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Decreto
Legislativo 16 aprile 1994, n.
297
Testo Unico delle disposizioni
legislative in materia di istruzione
__________________________________________________
CAPO
V - Autonomia amministrativa e vigilanza
Art.
26 - Circoli didattici ed istituti scolastici
1.
I circoli didattici e gli istituti di istruzione secondaria hanno autonomia
amministrativa per quanto concerne le spese di funzionamento amministrativo e
didattico, in relazione ai compiti ad essi demandati.
2. Gli istituti di istruzione tecnica e professionale e gli istituti d'arte sono
riconosciuti come enti dotati di personalità giuridica e di autonomia nel loro
funzionamento e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica
istruzione che si esercita secondo le norme del presente capo.
3. Agli istituti e scuole, che ne siano attualmente privi, sarà attribuita
personalità giuridica ed autonomia organizzativa, finanziaria, didattica, di
ricerca e sviluppo, nei limiti, con la gradualità e con le procedure che
saranno stabiliti con i decreti legislativi da emanarsi ai sensi dell'articolo
4, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per l'attuazione
dell'autonomia scolastica e per il riassetto degli organi collegiali della
scuola. Con le stesse modalità, le forme di autonomia saranno ridefinite anche
per gli istituti già dotati di personalità giuridica.
4. In attesa che siano determinate le modalità di cui al comma 3 si applicano
le disposizioni recate dagli articoli seguenti.
Art.
27 - Autonomia amministrativa
1.
I consigli di circolo e di istituto e i consigli scolastici distrettuali
gestiscono i fondi loro assegnati per il funzionamento amministrativo e
didattico sulla base di un bilancio preventivo.
2. L'esercizio finanziario ha durata annuale e coincide con l'anno solare. Il
consiglio di circolo o di istituto e il consiglio scolastico distrettuale
rendono il conto consuntivo annuale.
3. I contributi per le spese di funzionamento amministrativo e didattico a
favore delle istituzioni di cui al comma 1 sono erogati, tenuto conto della
popolazione scolastica, del numero delle classi, delle esigenze dei diversi tipi
di scuola o istituto nonché delle esigenze di funzionamento dei distretti e dei
relativi programmi di attività, dai competenti provveditori agli studi con
ordinativi tratti sui fondi messi a loro disposizione con aperture di credito
dal Ministero della pubblica istruzione. Per gli istituti tecnici e
professionali e di istruzione artistica dotati di personalità giuridica le
aperture di credito ai provveditori agli studi comprendono, oltre il contributo
ordinario previsto nel decreto istitutivo dei singoli istituti, gli eventuali
contributi messi a disposizione dal Ministero ad integrazione del contributo
ordinario stesso.
4. Le aperture di credito di cui al comma 3, che possono essere emesse senza
limite di somma, sono soggette alla resa del conto, nei termini e con le modalità
previste dagli articoli 60 e 61 della vigente legge di contabilità generale
dello Stato. Il controllo sui rendiconti è esercitato dalle ragionerie
regionali dello Stato e dalle delegazioni regionali della Corte dei Conti
competenti per territorio.
5. Il servizio di cassa delle istituzioni scolastiche, educative e dei distretti
scolastici è affidato all'Ente poste Italiane, che lo gestisce attraverso il
servizio dei conti correnti postali. Le modalità e le condizioni di svolgimento
del servizio di cassa, anche ai fini della graduale attuazione del predetto
sistema, sono regolate da apposita convenzione da stipulare tra l'Ente poste
italiane e i Ministeri del tesoro e della pubblica istruzione. Il Ministro della
pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro emana le istruzioni
amministrativo-contabili necessarie.
6. I pagamenti sono effettuati unicamente su ordini di pagamento firmati, oltre
che dal presidente della giunta esecutiva del consiglio di circolo o di
istituto, da altro membro della giunta a tal fine designato dalla giunta stessa
e dal segretario.
7. Gli ordini di pagamento di spese disposte dal consiglio scolastico
distrettuale sono firmati dal presidente del consiglio stesso e da altro membro
a tal fine designato dal consiglio medesimo.
8. Per le assegnazioni di contributi per le attività di aggiornamento e di
fondi per l'acquisto dell'arredamento scolastico si applicano rispettivamente le
disposizioni degli articoli 283 e 97.
9. A decorrere dall'anno finanziario 1994 le spese per le supplenze annuali e
temporanee sono sostenute dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
con imputazione ai rispettivi bilanci e con applicazione dell'articolo 27, comma
4.
10. Il Ministro della pubblica istruzione ripartisce fra i provveditori agli
studi gli appositi stanziamenti di bilancio, sulla base della consistenza
provinciale del personale.
11. Il Ministro della pubblica istruzione ha facoltà di operare interventi
correttivi al fine di un riequilibrio delle assegnazioni fra le diverse
province. Le somme sono assegnate con ordini di accreditamento a rendicontazione
decentrata emessi in deroga ai limiti di somma stabiliti dall'articolo 56 del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. Con il
medesimo criterio, i provveditori agli studi assegnano alle istituzioni
scolastiche ed educative l'80 per cento delle somme accreditate, riservando il
residuo 20 per cento ad interventi relativi a imprevedibili sopravvenute
esigenze.
12. Al pagamento delle retribuzioni delle supplenze temporanee di breve durata
provvedono i capi di istituto ed i consigli di circolo e di istituto,
utilizzando le apposite risorse, entro i limiti dei finanziamenti a tal fine
previsti e nell'esercizio dei poteri di gestione di cui sono rispettivamente
responsabili nell'ambito dell'autonomia scolastica, in base ad effettive
inderogabili esigenze che impongano il ricorso a tali supplenze.
13. Gli enti, le istituzioni ed i privati che erogano contributi a favore delle
istituzioni di cui al precedente primo comma possono ottenere copia del bilancio
preventivo e del conto consuntivo.
14. Con regolamento del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto
con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, saranno stabilite le istruzioni necessarie per la
formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e per i relativi
adempimenti contabili, nonché per il riscontro della gestione finanziaria,
amministrativa e patrimoniale e il controllo dei costi anche su base
comparativa.
15. Agli istituti o scuole di ogni ordine e grado, alle fondazioni, ad ogni
altra istituzione avente finalità di educazione, ovvero di assistenza
scolastica, la autorizzazione per l'acquisto dei beni immobili, per
l'accettazione di donazioni, eredità o legati è concessa con decreto del
prefetto della provincia nella quale ha sede l'ente, su proposta del
provveditore agli studi, osservate, in quanto applicabili, le norme vigenti in
materia.
16. Ai fini dell'autorizzazione all'accettazione di liberalità disposte con
atti mortis causa, il prefetto della provincia dà comunicazione delle relative
disposizioni ai successibili ex lege mediante avviso ad apponendum da
pubblicarsi nelle forme prescritte dall'articolo 3 del regolamento approvato con
regio decreto 26 luglio 1896, n. 361.
17. Resta attribuita all'autorità governativa centrale la competenza ad
autorizzare l'accettazione di donazioni, eredità o legati disposti in favore di
persone giuridiche con l'obbligo che siano destinate a costituire il patrimonio
iniziale di fondazioni.
18. Restano ferme le vigenti disposizioni per quanto concerne l'autorizzazione
per l'acquisto, a titolo oneroso, di beni immobili il cui valore superi lire
25.000.000 e per l'accettazione di donazioni, eredità o legati che comprendano
beni immobili il cui valore superi la predetta somma. A tal fine l'accertamento
del valore è effettuato attraverso apposite relazioni di stima del competente
Ufficio tecnico erariale.
19. I regolamenti relativi a premi o borse di studio concernenti tutti gli altri
istituti ed enti sono approvati dal provveditore agli studi.
20. I decreti prefettizi relativi alle autorizzazioni di cui al comma 15 devono
essere pubblicati in sunto, a cura del Ministero della pubblica istruzione,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
1.
Il provveditore agli studi approva i bilanci preventivi e le eventuali
variazioni e i conti consuntivi delle istituzioni di cui all'articolo 26.
2. Il provveditore agli studi procede all'approvazione dei bilanci preventivi
sentita la giunta esecutiva del consiglio scolastico provinciale.
3. Il provveditore agli studi procede all'approvazione dei conti consuntivi su
parere di una commissione formata da due funzionari della carriera dirigenziale
o di qualifica funzionale non inferiore alla settima appartenenti uno
all'ufficio scolastico provinciale e l'altro alla competente ragioneria
provinciale dello Stato, nonché da un rappresentante dei genitori degli
allievi, membro del consiglio scolastico provinciale preferibilmente esperto in
materia amministrativo-contabile.
4. La commissione di cui al comma 3 ha facoltà di richiedere i documenti
ritenuti opportuni per l'espletamento dei propri compiti e, previa
autorizzazione del provveditore agli studi, effettua, a mezzo di uno dei suoi
componenti, apposite verifiche presso i circoli didattici, gli istituti
scolastici e i distretti che hanno presentato il conto.
5. Dopo l'approvazione e comunque entro il 30 settembre dell'anno finanziario
successivo a quello a cui si riferiscono i conti consuntivi sono inviati alla
ragioneria regionale dello Stato competente per territorio per l'acquisizione di
informazioni e dati da servire ai fini dell'indirizzo unitario e del
coordinamento della finanza pubblica.
6. Il provveditore agli studi vigila altresì sul regolare funzionamento degli
organi collegiali di circolo e d'istituto. In caso di irregolarità, invita gli
organi a provvedere tempestivamente ad eliminare le cause delle irregolarità
stesse.
7. In caso di persistenti e gravi irregolarità o di mancato funzionamento del
consiglio di circolo o di istituto e del consiglio scolastico distrettuale, il
provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, procede
allo scioglimento del consiglio.
8. Per i motivi indicati al comma 7, il Ministro della pubblica istruzione,
sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, procede allo
scioglimento del consiglio scolastico provinciale.
9. In caso di conflitto di competenze tra organi a livello subprovinciale,
decide il provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale;
tra organi a livello provinciale decide il Ministero sentito il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione.
Art.
29 - Istituzioni con personalità giuridica
1.
Negli istituti con personalità giuridica, le funzioni del consiglio di
amministrazione sono esercitate dalla giunta esecutiva del consiglio di
istituto, salve le competenze proprie di quest'ultimo.
2. Il pagamento degli stipendi, assegni, indennità, compensi e sussidi di ogni
natura al personale di qualsiasi categoria, addetto agli istituti di cui al
comma 1, che non sia fornito dagli enti pubblici locali e a loro carico, è
effettuato direttamente da ciascun istituto a carico del proprio bilancio, in
base ai provvedimenti della competente autorità scolastica relativi alla
nomina, allo svolgimento della carriera e alla cessazione dal servizio di tale
personale.
3. Il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale delle
istituzioni di cui al comma 1 è affidato a due revisori dei conti, dei quali
uno è nominato dal Ministero della pubblica istruzione e l'altro dal Ministero
del tesoro.
4. I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono
tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della
gestione degli istituti.
5. Agli istituti di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni di
cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 28.
6. Gli enti, le istituzioni ed i privati che erogano contributi a favore delle
istituzioni di cui al comma 1 possono ottenere copia del bilancio preventivo e
del conto consuntivo.
CAPO
VI - Norme comuni
Art.
30 - Categorie di eleggibili nei singoli organi collegiali
1.
L'elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze negli organi
collegiali previste dalla presente parte spetta esclusivamente ai componenti
delle rispettive categorie partecipanti a tali organismi.
2. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti dei genitori
negli organi collegiali spetta ai genitori degli alunni, o a chi ne fa
legalmente le veci.
3. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti degli alunni
spetta agli studenti delle classi della scuola secondaria superiore, qualunque
sia la loro età.
Art.
31 - Elezioni
(modificato dal DL 28 agosto 1995 n. 361, convertito con modificazioni
dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437)
1.
Le elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli alunni nei consigli di
intersezione, di interclasse e di classe hanno luogo per ciascuna componente
sulla base di una unica lista comprendente tutti gli elettori. Ciascun elettore
può votare la metà dei membri da eleggere se gli elegendi sono in numero
superiore a uno.
2. Le elezioni dei rappresentanti da eleggere nei consigli di circolo o di
istituto, nei consigli scolastici distrettuali, nei consigli scolastici
provinciali e nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione hanno luogo con
il sistema proporzionale sulla base di liste di candidati per ciascuna
componente.
3. Le liste dei candidati sono contrassegnate da un numero progressivo
riflettente l'ordine di presentazione.
6. Nessun elettore può concorrere alla presentazione di più di una lista;
nessun candidato può essere incluso in più liste per elezioni dello stesso
livello né può presentarne alcuna.
7. Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati sino al doppio del
numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria.
8. Ogni elettore può esprimere il proprio voto di preferenza per un solo
candidato quando il numero di seggi da attribuire alla categoria sia non
superiore a tre; può esprimere non più di due preferenze quando il numero dei
seggi da attribuire sia non superiore a cinque; negli altri casi può esprimere
un numero di voti di preferenza non superiori a un terzo del numero dei seggi da
attribuire.
9. Il voto è personale, libero e segreto.
Art.
32 - Liste dei candidati del personale docente
1.
Per i rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo delle scuole
statali nel consiglio scolastico provinciale e nel Consiglio nazionale della
pubblica istruzione, le liste dei candidati debbono essere distinte
rispettivamente per la scuola materna, la scuola elementare, la scuola media,
gli istituti di istruzione secondaria superiore e gli istituti di istruzione
artistica. Sono, pertanto, eleggibili per i rispettivi posti solo docenti
appartenenti al grado e ordine di scuola da rappresentare.
2. Per quanto previsto dal comma 1 il personale docente dei licei artistici e
degli istituti d'arte esercita il diritto di elettorato unitamente al personale
docente degli istituti di istruzione artistica.
3. Per le elezioni del personale direttivo nel Consiglio nazionale della
pubblica istruzione, i presidi dei licei artistici e degli istituti d'arte
esercitano il diritto di elettorato unitamente al personale direttivo degli
istituti di istruzione artistica.
Art.
33 - Svolgimento delle elezioni
(modificato dal DL 28 agosto 1995 n. 361, convertito con modificazioni
dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437)
1.
Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono stabilite le modalità
per lo svolgimento delle elezioni, per la proclamazione degli eletti e per
l'insediamento degli organi collegiali elettivi in applicazione del presente
titolo, e, in particolare per:
a) la formazione, a cura di ogni scuola, degli elenchi degli elettori divisi per
categoria;
b) l'istituzione di commissioni elettorali a vari livelli con la partecipazione
di persone facenti parte di tutte le categorie degli elettori;
c) la costituzione dei seggi con la nomina dei presidenti, degli scrutatori e
dei rappresentanti di lista, scelti tra le persone facenti parte di tutte le
categorie degli elettori;
d) lo svolgimento della propaganda elettorale che, al fine di non turbare
l'attività didattica, va fatta al di fuori delle ore di lezione;
e) la formazione delle liste, e la predisposizione dei vari tipi di schede;
e-bis) il numero degli elettori necessario per la presentazione delle liste dei
candidati alle elezioni degli organi collegiali della scuola e del Consiglio
nazionale della Pubblica Istruzione;
f) lo svolgimento dello scrutinio che, comunque, deve avvenire immediatamente
dopo la chiusura delle operazioni di voto;
g) la proclamazione degli eletti;
h) la convocazione dell'organo;
i) la presentazione di ricorsi con indicazione degli organi decidenti.
2. Le elezioni delle rappresentanze nei singoli organi collegiali, distinte per
ciascuna categoria rappresentata, sono effettuate, quando è possibile,
congiuntamente.
3. Le votazioni si svolgono di norma in un giorno non lavorativo e in quello
successivo secondo le modalità da stabilirsi in base al comma 1.
Art.
34 - Nomina dei membri e costituzione degli organi collegiali
1.
Il comitato di valutazione dei docenti, il consiglio di intersezione, di
interclasse e di classe sono nominati con provvedimento del direttore didattico
o del preside.
2. Il consiglio di circolo o di istituto, il consiglio scolastico distrettuale e
il consiglio scolastico provinciale sono nominati con decreto del provveditore
agli studi.
3. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione è nominato con decreto del
Ministro della pubblica istruzione.
Art.
35 - Surroga dei membri cessati
1.
Per la sostituzione dei membri elettivi degli organi collegiali a durata
pluriennale, di cui al presente titolo, venuti a cessare per qualsiasi causa, o
che abbiano perso i requisiti di eleggibilità, si procede alla nomina di coloro
che, in possesso dei detti requisiti, risultino i primi fra i non eletti delle
rispettive liste. In caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni
suppletive.
2. I rappresentanti delle regioni e degli enti locali possono essere sostituiti
dai rispettivi organi nel caso siano intervenute nuove elezioni.
3. In ogni caso i membri subentrati cessano anch'essi dalla carica allo scadere
del periodo di durata dell'organo.
Art.
36 - Elezione e partecipazione dei genitori nelle scuole con particolari finalità
1.
I genitori residenti fuori dei comuni ove hanno sede le scuole o istituzioni di
cui all'articolo 6 , possono esercitare l'elettorato attivo esprimendo il loro
voto per corrispondenza.
2. La commissione elettorale ha cura di assicurare l'espressione diretta e
segreta del voto, secondo le modalità stabilite con ordinanza del Ministro
della pubblica istruzione.
Art.
37 - Costituzione degli organi e validità delle deliberazioni
1.
L'organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le
componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.
2. Per la validità dell'adunanza del collegio dei docenti, del consiglio di
circolo e di istituto, del consiglio scolastico distrettuale, del consiglio
scolastico provinciale e relative sezioni, del Consiglio nazionale della
pubblica istruzione e relativi comitati, nonché delle rispettive giunte, è
richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.
3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente
espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di
parità, prevale il voto del presidente.
4. La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone.
1.
I membri eletti e quelli designati, i quali non intervengono, senza giustificati
motivi, a tre sedute consecutive dell'organo di cui fanno parte, decadono dalla
carica e vengono surrogati con le modalità previste dall'articolo 35.
Art.
39 - Adunanze degli organi collegiali
1.
Le adunanze degli organi collegiali della scuola di cui al presente titolo si
svolgono in orario compatibile con gli impegni di lavoro dei componenti eletti o
designati.
1.
In mancanza dei regolamenti interni previsti dal presente titolo gli organi
collegiali operano sulla base di regolamenti tipo predisposti dal Ministero
della pubblica istruzione.
Art.
41 - Rimborso spese ai componenti degli organi collegiali
1.
La partecipazione agli organi collegiali previsti dal presente titolo è
gratuita.
2. Ai componenti degli organi collegiali a livello distrettuale e provinciale
spetta il rimborso delle spese di viaggio.
3. Ai componenti del Consiglio nazionale della pubblica istruzione spetta il
trattamento di missione nei casi e secondo le modalità previsti dalle vigenti
disposizioni.
Art.
42 - Pubblicità delle sedute del consiglio di circolo e istituto e del consiglio scolastico
distrettuale
1.
Alle sedute del consiglio di circolo e di istituto possono assistere gli
elettori delle componenti rappresentate nel consiglio e i membri dei consigli
circoscrizionali di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Le sedute del consiglio scolastico distrettuale sono pubbliche.
3. Il consiglio di circolo e di istituto stabilisce nel proprio regolamento le
modalità di ammissione in relazione all'accertamento del titolo di elettore e
alla capienza ed idoneità dei locali disponibili, nonché le altre norme atte
ad assicurare la tempestiva informazione e l'ordinato svolgimento delle
riunioni.
4. Il consiglio di circolo o d'istituto e il consiglio scolastico distrettuale
stabiliscono, nel proprio regolamento, le modalità con cui invitare a
partecipare alle proprie riunioni rappresentanti della provincia, del comune o
dei comuni interessati, dei loro organi di decentramento democratico, delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti o autonomi operanti nel
territorio, al fine di approfondire l'esame di problemi, riguardanti la vita e
il funzionamento della scuola, che interessino anche le comunità locali o
componenti sociali e sindacali operanti nelle comunità stesse. Analogo invito
può essere rivolto dal consiglio scolastico distrettuale ai rappresentanti dei
consigli di circolo o di istituto compresi nel suo ambito o dai consigli di
circolo o di istituto ai rappresentanti del consiglio scolastico distrettuale.
5. Per il mantenimento dell'ordine il presidente esercita gli stessi poteri a
tal fine conferiti dalla legge a chi presiede le riunioni del consiglio
comunale.
6. Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dei
lavori o la libertà di discussione e di deliberazione, il presidente dispone la
sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica.
7. Alle sedute del consiglio scolastico distrettuale e del consiglio di circolo
e di istituto non è ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti
concernenti persone.
Art.
43 - Pubblicità degli atti
CAPO
VII - Organi collegiali della scuola materna
Art.
44 - Consigli di circolo di scuola materna
1.
Presso ogni direzione didattica di scuola materna statale è costituito il
consiglio di circolo. Esso è formato secondo le disposizioni di cui
all'articolo 8.
2. Il consiglio di circolo ha potere deliberante, oltre che per quanto riguarda
l'approvazione del bilancio preventivo, del conto consuntivo e in ordine
all'impiego dei mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico
del circolo, sui seguenti argomenti:
a) adozione del regolamento interno del circolo, che deve, fra l'altro,
stabilire le modalità per la vigilanza dei bambini durante l'ingresso e la
permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima;
b) determinazione dei criteri di attuazione degli orientamenti dell'attività
educativa e per l'organizzazione dell'attività medesima;
c) acquisto, conservazione e rinnovo delle attrezzature e del materiale di gioco
necessari al funzionamento del circolo;
d) le forme e le modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che
possano essere assunte dal circolo, per l'opera di prevenzione sanitaria e per
l'attività dell'assistenza sociale;
e) promozione di contatti con altri circoli al fine di realizzare scambi di
informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di
collaborazione;
f) partecipazione del circolo ad attività ricreative e ludiche di particolare
interesse educativo.
3. Per quanto non è previsto nel presente articolo si applica quanto disposto
dall'articolo 10.
Art.
45 - Comitato per la valutazione del servizio dei docenti di scuola materna
1.
Per la composizione e il funzionamento del comitato per la valutazione del
servizio dei docenti di scuola materna si applica quanto disposto dall'articolo
11.
Art.
46 - Collegio dei docenti di scuola materna
1.
Presso ogni direzione didattica di scuola materna statale è istituito il
collegio dei docenti. Esso è composto dai docenti di ruolo e non di ruolo del
circolo ed è presieduto dal direttore didattico. Fanno parte del collegio anche
i docenti di sostegno, che, ai sensi dell'articolo 315, comma 5, sono
contitolari delle sezioni interessate.
2. Il collegio dei docenti svolge i compiti di cui al comma 2, lettere b), h),
i), l), dell'articolo 7. Inoltre:
a) cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare gli
orientamenti educativi alle specifiche esigenze ambientali e dello sviluppo
psicofisico dei bambini;
b) provvede alla scelta delle attrezzature e del materiale di gioco;
c) adotta iniziative di sperimentazione metodologica nel quadro della disciplina
di cui all'articolo 277;
d) adotta iniziative per promuovere l'aggiornamento dei docenti e i rapporti di
informazione e di collaborazione con i genitori dei bambini.
3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica quanto disposto
dall'articolo 7.
Art.
47 - Norma transitoria sugli organi collegiali della scuola materna
1.
Fino a quando non siano costituite le direzioni didattiche di scuola materna:
a) si estendono in quanto applicabili le norme del presente titolo sugli organi
di gestione;
b) il collegio dei docenti di scuola materna e il comitato per la valutazione
del servizio vengono istituiti presso la direzione didattica della scuola
elementare del circolo di appartenenza;
c) i docenti della scuola materna partecipano alle elezioni del consiglio di
circolo della scuola elementare in cui prestano servizio. Ai rappresentanti del
predetto personale sono riservati uno o due dei seggi da attribuire al personale
docente a seconda che i componenti del consiglio di circolo siano
rispettivamente 14 o 19.
CAPO
VIII - Norme particolari
Art.
48 - Tutela delle minoranze nelle province di Trieste e di Gorizia
1.
Nei consigli scolastici distrettuali e nei consigli scolastici provinciali delle
province di Trieste e di Gorizia un quarto dei rappresentanti del personale
docente delle scuole statali e un quinto dei rappresentanti dei genitori degli
alunni sono riservati rispettivamente ai docenti e ai genitori degli alunni
delle scuole statali con lingua d'insegnamento slovena.
2. Nei consigli scolastici distrettuali delle province di Trieste e di Gorizia
un quinto dei rappresentanti degli alunni è riservato agli alunni delle scuole
statali con lingua di insegnamento slovena.
3. Nelle stesse province i consigli scolastici distrettuali e i consigli
scolastici provinciali sono tenuti, quando trattano problemi comunque
riguardanti il funzionamento delle scuole con lingua di insegnamento slovena e i
piani provinciali relativi ai corsi di istruzione degli adulti e alle attività
di educazione permanente e di istruzione ricorrente degli adulti di lingua
materna slovena, a richiedere il parere della commissione di cui all'articolo
624.
4. Tali consigli, qualora assumano, nel loro compito di formulazione del
programma, decisioni difformi dal parere di cui al comma 3, debbono
adeguatamente motivarne le ragioni di merito.
5. Qualora trattasi di delibere adottate dai predetti organi nelle anzidette
materie da inviare alle competenti autorità per le ulteriori determinazioni,
sono allegati i pareri espressi dalla commissione di cui al comma 3.
Art.
49 - Disposizioni particolari per le province di Trento e Bolzano
1.
Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di organi collegiali della
scuola per le province di Trento e di Bolzano.
Art.
50 - Conservatori di musica. Accademie di belle arti. Accademie nazionali di
danza e d'arte drammatica e Istituti superiori per le industrie artistiche
1.
Le norme del presente titolo non si applicano ai conservatori di musica, alle
accademie di belle arti, all'Accademia nazionale d'arte drammatica all'Accademia
nazionale di danza ed agli Istituti superiori per le industrie artistiche, salvo
quelle che si riferiscono al comitato di valutazione di cui all'
articolo 11; al Consiglio nazionale della pubblica istruzione e, nell'ambito di
questo ultimo, ai consigli di disciplina e per il contenzioso.
2. Alle istituzioni di cui al comma 1 si applicano le norme della Parte II,
titolo VI.