessa sede, salvo il caso di gravi motivi o di
ragioni di servizio.
Art.
645 - Rapporti informativi
1.
Nei confronti del personale per il quale restano salvi, ai sensi dell'articolo
17 della legge 11 luglio 1980, n. 312, i rapporti informativi ed i giudizi
complessivi annuali, la redazione dei rapporti e l'attribuzione dei giudizi
spettano al capo della missione diplomatica o dell'ufficio consolare di I
categoria.
Art.
646 - Richiamo per ragioni di servizio
1.
La destinazione all'estero può cessare in qualunque momento, con decreto del
Ministro per gli affari esteri, per ragioni di servizio.
2. Qualora le ragioni di servizio siano attinenti all'attività tecnica di
istituto, deve essere preventivamente sentito il Ministro per la pubblica
istruzione per il personale da lui dipendente.
Art.
647 - Assegnazione alle sedi metropolitane
1.
All'atto della restituzione ai ruoli di provenienza i docenti universitari
riacquistano la cattedra nella Università alla quale appartengono. Gli
ispettori tecnici, i capi di istituto e i docenti riacquistano la sede nella
quale erano titolari al momento della loro destinazione all'estero, se il loro
servizio all'estero non sia durato oltre un triennio e non sia cessato per
motivi di demerito.
2. I capi di istituto e i docenti, nel caso che il loro servizio sia durato
oltre tre anni, hanno la facoltà di richiedere di essere destinati con diritto
di priorità, qualora vi sia vacanza, alla stessa scuola o, in subordine, nella
sede scolastica nella quale erano titolari all'atto della loro destinazione
all'estero, ovvero ad una sede, a scelta dell'amministrazione scolastica, fra
tre da essi indicate, nelle quali vi sia vacanza. Tale facoltà per i capi di
istituto o per i docenti di scuole secondarie è limitata alle sedi in cui vi
sono gli stessi tipi di scuola o di istituto di quelle di provenienza.
Art.
648 - Divieto di assunzione di personale precario
1.
Alle istituzioni scolastiche statali all'estero è fatto divieto di assumere
personale precario anche con rapporto di diritto privato.
2. Le eventuali assunzioni di personale effettuate in violazione del divieto di
cui al comma 1 sono nulle di diritto e improduttive di effetti, ferma restando
la responsabilità dei funzionari e degli organi delle istituzioni che le
abbiano disposte.
Art.
649 - Sostituzione di docenti temporaneamente assenti
1.
I docenti temporaneamente assenti per non più di sei giorni nelle scuole
italiane all'estero sono sostituiti mediante ripartizione delle relative ore di
insegnamento fra i docenti di ruolo già in servizio. Le ore, così ripartite,
eventualmente eccedenti l'orario settimanale obbligatorio di insegnamento
previsto dall'articolo 491 sono retribuite come ore soprannumerarie in conformità
alle disposizioni vigenti in materia nel territorio nazionale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano di norma, anche alla
sostituzione dei docenti temporaneamente assenti nelle istituzioni di cui
all'articolo 636.
Art.
650 - Insegnamento di materie obbligatorie che comportano un orario settimanale
inferiore a quello di cattedra
1.
Nelle scuole statali di istruzione secondaria all'estero di ogni ordine e grado
le ore di insegnamento di materie obbligatorie che non vengono a costituire
cattedra o posto-orario sono ripartite fra i docenti di ruolo già in servizio
con abilitazione specifica od affine, secondo i criteri indicati dall'articolo
649.
2. Le ore, così ripartite, eventualmente eccedenti l'orario settimanale
obbligatorio di insegnamento sono retribuite con le modalità di cui allo stesso
articolo 649.
Art.
651 - Supplenze di insegnamento
1.
Qualora non sia possibile provvedere ai sensi degli articoli 649 e 650 i presidi
ed i direttori didattici possono conferire supplenze temporanee di insegnamento
sulla base di apposite graduatorie compilate dai presidi o direttori didattici
stessi ed approvate dalle competenti autorità consolari, a personale in
possesso di un titolo di studio idoneo ad impartire l'insegnamento e,
possibilmente, della cittadinanza italiana.
2. La retribuzione dei supplenti e determinata, in relazione alle ore di
servizio effettivamente prestate, sulla base dei criteri fissati dal decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive integrazioni e
modificazioni, con riferimento alla tabella prevista dall'articolo 658.
3. Non si provvede comunque alla nomina di supplenti nel caso di posti di
insegnamento disponibili per un numero di giorni inferiore a sei, salvo che
nelle istituzioni di cui all'articolo 636.
CAPO
II - Situazioni particolari
1.
Ai posti delle istituzioni scolastiche italiane all'estero che non si siano
potuti conferire a termine dell'articolo 640, si provvede mediante comando, per
un periodo non superiore a un anno scolastico, del personale di ruolo dipendente
dal Ministero della pubblica istruzione.
2. L'accertamento dei requisiti di idoneità del personale da comandare è
effettuato dalla commissione di cui all'articolo 1, comma 2 del D.P.R. 23
gennaio 1967, n. 215, come modificato dall'articolo unico della legge 13
novembre 1980, n. 789.
3. Durante il detto periodo il personale così comandato conserva il diritto
alla sede che occupava nel territorio nazionale.
4. L'onere della relativa spesa è assunto dal Ministero degli affari esteri.
Art.
653 - Insegnamento di materie obbligatorie secondo la legislazione locale e non
previste dall'ordinamento scolastico italiano
1.
In mancanza di personale di ruolo possono essere affidati a personale straniero,
in possesso dei requisiti prescritti dalle relative disposizioni locali, gli
insegnamenti di materie obbligatorie nelle scuole italiane all'estero in base
alla normativa dei paesi dove hanno sede le scuole stesse e non previste
nell'ordinamento scolastico italiano.
2. Al personale di cui al comma 1 è corrisposta una retribuzione annua
determinata secondo i criteri di cui all'articolo 157 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni e
integrazioni, con riferimento alla tabella di cui all'articolo 658.
Art.
654 - Personale non docente da assumere per speciali esigenze
1.
Per speciali esigenze connesse a difficoltà linguistico-ambientali in
particolari aree geografiche, determinate con decreto del Ministro degli affari
esteri di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione, e in
mancanza di specifiche graduatorie, le scuole statali all'estero possono
assumere, previa autorizzazione del Ministero degli affari esteri, impiegati
locali a contratto aventi una conoscenza della lingua italiana adeguata ai
rispettivi compiti, da utilizzare per mansioni di concetto, esecutive ed
ausiliarie. Dette assunzioni dovranno essere disposte nel limite di un
contingente, da determinare col suindicato decreto interministeriale,
nell'ambito del quale sono fissate le aliquote di personale da adibire,
rispettivamente, a mansioni di concetto, esecutive ed ausiliarie.
2. Il personale non docente comunque assunto e in servizio al 10 settembre 1980
con mansioni ausiliarie, esecutive e di concetto presso le istituzioni statali
scolastiche italiane all'estero può essere mantenuto in servizio allo stesso
titolo in base al quale è stato assunto anche se ad esso non siano applicabili
i commi 5 e 6 dell'articolo 673.
3. Al personale di cui ai commi 1 e 2 è corrisposta una retribuzione annua
determinata secondo i criteri di cui all'articolo 157 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive integrazioni e
modificazioni, con riferimento alla tabella di cui all'articolo 658.
4. Al personale assunto sul posto e addetto alle scuole italiane con funzioni di
medico scolastico e vicedirettore di nazionalità straniera è corrisposta una
retribuzione complessiva mensile in valuta locale da determinarsi col
provvedimento ministeriale di assunzione, in rapporto alle ore settimanali di
servizio ed in misura non superiore alle retribuzioni corrisposte per analoghe
prestazioni nelle scuole pubbliche locali, salvo casi eccezionali da
determinarsi con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il
Ministro per il tesoro.
Art.
655 - Legge regolatrice dei contratti
1.
Il contratto di assunzione ed il rapporto di lavoro del personale di cui agli
articoli 653 e 654 sono regolati dalla legge locale, fatto salvo quanto
previsto, rispettivamente, dai commi 2 e 3 dei predetti articoli.
Art.
656 - Norme applicabili al personale A.T.A.
1.
Al personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario si estendono le norme
dettate, nel presente titolo, per il personale docente, con esclusione di quelle
relative ai comandi e alle supplenze temporanee.
2. Ai fini della disciplina dei congedi si applica al personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario l'articolo 143 del decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1967, n. 18.
CAPO III - Trattamento giuridico ed economico
Art.
657 - Corresponsione della retribuzione metropolitana
1. Le spese per il trattamento economico metropolitano del personale ispettivo tecnico, direttivo, docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole di ogni ordine e grado, collocato fuori ruolo a disposizione del Ministero degli affari esteri, in servizio presso il Ministero stesso o presso le istituzioni scolastiche all'estero, comprese le scuole europee, le scuole private e sussidiate, rimangono a carico dell'amministrazione di appartenenza. Detto trattamento economico continua ad essere corrisposto dagli uffici che vi provvedevano all'atto del collocamento fuori ruolo.
1.
Al personale in servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero, oltre allo
stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per il
territorio nazionale, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto,
compete, dal giorno di assunzione fino a quello di cessazione dalle funzioni in
sede, uno speciale assegno di sede, non avente carattere retributivo, per
sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero. Tale assegno è
costituito:
a) dall'assegno base previsto per le diverse funzioni dalla tabella di cui al
comma 7;
b) dalle maggiorazioni o dalle riduzioni relative alle singole sedi determinate
secondo coefficienti da fissarsi con decreto del Ministro per gli affari esteri,
di concerto con quello per il tesoro, sentita la Commissione di cui all'articolo
172 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18.
2. I coefficienti sono fissati sulla base del costo della vita e delle sue
variazioni risultanti dalle periodiche pubblicazioni statistiche dell'O.N.U.,
del Fondo monetario internazionale e locali, nonché dalle relazioni dei capi di
rappresentanza diplomatica e, in particolari situazioni, dei capi di ufficio
consolare, dai rapporti degli ispettori del Ministero e degli uffici all'estero,
come pure da ogni altro elemento utile, tenuto conto, tra l'altro, del corso dei
cambi e delle particolari condizioni locali, anche in relazione agli eventuali
disagi della sede, al costo degli alloggi, del personale domestico e dei
servizi.
3. Al personale cui venga integralmente sospesa la Corresponsione dell'assegno
personale e che continui ad occupare un posto all'estero compete l'intero
trattamento previsto per il territorio nazionale, escluse le indennità per i
servizi o funzioni di carattere speciale.
4. L'assegno di sede è conservato per intero durante il congedo ordinario per
un massimo di 45 giorni, complessivamente in ciascun anno, ivi compresi i giorni
di viaggio nei confronti del personale in servizio all'estero che esplica
funzioni direttive con mansioni di segreteria o di servizio, e di 60 giorni
complessivamente, ivi compresi i giorni di viaggio nei confronti del rimanente
personale.
5. L'assegno di sede non compete al personale in servizio all'estero che
usufruisca del congedo ordinario in Italia prima che siano trascorsi sei mesi
dalla data di assunzione delle funzioni all'estero.
6. L'assegno di sede del personale di ruolo dello Stato cui venga corrisposta,
da parte di autorità o ente all'estero, una retribuzione per altro servizio
prestato, è diminuito di un importo pari a quello corrisposto da detta autorità
o ente.
7. Gli assegni base per il personale in servizio presso le istituzioni
scolastiche italiane all'estero o nelle altre iniziative e attività previste
nel titolo I sono così determinati:
|
A)
Personale in servizio presso istituzioni scolastiche italiane: |
Assegno
mensile lordo (lire): |
|
1. Preside di istituto di
istruzione superiore |
150.000 |
|
2. Docente incaricato della
presidenza di istituto di istruzione secondaria superiore |
135.000 |
|
3. Preside di scuola media |
135.000 |
|
4. Docente incaricato della
presidenza di scuola media |
120.000 |
|
5. Docente nelle scuole secondarie
superiori |
98.000 |
|
6. Docente nelle scuole medie |
89.000 |
|
7. Docenti diplomati degli
istituti di istruzione secondaria superiore |
80.000 |
|
8. Ispettore tecnico |
120.000 |
|
9. Direttore didattico con
funzioni ispettive |
110.000 |
|
10. Direttore didattico |
98.000 |
|
11. Insegnante elementare o di
scuola materna incaricato di funzioni direttive |
80.000 |
|
12. Insegnante elementare o di
scuola materna |
75.000 |
|
B)
Personale in servizio presso istituzioni scolastiche e universitarie
straniere: |
|
|
13. Docente chiamato a ricoprire
una cattedra presso universita, istituti superiori e conservatori |
135.000 |
|
14. Lettore presso istituti di
ogni grado, incaricato anche di attività extra accademiche |
98.000 |
|
15. Docente presso istituti di
istruzione secondaria letture presso istituti di ogni grado |
89.000 |
|
16. Docente presso istituti di
istruzione primaria |
75 000 |
|
C)
Personale A.T.A. in servizio presso istituzioni scolastiche italiane: |
|
|
17. Coordinatore amministrativo |
80.000 |
|
18. Collaboratore |
65.000 |
|
19. Personale ausiliario |
50.000 |
8. L'assegno personale di sede è soggetto alla riduzione di cui all'art. 21 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.
Art.
659 - Aumenti per situazione di famiglia
1.
L'assegno di sede all'estero è aumentato del 20% a favore del personale
coniugato, il cui coniuge non eserciti attività lavorativa retribuita.
2. L'aumento di cui al comma 1 non compete nei casi di nullità, annullamento,
separazione legale o consensuale omologata, nonché nei casi di provvedimenti di
separazione o scioglimento di matrimonio pronunciati da giudice straniero anche
se non deliberati.
3. All'impiegato capo famiglia coniugato spetta per ogni figlio a carico un
aumento dell'assegno di sede all'estero pari al 5%.
4. Al personale non coniugato e a quello cui si applica il comma 2 spetta per il
primo e per ogni altro figlio a carico un aumento dell'assegno di sede pari,
rispettivamente, al 15 ed al 5%.
5. Agli effetti delle presenti disposizioni si intendono per familiari a carico:
il coniuge e, sempreché minorenni, i figli legittimi, i figli legittimati, i
figli naturali legalmente riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati, i figli
nati da precedente matrimonio del coniuge, nonché i figli maggiorenni inabili a
qualsiasi proficua attività e quelli che si trovano nelle condizioni previste
dall'articolo 1 della legge 11 febbraio 1963, n. 79. Per i dipendenti di cui al
comma 4 si intendono a carico anche le figlie nubili maggiorenni con essi
conviventi.
6. Nel caso di più figlie nubili maggiorenni, gli aumenti di cui al comma 4
spettano soltanto per due di esse.
7. Ai fini delle presenti disposizioni, si intende per assegno di sede quello
previsto dal comma 7 dell'articolo 658 e per assegno personale quello risultante
dall'eventuale cumulo dell'assegno di sede con gli aumenti, in dipendenza della
situazione di famiglia, di cui al presente articolo.
8. Per quanto riguarda gli aumenti previsti dal presente articolo si applicano
le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 173, al comma 4
dell'articolo 174, al comma 11 dell'articolo 266 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
Art.
660 - Alloggi demaniali all'estero
1.
Al personale che usufruisca di alloggio demaniale si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18.
Art.
661 - Indennità di sistemazione
1.
All'atto dell'assunzione del servizio in ciascuna sede all'estero, il personale
ha diritto ad una indennità di sistemazione, nella misura di una mensilità
dell'assegno personale spettante per il posto di destinazione. L'indennità
stessa è ridotta del 20% per coloro che fruiscono di alloggio in locazione da
parte dell'Amministrazione.
Art.
662 - Contributo spese per abitazione
1.
Al personale che per l'abitazione vuota o mobiliata sopporti una spesa superiore
al 20% dell'assegno personale spetta un contributo da parte dello Stato.
2. Il contributo è commisurato ai quattro quinti della differenza tra il canone
di locazione e un ammontare pari al 18% dell'assegno personale. Nel caso in cui
il canone superi il 25% dell'assegno personale, il contributo è concesso, per
la parte compresa tra il 25% e il 30%, in ragione di tre quinti; il suddetto
limite del 30% è elevato al 32, 50% e al 35% per il personale che presta
servizio, rispettivamente, nelle residenze disagiate e particolarmente disagiate
di cui all'articolo 144 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967 n. 18.
3. Il contributo è dovuto in costanza del contratto di locazione nel periodo
compreso tra la assunzione di funzioni in sede e la cessazione definitiva dalle
funzioni stesse. Esso viene corrisposto anche durante il congedo e nei periodi
in cui è sospeso o diminuito l'assegno personale.
4. Salvo diverse disposizioni regolamentari, per quanto riguarda le condizioni e
le modalità per la concessione e la corresponsione del contributo, si applicano
le disposizioni dell'articolo 279 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18. La competenza ad esprimere il parere sulla rispondenza
dell'alloggio spetta al capo dell'ufficio diplomatico o consolare, cui sono
devolute le funzioni di cui all'articolo 647, comma 2 e quelle di cui
all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
200.
Art.
663 - Provvidenze scolastiche
1.
Al personale con trattamento stipendiale non superiore a quello iniziale di
dirigente, il quale abbia figli a carico che studino in Italia o frequentino
all'estero, in località diversa dalla sede di servizio, una scuola italiana
statale o legalmente riconosciuta, è accordato, a domanda, un contributo
mensile di ventimila lire per ogni figlio in età compresa tra i dieci e i
diciotto anni e di trentamila lire per ogni figlio in età compresa tra i
diciannove e i ventisei anni.
2. Il contributo è accordato senza la limitazione di cui al comma 1 al
personale in servizio nelle sedi particolarmente disagiate di cui all'articolo
144 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
3. Le provvidenze previste dal presente articolo sono concesse nei limiti della
durata effettiva degli studi, seguiti con continuità.
Art.
664 - Spese di viaggio per congedo
1.
Le spese di viaggio per e dall'Italia, in occasione del congedo ordinario, purché
usufruito di norma durante le ferie scolastiche locali, sono rimborsate ogni
biennio nella misura di due terzi al personale in servizio nei paesi dell'Europa
e del Mediterraneo e di quattro quinti al personale in servizio in altri paesi.
Le spese predette sono corrisposte per il percorso dalla sede di servizio fino a
Roma e ritorno in sede. Esse sono rimborsate anche per i familiari a carico.
2. Il pagamento ha luogo nei limiti e secondo le modalità stabilite per i
viaggi di trasferimento, con esclusione delle spese per il trasporto degli
effetti; per il viaggio in aereo, il rimborso delle spese relative alla prima
classe spetta solo al personale con qualifica non inferiore all'ex qualifica di
dirigente superiore e ai familiari a carico.
3. Il diritto al rimborso delle spese è acquisito dopo lo scadere di 18 mesi di
servizio in sede, ancorché i viaggi siano stati effettuati prima.
4. Fermo il disposto di cui al comma 3 i viaggi dei familiari possono aver luogo
anche in periodo di tempo non corrispondente a quello del congedo del
dipendente.
5. Per i figli a carico che compiano studi in località diversa da quella di
servizio del dipendente, sono corrisposte a domanda, in luogo delle spese di cui
ai precedenti commi e nei limiti e con le modalità ivi stabiliti, le spese per
raggiungere la sede di servizio del dipendente stesso e rientrare nella località
di studio.
Art.
665 - Viaggi di trasferimento
1.
Per i viaggi di trasferimento all'estero o dall'estero o fra sedi all'estero
spetta:
a) per i percorsi in ferrovia, il pagamento delle spese relative alla prima
classe con eventuale supplemento rapido a tutto il personale nonché di quelle
relative al vagone letto in compartimento singolo ai presidi, docenti di scuola
secondaria, ispettori, direttori didattici, funzionari direttivi, docenti e
lettori presso istituzioni scolastiche e culturali straniere. Il Ministero può
autorizzare, in considerazione dei disagi del viaggio o di particolari
circostanze, il pagamento delle spese relative al vagone letto in compartimento
doppio o, in mancanza, in compartimento singolo a favore di altro personale. Per
i tratti in territorio nazionale, ove si abbia diritto a riduzione ferroviaria,
le spese di viaggio competono entro i limiti della riduzione stessa;
b) per i percorsi marittimi, il pagamento delle spese, comprensive del passaggio
e del vitto, per una cabina di prima classe singola al personale,
specificatamente elencato al punto a), avente diritto al vagone letto in
compartimento singolo, e per un posto di prima classe al restante personale;
c) per i percorsi in aereo, il pagamento delle spese per la prima classe al
personale, specificatamente elencato al punto a), avente diritto al vagone letto
in compartimento singolo e per la classe turistica al restante personale.
2. Per i tragitti effettuati con altri mezzi si applicano le disposizioni
dell'articolo 194 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18.
3. Oltre al pagamento delle spese di cui ai precedenti commi spetta il
trattamento di cui all'articolo 195 del decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1967, n. 18.
4. Ai viaggi di trasferimento del personale si applicano le disposizioni
previste dall'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18.
5. I trattamenti di cui sopra si estendono, con l'osservanza dei criteri
previsti dall'articolo 196, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1967, n. 18, ai familiari a carico, di cui all'articolo 681.
6. Il personale che cessi dalle funzioni all'estero per ragioni diverse dal
richiamo o dalla destinazione ad altra sede ha diritto per sé e per i familiari
a carico al pagamento, a norma del presente capo, delle spese di viaggio e di
trasporto degli effetti per trasferirsi al luogo di residenza prescelto in
Italia o, nei limiti di tali spese, in altro paese. Il personale cessato dalle
funzioni che non si trasferisca entro un anno dalla data di cessazione decade
dal diritto.
Art.
666 - Trasporto degli effetti
1.
Per il trasporto degli effetti, comprensivi di bagaglio, mobili e masserizie,
spetta al personale che si trasferisce il pagamento delle spese sostenute nei
limiti di kg 500 e di kg 300 per ciascun familiare a carico, elevati a kg 1000
per i direttori degli istituti di cultura ed i presidi titolari di istituto di
istruzione secondaria superiore ed a kg 500 per ciascun familiare a loro carico.
2. I quantitativi indicati nel comma 1 si intendono al netto di imballaggio.
L'imballaggio non può superare i tre quarti del peso netto degli oggetti
spediti. Qualora i documenti di spedizione indichino, invece del peso, il
volume, un metro cubo si considera equivalente a kg 150.
3. Nelle spese di trasporto sono comprese anche quelle di imballaggio e del
relativo materiale e quelle per la presa e la resa a domicilio, le operazioni di
dogana, il carico e lo scarico lungo l'itinerario, ogni altra operazione
necessaria per la spedizione, il trasporto e il recapito degli effetti, nonchè
per l'eventuale magazzinaggio fino a un massimo di trenta giorni.
4. E' pagata l'assicurazione per il trasporto degli effetti per i tragitti fuori
del territorio nazionale secondo i massimali da stabilirsi periodicamente con
decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il
tesoro.
5. Per quanto riguarda le spedizioni da e per l'Italia, le spedizioni stesse
possono essere effettuate, nei limiti di peso sopraindicati, da qualunque
località sita in Italia alla sede di servizio e viceversa.
Art.
667 - Trasporto per aereo o automezzo
1.
Qualora i trasporti di cui all'articolo 666 avvengano per aereo o per automezzo
la spesa relativa è pagata nei limiti di quella occorrente per il trasporto con
il mezzo ferroviario o marittimo. In mancanza di mezzo ferroviario o marittimo,
la spesa relativa ai trasporti per aereo o automezzo e pagata nei limiti di
quella occorrente per il mezzo meno costoso esistente.
2. L'Amministrazione può autorizzare il pagamento delle spese di trasporto del
bagaglio al seguito del dipendente e dei familiari che viaggiano in aereo, fino
a un massimo di 20 kg per il dipendente e di 10 kg per ciascun familiare in
eccedenza al bagaglio trasportato in franchigia.
Art.
668 - Trattamento del personale con comando annuale
1.
Al personale con comando di cui all'articolo 652 spetta il trattamento di cui
agli articoli 658, 662 e 663.
2. L'indennità di cui all'articolo 661 è ridotta alla metà e non spetta nel
caso di rinnovo del comando nella stessa sede.
3. Spettano inoltre le spese per il trasporto personale ed il trasporto degli
effetti a norma degli articoli 665, 666 e 667 con esclusione di quanto riguarda
i familiari a carico.
4. Resta salva la corresponsione delle aggiunte di famiglia sul trattamento
economico metropolitano.
1.
Coloro che, per ragioni di servizio, dalle sedi all'estero vengano chiamati
temporaneamente in Italia conservano, per un periodo massimo di dieci giorni
oltre quelli necessari per il viaggio, l'intero assegno personale. L'intero
assegno personale è altresì mantenuto, per un periodo massimo di dieci giorni,
a coloro che siano trattenuti in Italia per ragioni di servizio durante o allo
scadere del congedo ordinario.
2. A coloro che compiono viaggi nel paese di residenza o in altri paesi esteri,
oltre all'assegno personale in godimento, spetta:
a) nei casi di viaggi nel paese in cui prestano servizio, un'indennità
giornaliera pari a un sessantesimo dell'assegno di sede mensile;
b) nei casi di viaggi dalla sede di servizio in altri paesi, un'indennità
giornaliera pari a un sessantesimo dell'assegno base mensile maggiorato del
coefficiente previsto per il personale delle istituzioni scolastiche e culturali
in servizio nella sede dove si svolge la missione In mancanza di tale
coefficiente, il coefficiente da applicarsi e stabilito con decreto del Ministro
per gli affari esteri, sentita la Commissione di cui all'articolo 172 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
3. Per i viaggi compiuti ai sensi del presente articolo sono corrisposte, oltre
alle spese di cui all'articolo 665, anche le spese per la spedizione del
bagaglio-presso fino a un peso di 50 kg. I viaggi di servizio sono disposti dal
Ministero degli affari esteri.
Art.
670 - Modalità di pagamento delle competenze
1.
Per il pagamento delle competenze al personale in servizio presso le istituzioni
scolastiche e culturali all'estero si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 209 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18.
Art.
671 - Trattamento economico durante i congedi. Aspettative
1.
Ferma restando la disciplina della corresponsione dell'assegno personale di sede
durante il congedo ordinario stabilita dall'articolo 9 della legge 6 ottobre
1962, n. 1546, durante i periodi di astensione obbligatoria per gravidanza e
puerperio l'assegno personale e corrisposto per intero durante il primo mese e
con la riduzione del venti per cento per il restante periodo. Per il primo
giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario, per infermità,
l'assegno personale è ridotto di un terzo, mentre per i successivi giorni del
medesimo periodo è corrisposto per intero. Trascorsi i suddetti periodi e in
tutti gli altri casi di congedo straordinario previsti per le singole categorie
di personale dai rispettivi ordinamenti, la corresponsione dell'assegno
personale è sospesa.
2. Il personale collocato in aspettativa è restituito ai ruoli di provenienza.
1.
Sono estese al personale in servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero,
nei limiti delle disposizioni del presente decreto, le provvidenze di cui agli
articoli 207, 208 e 211 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18 concernenti i casi di decesso durante il servizio all'estero,
l'indennizzo per danni e l'assistenza sanitaria, limitatamente, per questa
ultima, agli aventi diritto all'assistenza da parte dell'Istituto nazionale di
previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP).
Art.
673 - Valutazione del servizio prestato all'estero
1.
Il servizio di ruolo prestato all'estero è calcolato, agli effetti degli
aumenti periodici dello stipendio, per i primi due anni il doppio e per i
successivi con l'aumento di un terzo.
2. Il servizio stesso è valutato ai fini del trattamento di quiescenza con la
maggiorazione della metà per i primi due anni e d'un terzo per gli anni
successivi
3. Per esigenze di servizio le funzioni di direttore didattico possono essere
affidate a docenti elementari, che abbiano superato il periodo di prova, di
ruolo normale. Tale servizio costituisce titolo da valutarsi ai fini del
concorso a posti di direttore didattico.
4. Ai fini dell'ammissione ai concorsi a preside, ogni biennio di servizio
prestato all'estero presso gli istituti di cultura è valutato come un anno di
insegnamento effettivo; ai fini della valutazione dei titoli, il servizio
prestato come direttore di istituto di cultura è considerato come servizio
prestato da preside incaricato.
5. Il servizio prestato all'estero dal personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario comunque assunto con mansioni di concetto presso le istituzioni
statali scolastiche italiane all'estero e equiparato a quello prestato nelle
scuole metropolitane ai soli fini della valutazione nei concorsi per l'accesso
ai ruoli della quinta qualifica funzionale del personale predetto.
6. Il servizio prestato all'estero dal personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario comunque assunto con mansioni esecutive od ausiliarie presso le
istituzioni statali scolastiche italiane all'estero e attestato con
certificazione rilasciata dalle competenti autorità, e valido ai fini del
computo dei due anni di servizio richiesti dall'articolo 554 per l'ammissione ai
concorsi di accesso ai ruoli della terza e quarta qualifica funzionale del
personale predetto.
Art.
674 - Personale in servizio all'estero presso le Scuole Europee
1.
Salvo quanto per esso previsto nel presente testo unico, al personale in
servizio all'estero presso le Scuole europee si applicano le norme derivanti
dagli accordi internazionali.
Art.
675 - Sanzioni disciplinari
1.
Ai docenti e impiegati di ruolo destinati all'estero sono inflitte le sanzioni
disciplinari stabilite per le loro rispettive categorie.
2. La punizione di primo grado e inflitta: dal preside se si tratta di docenti,
dal direttore didattico se si tratta di docenti elementari, dall'agente
diplomatico e consolare se si tratta di presidi o direttori, ovvero se si tratta
di lettori o di docenti destinati agli istituti di cui all'articolo 633 e
all'articolo 640, comma 16.
3. Le punizioni di grado superiore, compresa la sospensione sino a un mese,
possono essere inflitte dal Ministro per gli affari esteri dopo aver preso
visione delle discolpe scritte dell'interessato.
4. Il docente o impiegato in destinazione all'estero incolpato di una mancanza
per la quale è comminata una punizione più grave di quelle contemplate nei
commi 1, 2 e 3, cessa dal servizio all'estero ed è restituito al ruolo
d'appartenenza.
5. Tutti gli atti relativi all'accertamento della commessa mancanza sono
comunicati, per l'adozione dei relativi provvedimenti disciplinari, dal
Ministero degli affari esteri al Ministero da cui dipende il ruolo
d'appartenenza.
6. Se la mancanza sia stata commessa da un preside o da un docente di scuola
secondaria l'accusa è sostenuta dinanzi al consiglio di disciplina da un
delegato del Ministero degli affari esteri.
Art.
676 - Norma di abrogazione
1.
Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da
esso risultante; quelle non inserite restano ferme ad eccezione delle
disposizioni contrarie od incompatibili con il testo unico stesso, che sono
abrogate.