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Decreto
Legislativo 16 aprile 1994, n.
297
Testo Unico delle disposizioni
legislative in materia di istruzione
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TITOLO
III - REGIONI
CAPO
I - Trasferimento delle funzioni amministrative in materia di istruzione:
indicazioni normative
Art.
76 - Trasferimento delle funzioni amministrative in materia di istruzione alle
regioni a statuto ordinario
1.
Le regioni a statuto ordinario esercitano le funzioni amministrative in materia
di istruzione in applicazione dei decreti del Presidente della Repubblica 14
gennaio 1972 n. 3, 14 gennaio 1972, n. 4, 15 gennaio 1972 n. 8, 15 gennaio 1972
n. 10, e 24 luglio 1977 n. 616.
Art.
77 - Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Sicilia in materia di istruzione
1.
La regione Sicilia esercita le funzioni amministrative in materia di istruzione
in applicazione dei decreti del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1979 n.
143 e 14 maggio 1985 n. 246.
Art.
78 - Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Sardegna in materia di istruzione
1.
La regione Sardegna esercita le funzioni amministrative in materia di istruzione
in applicazione dei decreti del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975 n.
480 e 19 giugno 1979 n. 348.
Art.
79 - Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta in materia di istruzione
1.
La regione Valle d'Aosta esercita le funzioni amministrative in materia di
istruzione in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 11 novembre 1946 n. 365, del decreto del Presidente della Repubblica 31
ottobre 1975 n. 861, della Legge 16 maggio 1978 n. 196, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982 n. 182 e del decreto legislativo 28
dicembre 1989 n. 433.
Art.
80 - Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia in materia di
istruzione
1.
La regione Friuli-Venezia Giulia esercita le funzioni amministrative in materia
di istruzione in applicazione dei decreti del Presidente della Repubblica 25
novembre 1975 n. 902 e 15 gennaio 1987 n. 469.
2. Le istituzioni scolastiche nella provincia di Gorizia e nel territorio di
Trieste sono altresì disciplinate dalla legge 19 luglio 1961 n. 1012 e dalla
legge 22 dicembre 1973, n. 932, salvo quanto previsto in materia di personale
dagli articoli 425 e seguenti.
Art.
81 - Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di istruzione
1.
La regione Trentino-Alto Adige esercita le funzioni amministrative in materia di
istruzione in applicazione dei decreti del Presidente della Repubblica 1
novembre 1973, n. 689, e 19 novembre 1987, n. 526 e dei decreti legislativi 16
marzo 1992, n. 266 e n. 267, fermo restando quanto previsto dai successivi
commi.
2. La provincia di Bolzano esercita le funzioni amministrative in materia di
istruzione previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio
1983, n. 89, di approvazione del testo unificato dei decreti del Presidente
della Repubblica 20 gennaio 1973 n. 116 e 4 dicembre 1981 n. 761, dai decreti
del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973 n. 115 e 15 luglio 1988 n. 301 e
dal decreto legislativo 16 marzo 1992 n. 265.
3. La provincia di Trento esercita le funzioni amministrative in materia
scolastica previste dai decreti del Presidente della Repubblica 12 agosto 1976
n. 667, 15 luglio 1988 n. 405 e dal decreto legislativo 16 dicembre 1993, n.
592.
CAPO
II - Formazione professionale e sistema scolastico
Art.
82 - Raccordi fra la formazione professionale e il sistema scolastico