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Decreto
Legislativo 16 aprile 1994, n.
297
Testo Unico delle disposizioni
legislative in materia di istruzione
__________________________________________________
TITOLO
IV - EDILIZIA E ATTREZZATURE SCOLASTICHE
Art.
83 - Competenze delle regioni a statuto ordinario in materia di edilizia scolastica
1.
Le funzioni amministrative in materia di lavori pubblici concernenti le opere di
edilizia scolastica sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle regioni
a statuto ordinario.
2. Tra le opere di edilizia scolastica di cui al comma 1 sono comprese quelle
relative ai licei artistici e agli istituti d'arte.
Art.
84 - Competenze delle regioni a statuto speciale in materia di edilizia scolastica
1.
A norma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
1985 n. 246 nel territorio della regione siciliana le attribuzioni degli organi
centrali e periferici dello Stato in materia di edilizia scolastica sono
esercitate dall'amministrazione regionale.
2. A norma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno
1979 n. 348 nel territorio della regione Sardegna le funzioni amministrative in
materia di edilizia scolastica sono esercitate dall'amministrazione regionale.
3. A norma rispettivamente dell'articolo 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 25 novembre 1975 n. 902 e dell'articolo 1 della legge 16 maggio 1978
n. 196 si applicano alla regione Friuli-Venezia Giulia e alla regione Valle
d'Aosta le disposizioni contenute nell'articolo 83 in ordine al trasferimento
delle funzioni amministrative in materia di edilizia scolastica.
4. A norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1
novembre 1973 n. 687 sono esercitate dalle province di Trento e Bolzano, per il
rispettivo territorio, le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello
Stato in materia di edilizia scolastica.
Art.
85 - Competenze dei comuni e delle province in materia di edilizia scolastica
1.
Il comune esercita in materia di edilizia scolastica i compiti attribuiti dalla
legislazione statale e regionale che sono connessi alla istruzione materna,
elementare e media.
2. La provincia esercita in materia di edilizia scolastica i compiti attribuiti
dalla legislazione statale e regionale che sono connessi alla istruzione
secondaria superiore e alla formazione professionale.
3. La materia dell'edilizia scolastica nella scuola elementare e media comprende
altresì gli oneri per l'arredamento e per le attrezzature.
4. Gli edifici per le scuole materne statali possono essere annessi ad edifici
per scuole elementari statali.
Art.
86 - Principi fondamentali per l'esecuzione delle opere di edilizia scolastica
1.
Le regioni, comprese quelle a statuto speciale, emanano norme legislative per
l'affidamento e l'esecuzione delle opere di edilizia scolastica, nei limiti dei
principi fondamentali che seguono e di quelli stabiliti dalla legge quadro in
materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109:
a) dovrà essere previsto che per l'esecuzione delle opere gli enti obbligati,
province e comuni e consorzi costituiti tra tali enti, operino, ove possibile
con piani organici, per incentivare i processi di industrializzazione edilizia;
b) dovranno essere previsti i tempi per l'acquisizione delle aree occorrenti da
parte degli enti competenti e dovrà essere garantita l'osservanza delle norme
tecniche di cui al successivo articolo 90, comma 6;
c) dovranno essere previsti i tempi per la progettazione, approvazione ed
esecuzione delle opere, nonché le procedure surrogatorie regionali per i casi
di inadempienza.
Art.
87 - Patrimonio indisponibile
1.
Le opere realizzate ai sensi dell'articolo 86 appartengono al patrimonio
indisponibile degli enti competenti con destinazione ad uso scolastico e con i
conseguenti oneri di manutenzione.
Art.
88 - Aree per l'edilizia scolastica
1.
Per l'individuazione di aree da destinare all'edilizia scolastica, non conformi
alle previsioni degli strumenti urbanistici, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 10 della legge 5 agosto 1975, n. 412.
2. In ogni caso vanno osservate le norme tecniche relative alla edilizia
scolastica e agli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia e
urbanistica stabiliti con il decreto di cui al comma 6 dell'articolo 90.
Art.
89 - Edifici scolastici, palestre ed impianti sportivi
1.
I nuovi edifici scolastici, comprensivi di palestre e di impianti sportivi,
devono essere distribuiti sul territorio e progettati in modo da realizzare un
sistema a dimensioni e localizzazioni ottimali il quale:
a) configuri ogni edificio scolastico come struttura inserita in un contesto
urbanistico e sociale che garantisca a tutti gli alunni di formarsi nelle
migliori condizioni ambientali ed educative e, compatibilmente con la preminente
attività didattica della scuola, consenta la fruibilità dei servizi
scolastici, educativi, culturali e sportivi da parte della comunità, secondo il
concetto dell'educazione permanente e consenta anche la piena attuazione della
partecipazione alla gestione della scuola;
b) favorisca l'integrazione tra più scuole di uno stesso distretto scolastico,
assicurando il coordinamento e la migliore utilizzazione delle attrezzature
scolastiche e dei servizi, nonché la interrelazione tra le diverse esperienze
educative;
c) consenta una facile accessibilita alla scuola per le varie età scolari
tenendo conto, in relazione ad esse, delle diverse possibilità di trasporto e
permetta la scelta tra i vari indirizzi di studi indipendentemente dalle
condizioni economiche e sociali;
d) permetta la massima adattabilità degli edifici scolastici per l'attuazione
del tempo pieno e lo svolgimento delle attività integrative, in relazione al
rinnovamento e aggiornamento delle attività didattiche o di ogni altra attività
di tempo prolungato.
2. Tutti gli edifici scolastici devono comprendere un'area per le esercitazioni
all'aperto.
3. Gli edifici per le scuole e istituti di istruzione secondaria e artistica
devono essere dotati di una palestra coperta, quando non superino le 20 classi,
e di due palestre quando le classi siano più di 20. Alla palestra devono essere
annessi i locali per i relativi servizi.
4. Le aree e le palestre sono considerate locali scolastici agli effetti della
manutenzione, della illuminazione, della custodia, della somministrazione del
riscaldamento e della provvista di acqua da parte degli enti locali.
5. Le attrezzature delle palestre fanno parte integrante dell'arredamento
scolastico.
6. Sono privilegiati i progetti volti a realizzare impianti sportivi polivalenti
di uso comune a più scuole e aperti alle attività sportive delle comunità
locali e delle altre formazioni sociali operanti nel territorio. A tal fine il
Ministero della pubblica istruzione e il Dipartimento per il turismo e lo
spettacolo della presidenza del Consiglio dei Ministri definiscono d'intesa i
criteri tecnici a cui devono corrispondere gli impianti sportivi polivalenti,
nonché lo schema di convenzione da stipulare tra le autorità scolastiche
competenti e gli enti locali interessati per la utilizzazione integrata degli
impianti medesimi.
7. A norma dell'articolo 24 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 gli edifici
scolastici, e relative palestre e impianti sportivi, devono essere realizzati in
conformità alle norme dirette alla eliminazione ed al superamento delle
barriere architettoniche.
Art.
90 - Centro studi per l'edilizia scolastica
(abrogato dall''art. 12, comma 4, della Legge 11 gennaio 1996, n. 23)
Art.
91 - Edilizia sperimentale
(abrogato dall''art. 12, comma 4, della Legge 11 gennaio 1996, n. 23)
Art.
92 - Opere di edilizia scolastica sperimentale
(abrogato dall''art. 12, comma 4, della Legge 11 gennaio 1996, n. 23)
Art.
93 - Rilevazione nazionale sull'edilizia scolastica
(abrogato dall''art. 12, comma 4, della Legge 11 gennaio 1996, n. 23)
Art.
94 - Piano di utilizzazione degli edifici scolastici e uso delle attrezzature
(modificato dall''art. 12, comma 4, della Legge 11 gennaio 1996, n. 23)
5.
Il consiglio di circolo o di istituto consente l'uso delle attrezzature della
scuola da parte di altre scuole che ne facciano richiesta, per lo svolgimento di
attività didattiche durante l'orario scolastico, sempreché non si
pregiudichino le normali attività della scuola. Il consiglio scolastico
distrettuale stabilisce i criteri generali per il coordinamento dell'uso e
dell'organizzazione dei servizi necessari.
Art.
95 - Uso delle sedi e delle attrezzature scolastiche nei rapporti tra scuola e regioni
1.
Per la realizzazione delle attività di formazione professionale le regioni
possono utilizzare le sedi degli istituti di istruzione secondaria superiore e
le attrezzature di cui sono dotate, secondo le norme previste dai commi 4 e 5,
dell'articolo 96.
2. Le regioni, mediante apposite convenzioni, mettono a disposizione del sistema
scolastico attrezzature e personale idonei allo svolgimento di attività di
lavoro e di formazione tecnologica nell'ambito della scuola dell'obbligo e della
scuola secondaria superiore.
Art.
96 - Uso delle attrezzature delle scuole per attività diverse da quelle
scolastiche
1.
Per lo svolgimento delle attività rientranti nelle loro attribuzioni, è
consentito alle regioni ed agli enti locali territoriali l'uso dei locali e
delle attrezzature delle scuole e degli istituti scolastici dipendenti dal
Ministero della pubblica istruzione, secondo i criteri generali deliberati dai
consigli scolastici provinciali ai sensi della lettera f) dell'articolo 22.
2. A tal fine sono stipulate apposite convenzioni tra le regioni e gli enti
locali territoriali con i competenti organi dello Stato.
3. In esse sono stabiliti le procedure per l'utilizzazione dei locali e delle
attrezzature, i soggetti responsabili e le spese a carico della regione per il
personale, le pulizie, il consumo del materiale e l'impiego dei servizi
strumentali.
4. Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori
dell'orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione
della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile; il comune o
la provincia hanno facoltà di disporne la temporanea concessione, previo
assenso dei consigli di circolo o di istituto, nel rispetto dei criteri
stabiliti dal consiglio scolastico provinciale.
5. Le autorizzazioni sono trasmesse di volta in volta, per iscritto, agli
interessati che hanno inoltrato formale istanza e devono stabilire le modalità
dell'uso e le conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza, all'igiene
ed alla salvaguardia del patrimonio.
6. Nell'ambito delle strutture scolastiche, in orari non dedicati all'attività
istituzionale o nel periodo estivo, possono essere attuate, a norma
dell'articolo 1 della legge 19 luglio 1991 n. 216, iniziative volte a tutelare e
favorire la crescita, la maturazione individuale e la socializzazione della
persona di età minore al fine di fronteggiare il rischio di coinvolgimento dei
minori in attività criminose.
Art.
97 - Finanziamento opere di edilizia scolastica e delle spese per l'arredamento
scolastico
1.
Per il finanziamento delle opere di edilizia scolastica e delle spese per
l'arredamento concernenti scuole statali di ogni ordine e grado si osservano le
disposizioni della legge 23 dicembre 1991, n. 430 nei limiti dei relativi
stanziamenti e con le modalità ivi stabilite.
Art.
98 - Accesso dei fonogrammi nelle scuole