|
|
Decreto
Legislativo 16 aprile 1994, n.
297
Testo Unico delle disposizioni
legislative in materia di istruzione
__________________________________________________
TITOLO
II - RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA, ISTITUZIONE DELLE SCUOLE E ISTITUTI DI OGNI ORDINE E
GRADO, FORMAZIONE DELLE SEZIONI E DELLE
CLASSI E CALENDARIO SCOLASTICO
CAPO
I - Razionalizzazione della rete scolastica
Art.
51 - Piano pluriennale di razionalizzazione della rete scolastica
1.
Allo scopo di assicurare il graduale ridimensionamento delle unità scolastiche,
il Ministro della pubblica istruzione stabilisce i criteri, tempi e modalità
per la definizione e l'articolazione di un piano pluriennale di
razionalizzazione della rete scolastica.
2. Il piano pluriennale è definito ed approvato con decreto del Ministro della
pubblica istruzione ed è aggiornato annualmente tenendo conto dei mutamenti
intervenuti.
3. Il piano deve tener conto, per ciascuna provincia, del numero degli alunni
frequentanti i vari gradi e ordini di scuola, delle sue prevedibili variazioni
in relazione all'evoluzione demografica in atto nell'ambito territoriale
considerato, nonché delle specifiche esigenze socioeconomiche in esso
esistenti. In particolare, con effetto dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi da emanarsi ai sensi dell'articolo 4 della legge 24 dicembre
1993, n. 537 ed ai fini da essa previsti, esso terrà conto altresì dell'età
degli alunni, del numero degli alunni portatori di handicap, delle esigenze
delle zone definite a rischio per problemi di devianza giovanile e minorile e,
con specifica considerazione, delle necessità e dei disagi che possono
determinarsi in relazioni a situazioni locali, soprattutto nelle comunità e
zone montane e nelle piccole isole.
4. A partire dall'anno scolastico 1989-90 si deve procedere ad un graduale
ridimensionamento delle unità scolastiche sulla base dei seguenti parametri:
almeno 50 posti di insegnamento, ivi compresi quelli relativi alle sezioni di
scuola materna, per i circoli didattici; almeno 12 classi per le scuole medie;
almeno 25 classi per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore,
ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte. Il ridimensionamento deve
essere effettuato senza pregiudicare l'erogazione del servizio nel territorio.
5. Il piano deve prevedere le fusioni e le soppressioni necessarie di unità
scolastiche, determinandone modalità e tempi sulla base delle previsioni sulle
cessazioni dal servizio del personale scolastico interessato.
6. Il Ministro della pubblica istruzione può disporre l'aggregazione anche di
istituti di istruzione secondaria superiore di diverso ordine e tipo. Nei comuni
montani con meno di 5000 abitanti possono essere costituiti istituti comprensivi
di scuola materna, elementare e media secondo criteri e modalità stabiliti con
ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.
7. Nell'ipotesi di cui al comma 6 gli oneri di personale e di funzionamento che,
ai sensi delle vigenti disposizioni, risultino a carico di più enti sono
ripartiti sulla base di un'apposita convenzione da stipularsi tra il
provveditore agli studi e gli enti interessati.
Art.
52 - Razionalizzazione della distribuzione territoriale delle istituzioni educative
1.
Il piano di razionalizzazione di cui all'articolo 51 deve prevedere anche la
graduale soppressione dei convitti nazionali, dei convitti annessi agli istituti
tecnici e professionali e degli educandati femminili dello Stato che accolgono
meno di 30 convittori o semiconvittori.
2 Per i criteri e le modalità si applicano le disposizioni di cui all'articolo
51.
CAPO II - Istituzione delle scuole
statali materne, elementari e degli istituti di istruzione
secondaria e artistica
Art.
53 - Istituzione delle scuole statali e delle istituzioni educative statali
1.
L'istituzione delle scuole statali materne, elementari, medie e secondarie
superiori viene effettuata dagli organi statali competenti secondo le norme
degli articoli successivi, sentite le regioni interessate sull'ordine di priorità
ai fini della loro attività di programmazione regionale. Restano ferme le
competenze dei consigli scolastici provinciali.
2. I convitti nazionali e gli educandati femminili dello Stato sono istituiti
con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri
dell'interno e del tesoro.
Art.
54 - Istituzione delle scuole materne
1.
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro
del tesoro, è determinato, distintamente per ciascuna provincia, il piano
annuale delle nuove istituzioni di sezioni di scuola materna statali, su
motivate proposte formulate dai provveditori agli studi, sentiti i consigli
scolastici provinciali e considerate le richieste dei comuni.
2. Le sezioni di scuole materne statali sono istituite con decreto del
provveditore agli studi. Ai fini della precedenza nell'istituzione delle scuole
sarà tenuto conto delle sedi ove si accertino maggiori condizioni obiettive di
bisogno, con particolare riferimento alle zone depresse o di accelerata
urbanizzazione.
Art.
55 - Istituzione delle scuole elementari
1.
Le scuole elementari sono istituite con decreto del provveditore agli studi.
2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione il territorio del
provveditorato agli studi è ripartito in circoli didattici la cui direzione ha
sede in una delle scuole.
3. Le nuove istituzioni e gli adeguamenti sono effettuati tenendo
prioritariamente presenti le necessità derivanti dallo sviluppo della
popolazione scolastica, la situazione ambientale e l'esigenza che ogni circolo
sia compreso in un unico distretto scolastico.
4. Il Ministro della pubblica istruzione adegua annualmente la distribuzione sul
territorio dei circoli didattici esistenti, nei limiti del complessivo organico
dei direttori didattici di cui al comma 6 e in conformità al piano pluriennale
previsto dall'articolo 51 .
5. Il numero complessivo di alunni per ciascun plesso deve essere superiore a
venti, ad eccezione dei plessi ubicati nelle piccole isole e nelle zone di
montagna, nelle quali le difficoltà di collegamento non consentano la
possibilità di accorpamento o di trasporto degli alunni in altre scuole.
6. Il ruolo organico del personale direttivo della scuola elementare è
stabilito in 5000 posti.
Art.
56 - Istituzione delle scuole medie
1.
Le scuole medie sono istituite con decreto del Ministro della pubblica
istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.
2. Ciascuna scuola ha, di regola, non oltre 24 classi.
3. Possono funzionare classi collaterali, nonché corsi e classi distaccati in
frazioni dello stesso comune o in comuni viciniori.
4. Nelle località nelle quali, per ragioni topografiche e per mancanza di
idonee comunicazioni, non possano funzionare corsi o classi distaccati, né
possa organizzarsi il trasporto gratuito degli alunni, il Ministro della
pubblica istruzione, d'intesa con quello degli interni e con quello del tesoro,
promuove iniziative atte a consentire il compimento dell'istruzione media
obbligatoria, sulla base degli insegnamenti previsti dal presente testo unico,
sempreché vi siano almeno quindici obbligati che abbiano conseguito la licenza
elementare.
Art.
57 - Istituzione dei ginnasi - licei classici, dei licei scientifici, degli istituti magistrali
1.
I ginnasi-licei classici, i licei scientifici, gli istituti magistrali sono
istituiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il
Ministro del tesoro.
Art.
58 - Istituzione delle scuole magistrali
1.
Le scuole magistrali sono istituite, nel numero massimo di otto, con decreto del
Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, a
seguito di convenzione con gli enti locali.
Art.
59 - Istituzione degli istituti tecnici
1.
Gli istituti di istruzione tecnica sono istituiti con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro e con
gli altri Ministri eventualmente interessati.
2. Il decreto determina il contributo annuo a carico dello Stato per la
istituzione e il funzionamento degli istituti e gli oneri assunti dagli enti
locali e gli eventuali oneri assunti, agli stessi fini, da enti e privati. Lo
stesso decreto può inoltre istituire, sempre che non ne derivi maggior onere
per l'erario, un convitto annesso all'istituto tecnico e determinarne le norme
sull'ordinamento, sul funzionamento e sull'amministrazione
3. Il decreto istitutivo di istituti aventi finalità e ordinamenti speciali
determina altresì la finalità degli istituti, la durata dell'insegnamento, le
materie di insegnamento, i titoli di ammissione degli alunni, i diplomi che
saranno rilasciati.
Art.
60 - Istituzione degli istituti professionali
1.
Gli istituti professionali sono istituiti con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro
del tesoro e con gli altri Ministri eventualmente interessati, acquisita
l'indicazione vincolante dell'ordine di priorità della regione competente.
2. Il decreto determina il contributo annuo a carico dello Stato per la
istituzione e il funzionamento degli istituti e gli oneri assunti dagli enti
locali e gli eventuali oneri assunti, agli stessi fini, da enti e privati. Lo
stesso decreto può inoltre istituire, sempre che non ne derivi maggior onere
per l'erario, un convitto annesso all'istituto professionale e determinarne le
norme sull'ordinamento, sul funzionamento e sull'amministrazione.
3. Il decreto istitutivo determina altresì la finalità degli istituti, la
durata dell'insegnamento, le materie di insegnamento, i titoli di ammissione
degli alunni, i diplomi che saranno rilasciati. Le successive modificazioni
all'ordinamento didattico dei singoli istituti, che non comportino maggiori
oneri per il bilancio dello Stato, sono disposte con decreto del Ministro della
pubblica istruzione.
Art.
61 - Istituzione degli istituti d'arte
1.
Gli istituti d'arte sono istituiti con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro.
2. Il decreto istitutivo fissa il numero e la natura delle sezioni che
compongono l'istituto, il numero delle ore settimanali di insegnamento da
affidare per incarico, indica il contributo annuo a carico dello Stato per
l'istituzione e il funzionamento dell'istituto e gli eventuali oneri assunti,
agli stessi fini, da enti e privati.
Art.
62 - Istituzione dei licei artistici
1.
I licei artistici sono istituiti con decreto del Ministro della pubblica
istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.
2. Il decreto istitutivo stabilisce il contributo annuo a carico dello Stato e
determina, nell'ambito dell'ordinamento didattico vigente, i corsi che
costituiscono l'Istituto.
Art.
63 - Istituzione dei conservatori di musica, delle accademie di belle atti;
dell'accademia nazionale d'arte drammatica e dell'accademia nazionale di danza;
degli istituti superiori per le industrie artistiche
1.
I conservatori di musica, le accademie di belle arti, l'accademia nazionale
d'arte drammatica e l'accademia nazionale di danza e gli istituti superiori per
le industrie artistiche sono istituiti con decreto del Ministro della pubblica
istruzione di concerto con il Ministro del tesoro. Con le stesse modalità
possono essere istituite in comuni diversi da quelli in cui ha sede l'istituto,
sezioni staccate con uno o più corsi, e, per i conservatori di musica, anche
limitatamente al periodo inferiore. Per gli istituti superiori per le industrie
artistiche si provvede in conformità a quanto previsto dall'articolo 217.
2. Il decreto istitutivo stabilisce il contributo annuo a carico dello Stato;
determina, nell'ambito dell'ordinamento didattico vigente, i corsi che
costituiscono l'istituto; fissa la tabella concernente i posti di ruolo del
personale direttivo e docente e gli insegnamenti da conferire per incarico nonché
i posti di ruolo direttivo amministrativo e del restante personale
amministrativo, tecnico e ausiliario.
3. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il
Ministro del tesoro le scuole di musica esistenti presso gli Istituti per ciechi
«I. Cavazza di Bologna», «D. Martuscelli» di Napoli, «S. Alessio» di Roma,
«Istituto per ciechi» di Milano, «Configliachi» di Padova possono essere
trasformate in sezioni di conservatori, anche se abbiano sede nello stesso
Comune. Il decreto istitutivo fissa le modalità di funzionamento di tali
sezioni speciali, nonché le norme concernenti il numero dei corsi e
l'inquadramento in ruolo del personale docente e amministrativo, tecnico e
ausiliario. La ripartizione fra i singoli Istituti dei posti e degli
insegnamenti relativi alle predette sezioni è disposta con decreto del Ministro
della pubblica istruzione.
CAPO III - Istituzione delle scuole e
istituti a carattere atipico
Sezione
I - Istituto statale Romagnoli di specializzazione per gli educatori dei
minorati della vista
Art.
64 - Istituto statale Augusto Romagnoli. Finalità.
1.
L'Istituto statale «Augusto Romagnoli» di specializzazione per gli educatori
dei minorati della vista è alle dirette dipendenze del Ministero della pubblica
istruzione ed assolve i seguenti compiti:
a) specializza gli educatori e i docenti per gli istituti e per le scuole dei
minorati della vista;
b) specializza gli educatori e i docenti per gli istituti e per le scuole per
minorati psichici privi della vista;
c) effettua e promuove ricerche, studi e pubblicazioni per il progresso
educativo dei minorati della vista;
d) presta opera di assistenza e consulenza tecnica in materia di istruzione ed
educazione speciale;
e) organizza corsi speciali di aggiornamento e di perfezionamento per gli
educatori dei minorati della vista;
f) promuove la ricerca e lo studio di materiale didattico e di apparecchi ad uso
dei minorati della vista.
Art.
65 - Convitto - scuole annesse - strutture
1.
All'istituto statale «Augusto Romagnoli» di specializzazione per gli educatori
dei minorati della vista è annesso, in forza di una convenzione da stipularsi
tra il Ministero della pubblica istruzione e un istituto per ciechi dotato di
personalità giuridica, un convitto di educandi minorati della vista.
2. Presso il predetto istituto statale funzionano, ai fini del tirocinio degli
allievi:
a) la scuola materna;
b) la scuola elementare con classi speciali per ambliopi e tardivi;
c) una scuola media per il compimento dell'obbligo scolastico.
3. L'istituto dispone di:
a) una biblioteca in caratteri Braille e in stampa comune;
b) un gabinetto per gli studi di psicologia.
Art.
66 - Funzionamento. Ammissione. Personale
1.
Le norme relative al funzionamento dell'istituto statale «Augusto Romagnoli»
di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista sono stabilite
con apposito regolamento da emanarsi con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, sentite le associazioni e gli enti interessati con l'osservanza
delle disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. I ciechi sono ammessi ai corsi aventi i compiti di specializzazione di cui al
comma 1, lettere a) e b) dell'articolo 64 senza limiti di numero. Il numero dei
posti riservati ai vedenti viene stabilito dal Ministero della pubblica
istruzione sulla base delle norme regolamentari di cui al comma 1 del presente
articolo.
3. I corsi aventi compiti di specializzazione per gli educatori dei minorati
della vista, di cui al comma 1, lettere a) e b) dell'articolo 64 hanno la durata
di almeno un anno.
4. Il ruolo organico del personale dell'istituto statale «Augusto Romagnoli»
di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista comprende le
seguenti qualifiche:
preside;
docente di pedagogia;
docente di tirocinio;
assistente di tirocinio;
docente di didattica musicale;
istruttore tecnico pratico;
assistenti;
docenti di scuola materna;
personale amministrativo, tecnico e ausiliario
5. Il preside dell'istituto statale di specializzazione per gli educatori dei
minorati della vista dirige anche le scuole annesse di cui all'articolo 65,
comma 2 lettere a), b), c). Ai posti di preside, di docente e di assistente si
accede ai sensi degli articoli 398 e seguenti salvo quanto disposto dal presente
capo.
6. Il posto di docente di didattica della musica della scuola di
specializzazione è conferito mediante concorso pubblico per titoli ed esami fra
coloro che sono forniti del diploma di composizione o di magistero di pianoforte
e del diploma di specializzazione dell'istituto «Augusto Romagnoli».
7. Al docente di didattica musicale si applicano le norme sullo stato giuridico
e il trattamento economico degli insegnanti di musica degli istituti magistrali.
8. Gli insegnamenti della psicologia, della pediatria, dell'educazione fisica,
dell'oculistica, sono affidati per incarico su proposta del preside
dell'istituto.
9. Le nomine provvisorie a posti di ruolo vacanti o per supplire titolari
assenti sono conferite ai sensi degli articoli 520 e seguenti.
10. Il posto di istruttore tecnico-pratico viene conferito mediante concorso al
quale possono partecipare coloro che sono forniti del diploma dell'istituto
statale di specializzazione «Augusto Romagnoli» e in possesso di un titolo di
studio non inferiore alla licenza di scuola media. All'istruttore
tecnico-pratico si applicano le norme giuridiche e il trattamento economico
previsto per i docenti tecnico -pratici.
11. I posti del personale docente e del personale assistente fanno parte di
distinti ruoli speciali provinciali.
12. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario appartiene ai ruoli
provinciali.
Sezione
II - Istituti per sordomuti e istituti per non vedenti
Art.
67 - Istituti per sordomuti di Roma, Milano e Palermo e Istituti per non vedenti
1.
L'ordinamento degli istituti per sordomuti di Roma, Milano e Palermo è
stabilito con regolamento governativo.
2. Per gli istituti per non vedenti si applicano le disposizioni richiamate
nell'articolo 322.
3. L'accesso a posti di ruolo nelle sezioni e classi di scuole statali
funzionanti negli istituti per non vedenti e negli istituti per sordomuti ha
luogo mediante concorsi speciali.
4. Detti concorsi si svolgono secondo le modalità stabilite dal testo unico,
rispettivamente, per il reclutamento del personale direttivo e per il
reclutamento del personale docente. I programmi di esame saranno adeguati alle
specifiche caratteristiche educative e didattiche delle predette istituzioni.
5. Ai concorsi speciali di cui al comma 4 sono ammessi coloro che, in possesso
dei requisiti di cui al presente testo unico, siano forniti di apposito titolo
di specializzazione conseguito al termine di un corso biennale teorico-pratico
presso l'istituto statale «A. Romagnoli» di specializzazione per i minorati
della vista, presso l'istituto professionale di Stato per Sordomuti «A.
Magarotto», nonché presso altri istituti riconosciuti dal Ministero della
pubblica istruzione. I programmi del predetto corso sono approvati con decreto
del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione.
6. L'accesso ai ruoli del personale assistente-educatore degli istituti statali
per sordomuti e per non vedenti ha luogo mediante concorsi per titoli ed esami,
e mediante concorsi per soli titoli, ai quali possono partecipare soltanto
coloro che, in possesso dei requisiti di cui al presente testo unico e del
diploma di maturità magistrale, abbiano conseguito apposito titolo di
specializzazione al termine di un corso biennale teorico-pratico presso scuole o
istituti riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione. I programmi del
predetto corso sono approvati con decreto del Ministro per la pubblica
istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
7. Per lo svolgimento dei concorsi si applicano le norme del presente testo
unico.
8. Il servizio prestato dal personale assistente-educatore negli istituti di cui
al comma 1 è riconosciuto come titolo valutabile nei concorsi magistrali.
Sezione
III - Scuola nazionale professionale di massofisioterapia
Art.
68 - Scuola nazionale professionale di massofisioterapia - Ammissione - Titoli
1.
Nell'istituto d'istruzione professionale per i ciechi di Firenze è istituita
una Scuola nazionale professionale di massofisioterapia riservata soltanto ai
ciechi per il conseguimento del diploma di massofisioterapia.
2. Il titolo di studio minimo per l'ammissione è la licenza di scuola media.
3. L'ammissione è subordinata al superamento da parte degli aspiranti di un
esame preliminare che si effettua con le modalità stabilite dal regolamento di
cui all'articolo 69.
4. La durata dell'insegnamento nella scuola nazionale professionale per
massofisioterapia è di tre anni, distinti in un biennio culturale e
professionale teorico-pratico e di un terzo anno riservato al perfezionamento
con tirocinio di pratica giornaliera effettiva per non meno di 6 mesi presso
ospedali o ambulatori o enti similari, indicati dal Ministero della sanità.
5. Al termine del primo corso si sostiene, previo giudizio favorevole di
scrutinio finale, in unica sessione, l'esame di idoneità per l'ammissione al
secondo corso; al termine del secondo corso si sostengono, ancora previo
giudizio favorevole di scrutinio finale, in unica sessione: 1) gli esami di
licenza con i quali si consegue titolo equipollente a tutti gli effetti a
diploma di qualifica professionale; 2) gli esami di idoneità per l'ammissione
al terzo corso.
6. Al termine del terzo corso si sostiene l'esame di Stato per il conseguimento
del diploma per l'esercizio professionale di massofisioterapia.
1.
Le norme relative al funzionamento della scuola, ai programmi culturali e
professionali della medesima sono stabilite con apposito regolamento governativo
da emanarsi su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con
i Ministri della sanità e del tesoro, secondo le disposizioni di cui
all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400.
1.
L'organico della scuola è costituito secondo la seguente tabella:
Personale docente:
Di ruolo - 2 Docenti tecnico professionali
Incaricato - 1 Cultura medica professionale
Incaricato - 1 Cultura generale, cultura civica e tiflologica
Incaricato - 1 Matematica, contabilità e scienze
Incaricato - 1 Lingue straniere
Incaricato - 1 Educazione fisica
Incaricato - 2 Dattilografia in nero e Braille
Incaricato - 1 Educazione alla vita di relazione
Non si dà luogo all'incarico quando non sia possibile affidare l'insegnamento
per completamento di orario al personale docente di altra scuola o dell'istituto
professionale.
Personale amministrativo e tecnico:
Di ruolo - 1 Collaboratore amministrativo
Incaricato - 1 Tecnico vedente di gabinetto.
2. E' conferito per incarico l'insegnamento delle materie culturali in generale.
3. L'insegnamento medico professionale è conferito anch'esso per incarico con
retribuzione pari a quella iniziale dei docenti di scuola media superiore.
4. I due docenti tecnico-pratici massofisioterapisti sono assunti in organico
per concorso per titoli ed esami fra diplomati massofisioterapisti di preferenza
ciechi. Ad essi per completamento d'orario può essere affidato - a giudizio
della presidenza - l'insegnamento in parte di materie professionali.
5. Per l'accesso ai posti di ruolo del personale docente si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 398 e seguenti.
1.
Per quanto non previsto nella presente sezione si applicano le disposizioni di
cui alla parte III del presente testo unico nonché quelle del regio decreto 29
agosto 1941, n. 1449, sul riordinamento dell'istruzione professionale per i
ciechi.
CAPO
IV - Formazione delle classi e delle sezioni
Art.
72 - Criteri generali per la formazione delle sezioni e delle classi
1.
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro
del tesoro sono determinati annualmente i criteri per la formazione delle
sezioni e delle classi, delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado ed
è stabilito il numero massimo e minimo di alunni per sezione e per classe.
2. Le classi successive a quelle iniziali delle scuole medie sono accorpate, in
modo peraltro da non costituire classi con numero di alunni di regola superiore
a 23. Le classi che accolgono alunni portatori di handicap sono costituite con
un massimo di 20 alunni
3. Per le scuole elementari il numero di alunni in ciascuna classe non può
essere superiore a venticinque, salvo il limite di venti per le classi che
accolgono alunni portatori di handicap.
Art.
73 - Piano concernente il rapporto allievi - classi
1.
Il rapporto allievi-classi, previsto dal piano pluriennale di cui all'articolo
5, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è ridefinito, per gli anni
scolastici 1993-94, 1994-95 e 1995-96, in conformità al disposto dell'articolo
4, commi 10 e 11, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
CAPO
V - Calendario scolastico
Art.
74 - Calendario scolastico per le scuole di ogni ordine e grado
(modificato dal DL 28 giugno 1995 n. 253, convertito con modificazioni
dalla legge 8 agosto 1995, n. 352)
1.
Nella scuola materna, elementare, media e negli istituti di istruzione
secondaria superiore, l'anno scolastico ha inizio il 1° settembre e termina il
31 agosto.
2. Le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e
quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1 settembre ed
il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità.
3. Allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni.
4. L'anno scolastico può essere suddiviso, ai fini della valutazione degli
alunni, in due o tre periodi su deliberazione del collegio dei docenti da
adottarsi per tutte le classi.
5. Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione, determina, con propria ordinanza, il termine delle attività
didattiche e delle lezioni, le scadenze per le valutazioni periodiche ed il
calendario delle festività e degli esami.
7. Il sovrintendente scolastico regionale, sentiti la regione ed i consigli
scolastici provinciali, determina la data di inizio delle lezioni ed il
calendario relativo al loro svolgimento, nel rispetto del disposto dei
precedenti commi.
7 - bis. La determinazione delle date di inizio e di conclusione delle lezioni
ed il calendario delle festività di cui ai commi 5 e 7 devono essere tali da
consentire, oltre allo svolgimento di almeno 200 giorni di effettive lezioni, la
destinazione aggiuntiva di un congruo numero di giorni per lo svolgimento, anche
antimeridiano, degli interventi di cui all'art. 193 - bis, comma 1.
Art.
75 - Calendario scolastico per i conservatori di musica, le accademie di belle
arti, l'accademia nazionale di danza, l'accademia nazionale di arte drammatica e
gli istituti superiori per le industrie artistiche
1.
Per i conservatori di musica, per le accademie di belle arti, per l'accademia
nazionale di danza, per l'accademia nazionale di arte drammatica e per gli
istituti superiori per le industrie artistiche, le norme relative all'anno
scolastico e alle prove di esame per i corsi a carattere post-secondario sono
stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, tenendo conto
delle disposizioni relative agli ordinamenti scolastici e delle particolari
esigenze di detti istituti.