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Decreto
Legislativo 16 aprile 1994, n.
297
Testo Unico delle disposizioni
legislative in materia di istruzione
__________________________________________________
CAPO
II - Organi collegiali a livello distrettuale
Art.
16 - Istituzione e fini del distretto scolastico
1.
Su proposta delle regioni, sentiti gli enti locali interessati e gli organi
dell'amministrazione scolastica periferica competenti, i cui pareri sono
allegati alle deliberazioni regionali, il territorio di ciascuna regione è
suddiviso, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, in comprensori
che assumono la denominazione di «distretti scolastici». I decreti dovranno
indicare le sedi dei distretti. Con la stessa procedura si provvede alle
eventuali variazioni.
2. Ai fini del precedente comma le regioni provvedono ad adeguare la
delimitazione dei distretti scolastici in modo che, di regola, essa coincida con
gli ambiti territoriali dei distretti previsti dall'articolo 3, comma 5, lettera
b) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 quali articolazioni
dell'unità sanitaria locale.
3. Il distretto scolastico realizza la partecipazione democratica delle comunità
locali e delle forze sociali alla vita e alla gestione della scuola nelle forme
e nei modi previsti dai successivi articoli.
4. Esso opera per il potenziamento e lo sviluppo delle istituzioni scolastiche
ed educative e delle attività connesse e per la loro realizzazione, con
l'obiettivo del pieno esercizio del diritto allo studio, della crescita
culturale e civile della comunità locale e del migliore funzionamento dei
servizi scolastici.
5. Il distretto scolastico ha autonomia amministrativa ed ha la gestione dei
fondi necessari per il proprio funzionamento.
Art.
17 - Determinazione dei distretti
1.
Nella determinazione dei distretti si tiene conto dei seguenti criteri:
a) il distretto scolastico deve corrispondere ad un ambito territoriale
subprovinciale e ad una popolazione non superiore a 100.000 abitanti. Può
estendersi fino a 200.000 nelle zone di intensa urbanizzazione. Nessun distretto
scolastico può avere estensione maggiore della provincia. In casi eccezionali,
di un distretto potranno far parte comuni limitrofi anche se facenti parte di
diversa provincia. Nell'ambito dei distretti scolastici dovrà, di regola,
essere assicurata la presenza di tutti gli ordini e gradi di scuola, ad
eccezione delle università, delle accademie di belle arti e dei conservatori di
musica;
b) nella delimitazione dell'area del distretto, si fa riferimento alle
caratteristiche sociali, economiche e culturali della zona interessata, nonché
alla distribuzione della popolazione, delle infrastrutture, di altri organismi e
servizi, con particolare riferimento a quelli sanitari e di medicina preventiva,
alle comunicazioni e ai trasporti, tenendo conto della espansione urbanistica e
dello sviluppo demografico e scolastico;
c) si deve evitare lo smembramento del territorio comunale in distretti diversi,
a meno che non esistano i presupposti per l'istituzione nello stesso comune di
più distretti.
Art.
18 - Organi del distretto
1.
L'organo di governo del distretto scolastico è il consiglio scolastico
distrettuale.
2. Esso è composto come segue:
a) tre rappresentanti del personale direttivo in servizio nelle scuole ed
istituti statali compresi nel distretto, eletti dal corrispondente personale in
servizio nelle medesime scuole;
b) cinque rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo in
servizio nelle scuole ed istituti statali compresi nel distretto, eletti dal
corrispondente personale in servizio nelle medesime scuole; i seggi sono
assegnati in modo tale da assicurare di regola la rappresentanza dei diversi
ordini di scuola esistenti nel distretto;
c) un rappresentante del personale direttivo e uno del personale docente in
servizio nelle scuole pareggiate, parificate, e legalmente riconosciute comprese
nel distretto, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle medesime
scuole;
d) sette rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alle scuole
statali, pareggiate, parificate e legalmente riconosciute comprese nel
distretto, riservando almeno un posto ai genitori degli alunni delle scuole non
statali;
e) tre membri non appartenenti al personale della scuola, residenti nel
distretto, designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative che
organizzano sul piano nazionale i lavoratori dipendenti;
f) due rappresentanti dei lavoratori autonomi, residenti nel distretto,
designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano
nazionale;
g) tre rappresentanti, residenti nel distretto, delle forze sociali
rappresentative di interessi generali, di cui 1 designato dalla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, tra gli imprenditori, e gli
altri 2, designati dal consiglio provinciale, che siano espressione di enti,
associazioni e istituzioni culturali, i quali per gli scopi perseguiti e i
risultati ottenuti siano ritenuti capaci di concorrere allo sviluppo e al
miglioramento della scuola;
h) sette rappresentanti eletti dagli alunni degli istituti di istruzione
secondaria superiore statali, pareggiati, parificati e legalmente riconosciuti
compresi nel distretto, riservando un posto agli alunni delle scuole non
statali, qualora esistenti;
i) tre rappresentanti dell'amministrazione provinciale, di cui uno riservato
alla minoranza, eletti, anche al di fuori del proprio seno, dal consiglio
provinciale. Quando il territorio del distretto interessa più province, i
rappresentanti vengono eletti nel modo seguente: ogni consiglio provinciale
elegge tre consiglieri, di cui uno riservato alla minoranza, che congiuntamente
eleggono i rappresentanti delle province nel consiglio scolastico distrettuale,
anche al di fuori del proprio seno e garantendo la rappresentanza della
minoranza;
l) due rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di
ruolo e non di ruolo in servizio nelle scuole statali comprese nel distretto,
eletti dal corrispondente personale in servizio nelle medesime scuole.
3. Del consiglio scolastico distrettuale fanno altresì parte 7 rappresentanti
del comune, di cui 2 riservati alla minoranza, eletti, anche fuori del proprio
seno, dal consiglio comunale del comune se esso coincide col distretto.
4. Quando il territorio del distretto si estende su più comuni il numero dei
rappresentanti è elevato a 11, di cui 2 riservati alla minoranza.
5. Nei casi previsti dal precedente comma i consigli comunali compresi
nell'ambito del distretto provvedono ad eleggere ciascuno 3 consiglieri, di cui
1 riservato alla minoranza, che congiuntamente eleggono i rappresentanti
comunali del consiglio scolastico distrettuale, garantendo la rappresentanza
della minoranza.
6. Se in un comune sono istituiti più distretti, esso avrà sette
rappresentanti per ogni distretto, dei quali due riservati alla minoranza.
7. Qualora nell'ambito del distretto non esistano scuole pareggiate, parificate
e legalmente riconosciute i posti previsti per i rappresentanti di cui al comma
2, lettera c) vanno ad aggiungersi a quelli di cui alle lettere a) e b) e cade
la riserva di cui alla lettera d) ultima parte.
8. Il consiglio elegge nel proprio ambito il presidente a maggioranza assoluta
dei suoi componenti; qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima
votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti.
9. Il consiglio può eleggere nel proprio ambito una giunta esecutiva. Essa è
composta dal presidente del consiglio scolastico distrettuale, che la presiede,
e da altri sei membri eletti, con voto limitato a due nomi, dal consiglio
stesso.
10. I compiti di segreteria sono svolti da impiegati appartenenti ai ruoli del
personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole ed istituti aventi
sede nel distretto.
11. Il consiglio scolastico distrettuale resta in carica per un triennio. Esso
si riunisce almeno ogni tre mesi; si riunisce, altresì, ogni qualvolta almeno
un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.
12. Le designazioni di cui al comma 2, lettere e), f) e g) nonché l'elezione
dei rappresentanti dei comuni sono richieste dal provveditore agli studi alle
organizzazioni e agli enti interessati all'atto in cui vengono indette le
elezioni dei membri indicati nelle lettere a), b), c) e d) del comma 2. La
richiesta deve indicare la data nella quale si svolgeranno tali elezioni.
13. Il presidente del consiglio scolastico distrettuale rappresenta il
distretto, mantiene i rapporti per i problemi di comune interesse con i comuni,
la provincia e la regione a cui appartiene il territorio del distretto, nonché
con gli organi dell'amministrazione scolastica periferica e con le istituzioni
scolastiche ed educative operanti nel territorio distrettuale.
14. I presidenti dei consigli scolastici distrettuali di uno stesso comune o di
una stessa provincia possono riunirsi per esaminare i problemi di comune
interesse. A tali riunioni possono partecipare i competenti assessori comunali,
provinciali e regionali, nonché i rappresentanti dell'amministrazione
scolastica periferica.
15. La giunta esecutiva prepara i lavoro del consiglio scolastico distrettuale,
fissa l'ordine del giorno e cura l'esecuzione delle delibere del consiglio
stesso.
16. Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal presidente ad
uno dei membri del consiglio stesso.
Art.
19 - Funzioni del consiglio scolastico distrettuale
1.
Il consiglio scolastico distrettuale, entro il mese di luglio di ogni anno,
elabora, nel quadro delle direttive generali fissate dal Ministro della pubblica
istruzione e previe opportune intese, anche attraverso una riunione annua, alla
quale possono essere invitati tre membri, compreso il presidente, dei consigli
di circolo o di istituto, con gli organi competenti delle istituzioni
scolastiche interessate, con il provveditore agli studi, con le regioni e con
gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, un programma per
l'anno scolastico successivo attinente:
a) allo svolgimento di attività parascolastiche, extrascolastiche e
interscolastiche;
b) ai servizi di orientamento scolastico e professionale, e a quelli di
assistenza scolastica ed educativa;
c) ai servizi di medicina scolastica e di assistenza socio-psico-pedagogica;
d) ai corsi di istruzione degli adulti e alle attività di educazione permanente
e di istruzione ricorrente;
e) al potenziamento delle attività culturali e sportive destinate agli alunni;
f) ad attività di sperimentazione;
g) all'integrazione specialistica, al servizio socio-psico-pedagogico e a forme
particolari di sostegno per gli alunni portatori di handicap nelle scuole di
ogni ordine e grado.
2. In attuazione del predetto programma il consiglio scolastico distrettuale ha
il potere di avanzare concrete specifiche proposte agli enti e organi competenti
anche in ordine alla priorità delle diverse iniziative.
3. Il consiglio scolastico distrettuale predispone altresì un programma per
assicurare la necessaria integrazione specialistica e i servizi di sostegno per
i fanciulli sordomuti che adempiono l'obbligo scolastico nelle scuole speciali o
nelle classi ordinarie delle pubbliche scuole elementari e medie.
4. Il consiglio scolastico distrettuale stabilisce i criteri generali per il
coordinamento dell'uso delle attrezzature della scuola da parte di altre scuole
che ne facciano richiesta per lo svolgimento di attività della scuola e
l'organizzazione dei servizi necessari.
5. Inoltre il consiglio scolastico distrettuale formula proposte: al
provveditore agli studi, alla regione, agli enti locali, per quanto di
rispettiva competenza, per tutto ciò che attiene all'istituzione, alla
localizzazione e al potenziamento delle istituzioni scolastiche, nonché
all'organizzazione e allo sviluppo dei servizi e delle strutture relative, anche
al fine di costituire unità scolastiche territorialmente e socialmente
integrate e di assicurare, di regola, la presenza nel distretto di scuole dello
Stato di ogni ordine e grado, ad eccezione delle università, delle accademie di
belle arti e dei conservatori di musica; al Ministro della pubblica istruzione
ed al provveditore agli studi per la migliore utilizzazione del personale della
scuola, fatte salve, le garanzie di legge per il personale stesso; al Ministro
della pubblica istruzione, per l'inserimento nei programmi scolastici di studi e
ricerche utili alla migliore conoscenza delle realtà locali.
6. Il consiglio scolastico distrettuale esprime parere ogni qualvolta ne sia
richiesto dal provveditore agli studi, dalla regione o dagli enti locali, parere
che è obbligatorio quando si tratti di interventi attinenti al programma
elaborato ai sensi del comma 1 ma in esso non previsti.
7. Il consiglio scolastico distrettuale provvede ai compiti di assistenza
scolastica che siano affidati o delegati al distretto dalla regione o dagli enti
locali, avendo di mira il coordinamento e l'integrazione delle attività
assistenziali svolte nel distretto con i restanti servizi scolastici, al fine
della piena attuazione del diritto allo studio.
8. Il consiglio scolastico distrettuale promuove altresì iniziative di
orientamento scolastico.
9. Ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978 n. 845 le regioni si
avvalgono dei consigli scolastici distrettuali per compiti di consultazione e di
programmazione in materia di orientamento e formazione professionale e per
l'attuazione delle iniziative rientranti nelle funzioni dei distretti
scolastici.
10. Il consiglio scolastico distrettuale predispone annualmente una relazione
sull'attività svolta e sui risultati raggiunti e la invia al provveditore agli
studi e al consiglio scolastico provinciale.
11. Il consiglio scolastico distrettuale delibera il regolamento interno, il
bilancio preventivo, il conto consuntivo nonché in ordine all'impiego dei mezzi
finanziari.
12. Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico,
dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.
13. Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto
deliberativo sulle materie di cui al comma 11, riguardanti il bilancio
preventivo, il conto consuntivo nonché l'impiego dei mezzi finanziari.
CAPO
III - Organi collegiali a livello provinciale
Art.
20 - Consiglio scolastico provinciale
1.
Il consiglio scolastico provinciale comprende nell'ambito della sua competenza
le scuole materne, elementari, medie e secondarie superiori della provincia.
2. Il numero complessivo dei componenti del Consiglio scolastico provinciale è
determinato come segue:
a) in proporzione alla popolazione scolastica della provincia: 12, 16, 20 seggi
quando il numero degli alunni iscritti alle scuole statali, pareggiate,
parificate e legalmente riconosciute indicate nel comma 1 sia rispettivamente
non superiore a 100.000 compreso fra 100.001 e 300.000, superiore a 300.000;
b) in proporzione al numero delle unità scolastiche delle scuole di cui alla
precedente lettera a) comprese nella provincia: 12, 16, 20 seggi quando il
numero delle unità scolastiche sia rispettivamente non superiore a 100,
compreso fra 101 e 300, superiore a 300;
c) in proporzione al numero degli appartenenti al personale direttivo e docente
delle scuole di cui alla precedente lettera a) e al personale amministrativo,
tecnico e ausiliario delle scuole medesime che siano statali: 12, 16, 20 seggi
quando il suddetto personale sia rispettivamente in numero non superiore a
10.000, compreso fra 10.001 e 30.000, superiore a 30.000;
d) 6 altri componenti.
3. Fanno parte del consiglio scolastico provinciale:
a) il provveditore agli studi;
b) i rappresentanti del personale direttivo e docente di ruolo e non di ruolo
delle scuole statali indicate nel comma 1, eletti dal corrispondente personale
in servizio nelle suddette scuole;
c) i rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di ruolo
e non di ruolo delle scuole statali indicate nel comma 1, eletti dal
corrispondente personale in servizio nelle suddette scuole;
d) i rappresentanti del personale degli uffici dell'amministrazione scolastica
periferica funzionanti nella provincia, eletti dal corrispondente personale in
servizio nei suddetti uffici;
e) i rappresentanti del personale direttivo e docente delle scuole pareggiate,
parificate e legalmente riconosciute indicate nel comma 1, designati dal
Ministro della pubblica istruzione;
f) i rappresentanti dei genitori degli alunni iscritti alle scuole statali
pareggiate, parificate e legalmente riconosciute comprese nella provincia,
eletti dai genitori dei suddetti alunni;
g) tre rappresentanti dei comuni della provincia, eletti dalle rappresentanze
comunali dei consigli distrettuali della provincia in cui sono indette le
elezioni: dei tre seggi disponibili, uno è riservato alla minoranza;
h) l'assessore alla pubblica istruzione dell'amministrazione provinciale o, in
sua rappresentanza, un consigliere provinciale;
i) un rappresentante del consiglio regionale, esclusa la regione Trentino Alto
Adige;
l) i rappresentanti del mondo dell'economia e del lavoro di cui al comma 7.
4. La metà dei seggi è riservata ai rappresentanti del personale docente di
ruolo e non di ruolo delle scuole statali indicate nel comma 1 e del personale
docente delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute indicate
nel comma medesimo, rispettivamente in ragione del 90 per cento e del 10 per
cento. I seggi sono ripartiti fra i docenti dei diversi ordini di scuola
proporzionalmente alla loro consistenza numerica a livello provinciale. Le
frazioni di unità non inferiori a cinque decimi si arrotondano all'unità
successiva.
5. Il residuo numero dei seggi, detratto il numero dei seggi riservato ai
componenti di cui alle lettere a), g), h), ed i) del comma 3, è attribuito
secondo le seguenti proporzioni:
a) il 20 per cento ai rappresentanti eletti del personale direttivo delle scuole
statali in modo che sia garantita la presenza di un direttore didattico, di un
preside di scuola media e di un preside di scuola secondaria superiore;
b) il 10 per cento ai rappresentanti eletti del personale amministrativo,
tecnico e ausiliario di ruolo e non di ruolo delle scuole statali;
c) il 5 per cento ai rappresentanti eletti del personale degli uffici
dell'amministrazione scolastica periferica funzionanti nella provincia;
d) il 5 per cento ai rappresentanti del personale dirigente delle scuole
pareggiate, parificate e legalmente riconosciute comprese nella provincia;
e) il 25 per cento ai rappresentanti eletti dei genitori degli alunni iscritti
alle scuole statali, pareggiate, parificate e legalmente riconosciute, comprese
nella provincia, riservando almeno un posto ai genitori degli alunni delle
scuole non statali;
f) il 35 per cento ai rappresentanti del mondo dell'economia e del lavoro.
6. Nella determinazione del numero dei quozienti le frazioni di unità non
inferiori a cinque decimi si arrotondano all'unità successiva; è comunque
fatta salva la riserva di almeno il 50 per cento dei seggi a favore del
personale docente.
7. I seggi di cui alla lettera f) del comma 5 sono attribuiti a persone
residenti nella provincia, in ragione del 60 per cento a rappresentanti, non
appartenenti al personale della scuola, delle organizzazioni sindacali più
rappresentative che organizzano sul piano nazionale i lavoratori dipendenti, in
ragione del 20 per cento a rappresentanti dei lavoratori autonomi, designati
dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale,
e in ragione del 20 per cento a rappresentanti del mondo dell'economia,
designati dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
8. Il consiglio scolastico provinciale dura in carica tre anni scolastici. Esso
si riunisce almeno ogni tre mesi; si riunisce altresì ogni qualvolta almeno un
terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.
9. Le elezioni dei rappresentanti delle categorie di cui alle lettere b), c), d)
e f) del comma 3 hanno luogo secondo le modalità di cui all'articolo 31.
Art.
21 - Organi del consiglio scolastico provinciale
1.
Il consiglio scolastico provinciale elegge il presidente, la giunta esecutiva e
i consigli di disciplina per il personale docente appartenente ai ruoli
provinciali con esclusione del personale docente appartenente ai ruoli della
scuola secondaria superiore.
2. Il presidente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio
nel suo seno; parimenti vengono eletti anche due vice presidenti. Qualora non si
raggiunga nella prima votazione la maggioranza prescritta, il presidente e il
vice presidente sono eletti a maggioranza relativa dei votanti.
3. Le funzioni di segretario del consiglio scolastico provinciale sono
attribuite dal presidente ad uno dei membri del consiglio stesso.
4. La giunta esecutiva è formata da otto membri e dal provveditore agli studi,
che ne è presidente; gli otto membri sono eletti nel suo seno dal consiglio,
riservando almeno il 50 per cento ai docenti.
5. Sono formati tre distinti consigli di disciplina per il personale docente
della scuola materna, della scuola elementare e della scuola media. Ciascun
consiglio è formato da quattro membri effettivi e da quattro supplenti, eletti,
nell'ambito del consiglio scolastico provinciale, dalle corrispondenti categorie
ivi rappresentate come segue: uno effettivo e uno supplente in rappresentanza
del personale direttivo e tre effettivi e tre supplenti in rappresentanza del
personale docente, rispettivamente della scuola materna, elementare, media. Ove
in seno al consiglio di disciplina non sia possibile assicurare la presenza di
uno o più appartenenti alle categorie del predetto personale, i rappresentanti
sono designati dal consiglio scolastico provinciale che li sceglie tra il
personale di ruolo in servizio nella provincia.
6. I consigli di disciplina sono presieduti dal provveditore agli studi.
7. Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato di qualifica
funzionale non inferiore alla sesta in servizio nell'ufficio scolastico
provinciale.
Art.
22 - Funzioni del consiglio scolastico provinciale
1.
Il consiglio scolastico provinciale:
a) esprime pareri al provveditore agli studi e alla regione sui piani annuali e
pluriennali di sviluppo e di distribuzione territoriale delle istituzioni
scolastiche ed educative, indicandone le priorità, tenendo conto delle proposte
dei consigli scolastici distrettuali della provincia; tali pareri sono
vincolanti per le materie demandate alla competenza del provveditore agli studi;
b) indica i criteri generali per il coordinamento a livello provinciale dei
servizi di orientamento scolastico, di medicina scolastica e di assistenza
psico-pedagogica, tenuto conto dei programmi formulati dai consigli scolastici
distrettuali;
c) approva i piani provinciali istitutivi dei corsi di istruzione ed educazione
degli adulti;
d) formula al Ministro della pubblica istruzione e alla regione proposte per il
coordinamento delle iniziative in materia di adempimento dell'obbligo
scolastico, di attuazione del diritto allo studio, nonché di educazione
permanente;
e) accerta e indica il fabbisogno di edilizia scolastica per la formulazione dei
relativi piani di finanziamento;
f) determina i criteri generali per l'utilizzazione, al di fuori dell'orario
scolastico, dei locali e delle attrezzature delle scuole ed esprime al
provveditore agli studi parere in ordine al piano di utilizzazione degli edifici
e locali scolastici disponibili;
g) esprime al provveditore agli studi pareri obbligatori sui ritardi di
promozione, sulla decadenza e sulla dispensa dal servizio, sulla riammissione in
servizio del personale docente della scuola materna, elementare e media;
h) esprime al provveditore agli studi parere vincolante sui trasferimenti
d'ufficio del personale docente della scuola materna, elementare e media per
accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola o nella
sede;
i) esprime al provveditore agli studi parere obbligatorio sulle proposte di
ripartizione dei fondi destinati alle spese di funzionamento dei distretti
scolastici, dei circoli didattici e degli istituti;
l) formula annualmente una relazione sull'andamento generale dell'attività
scolastica e dei servizi scolastici della provincia, anche sulla base delle
relazioni dei consigli scolastici distrettuali, dei consigli di circolo e di
istituto e dell'amministrazione scolastica periferica;
m) esprime parere sul piano predisposto dal provveditore agli studi al fine di
favorire la realizzazione del nuovo ordinamento della scuola elementare e di
garantire la necessaria disponibilità di organico;
n) esercita le competenze previste dall'articolo 105 del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309 in ordine
all'organizzazione dei corsi di studio per i docenti sull'educazione sanitaria e
sui danni derivanti ai giovani dall'uso delle sostanze stupefacenti o
psicotrope, nonché sul fenomeno criminoso nel suo insieme;
o) compila gli elenchi del personale docente per la nomina nelle commissioni
giudicatrici di concorsi come previsto dall'articolo 404, comma 4;
p) predispone programmi e forme di integrazione e sostegno a favore degli alunni
sordomuti come previsto dall'articolo 323, comma 4;
q) esprime parere al provveditore agli studi in ordine ai ricorsi proposti
contro le decisioni in materia disciplinare degli alunni, adottate dai consigli
di classe e dalla giunta esecutiva degli istituti;
r) provvede su ogni altro argomento devoluto alla sua competenza in merito alla
organizzazione e al funzionamento della scuola e ad ogni altra attività ad essa
connessa e si pronunzia su tutte le questioni che il provveditore agli studi
ritenga di sottoporgli;.
s) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico,
dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.
2. Il consiglio scolastico provinciale funziona unitariamente per le materie
comuni a tutte le scuole e si articola, con regolamento interno, in sezioni
verticali per singole materie e orizzontali per gradi di scuola, anche agli
effetti dell'esame dei ricorsi relativi alle sanzioni disciplinari comminate
agli alunni.
3. La giunta esecutiva prepara i lavori del consiglio scolastico provinciale,
fissa l'ordine del giorno e cura l'esecuzione delle delibere del consiglio
stesso.
4. I consigli di disciplina hanno competenza in materia disciplinare
relativamente al personale docente della scuola materna, elementare e media.
5. Salvo che non sia diversamente disposto, sulle questioni attinenti allo stato
giuridico del personale docente il consiglio scolastico provinciale delibera per
sezione orizzontale relativa al settore di scuola a cui appartiene il personale
interessato con la sola presenza della componente direttiva e docente.
CAPO
IV - Organi collegiali a livello nazionale
Art.
23 - Consiglio nazionale della pubblica istruzione
1.
Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, istituito a norma del decreto
del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, sostituisce le sezioni
seconda e terza del consiglio superiore della pubblica istruzione, le sezioni
quarta e quinta del consiglio superiore delle antichità e belle arti per quanto
concerne le materie scolastiche, e il consiglio di disciplina di cui
all'articolo 18 della legge 30 dicembre 1947, n. 1477.
2. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione è formato da 74 componenti,
secondo le proporzioni indicate nel comma successivo.
3. Fanno parte del Consiglio nazionale della pubblica istruzione:
a) 47 rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo delle scuole
statali di ogni ordine e grado, esclusa l'università, eletti dal personale
docente in servizio nelle predette scuole, così ripartite: 4 per la scuola
materna, 14 per la scuola elementare, 14 per la scuola media, 11 per gli
istituti di istruzione secondaria superiore, 3 per le scuole di istruzione
artistica, 1 per le scuole statali italiane all'estero;
b) 3 rappresentanti del personale docente delle scuole pareggiate, parificate e
legalmente riconosciute, designati dal Ministro della pubblica istruzione;
c) 3 rappresentanti degli ispettori tecnici, eletti dal corrispondente personale
di ruolo;
d) 3 rappresentanti dei presidi, di cui uno di scuola media, 1 di istituto di
istruzione secondaria superiore e 1 di scuole di istruzione artistica, eletti
dal corrispondente personale di ruolo;
e) 2 rappresentanti dei direttori didattici, eletti dal corrispondente personale
di ruolo;
f) 1 rappresentante del personale dirigente delle scuole pareggiate, parificate
e legalmente riconosciute, designato dal Ministro della pubblica istruzione;
g) 3 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di ruolo
e non di ruolo delle scuole statali, eletti dal personale corrispondente in
servizio nelle predette scuole;
h) 5 rappresentanti del mondo dell'economia e del lavoro, designati dal
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
i) 2 rappresentanti del personale dell'amministrazione centrale e
dell'amministrazione scolastica periferica, di cui uno appartenente a qualifica
funzionale non inferiore alla settima, eletti dal personale di ruolo in servizio
nei predetti uffici;
l) 2 rappresentanti del consiglio universitario nazionale, eletti nel suo seno;
m) 3 rappresentanti complessivi del personale docente, direttivo ed ispettivo,
rispettivamente, uno per le scuole di lingua tedesca, uno per le scuole di
lingua slovena ed uno per le scuole della Valle d'Aosta, eletti dal medesimo
personale in servizio nelle predette scuole.
4. Il Consiglio nazionale è integrato da un rappresentante della Provincia di
Bolzano, ai sensi dell'articolo 9 del testo unificato dei decreti del Presidente
della Repubblica 20 giugno 1973 n. 116 e 4 dicembre 1981 n. 761 approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, quando è
chiamato ad esprimere il parere sul progetto della Provincia di modifica dei
programmi di insegnamento e di esame.
5. Non sono eleggibili nel consiglio nazionale i membri del Parlamento
nazionale. I membri del Consiglio nazionale non sono rieleggibili più di una
volta. Il Consiglio nazionale si riunisce almeno una volta ogni trimestre; si
riunisce altresì ogni qualvolta almeno un terzo dei suoi membri ne faccia
richiesta.
6. Il Consiglio nazionale dura in carica cinque anni.
7. Il personale di ruolo e non di ruolo delle scuole statali che sia stato
eletto nell'ufficio di presidenza e nei consigli per il contenzioso può
chiedere di essere esonerato dal servizio per la durata del mandato.
8. Il relativo periodo è valido a tutti gli effetti, come servizio di istituto
nella scuola.
9. Le elezioni dei rappresentanti delle categorie di cui alle lettere a),
c),d),e),g) ed i) del comma 3 sono effettuate con le modalità di cui al
successivo articolo 31.
10. Per le elezioni dei rappresentanti delle scuole di cui alla lettera m) del
precedente comma 3, da effettuarsi con le modalità di cui al successivo
articolo 31 le relative liste possono comprendere fino a tre candidati ciascuna.
Art.
24 - Organi del Consiglio nazionale della pubblica istruzione
1.
Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione è presieduto dal Ministro
della pubblica istruzione. Il Consiglio elegge nel suo seno, a maggioranza
assoluta dei suoi componenti, un vice presidente; qualora nella prima votazione
non si raggiunga la predetta maggioranza, il vice presidente è eletto a
maggioranza relativa dei votanti.
2. Il Consiglio nazionale elegge altresì:
a) l'ufficio di presidenza;
b) il consiglio di disciplina per il personale ispettivo tecnico;
c) il consiglio di disciplina per il personale direttivo delle scuole ed
istituti statali di ogni ordine e grado;
d) il consiglio di disciplina per il personale docente di ruolo e non di ruolo
degli istituti di istruzione secondaria superiore statali e degli istituti di
istruzione artistica statali.
3. L'ufficio di presidenza è costituito da 7 consiglieri eletti dal consiglio
nel suo seno.
4. Il consiglio di disciplina per il personale ispettivo tecnico è formato da 5
membri effettivi e da 5 supplenti, designati dal Consiglio nazionale tra il
personale ispettivo tecnico in servizio. I 3 rappresentanti del predetto
personale eletti nel consiglio nazionale sono di diritto membri effettivi del
consiglio di disciplina.
5. Il consiglio di disciplina per il personale direttivo delle scuole ed
istituti statali di ogni ordine e grado e formato da 5 rappresentanti del
personale direttivo componenti del Consiglio nazionale in qualità di membri
effettivi e da 5 membri supplenti designati dal Consiglio nazionale tra il
personale direttivo di ruolo in servizio rispettando le proporzioni di cui alle
lettere d) ed e), del comma 3 dell'articolo 23 .
6. Il consiglio di disciplina per il personale docente di ruolo e non di ruolo
degli istituti di istruzione secondaria superiore statali e degli istituti di
istruzione artistica statali è formato da 5 membri effettivi e da 5 membri
supplenti eletti dal Consiglio nazionale nel suo seno e appartenenti al
personale medesimo, assicurando in ogni caso la presenza di un rappresentante
dell'istruzione artistica in qualità di membro effettivo ed uno in qualità di
supplente.
7. Ciascun consiglio di disciplina elegge tra i propri membri il presidente.
8. Il presidente del consiglio di disciplina è sostituito, in caso di assenza o
di impedimento, dal membro effettivo più anziano di età di ciascun consiglio.
9. Ciascun comitato a carattere orizzontale di cui al comma 3 del successivo
articolo 25 elegge, nel suo seno, un consiglio per il contenzioso, composto di 3
membri appartenenti al personale direttivo e docente, di cui uno con funzione di
presidente.
10. Al Consiglio nazionale sono assegnati, nei limiti delle dotazioni organiche,
un funzionario della carriera dirigenziale dell'amministrazione della pubblica
istruzione con qualifica di dirigente e 5 funzionari dell'amministrazione della
pubblica istruzione con qualifica funzionale non inferiore alla settima per le
funzioni di segretario degli organi previsti nel presente capo e per
sovrintendere ai servizi di segreteria.
11. Con decreto del Ministero della pubblica istruzione sarà determinato, nei
limiti delle dotazioni organiche, il numero del personale delle altre qualifiche
necessario per il funzionamento degli uffici.
Art.
25 - Funzioni del Consiglio nazionale della pubblica Istruzione
1.
Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione svolge le seguenti funzioni:
a) formula annualmente, sulla base delle relazioni dell'amministrazione
scolastica, una valutazione analitica dell'andamento generale dell'attività
scolastica e dei relativi servizi;
b) formula proposte ed esprime pareri obbligatori in ordine alla promozione
della sperimentazione e della innovazione sul piano nazionale e locale, e ne
valuta i risultati; propone al Ministro della pubblica istruzione sei nominativi
per la scelta dei tre componenti dei consigli direttivi di esperti degli
istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi e del
consiglio direttivo di esperti della biblioteca di documentazione pedagogica;
c) esprime, anche di propria iniziativa, pareri su proposte o disegni di legge e
in genere in materia legislativa e normativa attinente alla pubblica istruzione;
d) esprime pareri obbligatori: sui ritardi di promozione, sulla decadenza e
sulla dispensa dal servizio, sulla riammissione in servizio del personale
ispettivo e direttivo di ruolo delle scuole e istituti di ogni ordine e grado e
del personale docente di ruolo della scuola secondaria superiore; sulla
utilizzazione in compiti diversi del personale dichiarato inidoneo per motivi di
salute; sulla restituzione ai ruoli di provenienza del personale direttivo nei
casi di incapacità o di persistente insufficiente rendimento attinente alla
funzione direttiva;
e) esprime parere vincolante sui trasferimenti d'ufficio del personale direttivo
e del personale docente di ruolo degli istituti di istruzione secondaria
superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, per accertata
situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede;
f) esprime pareri obbligatori in ordine alle disposizioni di competenza del
Ministro della pubblica istruzione in materia di concorsi, valutazione dei
titoli e ripartizione dei posti di cui agli articoli 404, 416, 419, 422, 425, e
427 in materia di utilizzazioni di cui all'articolo 455, in materia di
trasferimenti e passaggi di cui agli articoli 463 e 471 in materia di titoli
valutabili e punteggi per il conferimento delle supplenze, al personale docente,
in materia di concorsi e conferimento delle supplenze per il personale
amministrativo, tecnico e ausiliario, di cui agli articoli 553 e 581;
g) esprime i pareri obbligatori previsti dagli articoli 119 e seguenti in ordine
all'ordinamento della scuola elementare;
h) esprime il parere obbligatorio previsto dall'articolo 74, in materia di
calendario scolastico;
i) esercita le ulteriori funzioni consultive previste dall'articolo 391 in
ordine al riconoscimento del diploma di baccellierato internazionale;
l) esprime il parere obbligatorio sui piani e i programmi di formazione e le
modalità di verifica finale dei corsi di riconversione professionale del
personale docente della scuola, anche ai fini del valore abilitante degli stessi
corsi, ai sensi dell'articolo 473;
m) esprime parere obbligatorio al Ministro della pubblica istruzione in materia
di titoli valutabili e relativo punteggio per gli incarichi e le supplenze di
insegnamento nei conservatori di musica, nelle accademie di belle arti,
nell'accademia nazionale di danza e nell'accademia nazionale di arte drammatica,
esclusi gli insegnamenti della regia e della recitazione, e in materia di
criteri per la formazione della commissione centrale competente per la decisione
dei ricorsi;
n) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico,
dalle leggi e dai regolamenti alla sua competenza;
o) si pronuncia sulle questioni che il Ministro della pubblica istruzione
ritenga sottoporgli.
2. Nei casi di questioni generali in materia di programmazione dello sviluppo
della scuola e di contenuti culturali e didattici nonché di riforma di
struttura di uno degli ordini scolastici, il parere è obbligatorio.
3. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione funziona attraverso cinque
comitati a carattere orizzontale relativi rispettivamente alla scuola materna,
alla scuola elementare, alla scuola media, alla scuola secondaria superiore,
agli istituti di istruzione artistica; attraverso appositi comitati a carattere
verticale per materie e problemi specifici relativi a due o più degli indicati
settori; come corpo unitario per le materie di interesse generale. Il comitato
relativo agli istituti di istruzione artistica è competente anche nelle materie
concernenti i licei artistici e gli istituti d'arte.
4. La composizione e il funzionamento dei comitati sono determinati con
regolamento interno. Ai comitati partecipano a pieno titolo i rappresentanti
delle scuole di lingua tedesca, di lingua slovena e della Valle d'Aosta, quando
si trattino argomenti concernenti tali scuole.
5. Il presidente del Consiglio nazionale della pubblica istruzione presiede il
Consiglio stesso, ne dispone la convocazione e può presiedere i comitati
previsti dal comma 3.
6. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o
impedimento.
7. I consigli di disciplina sono competenti per i procedimenti disciplinari per
i quali sia prevista la irrogazione di una sanzione superiore alla censura e che
rispettivamente riguardino il personale ispettivo, direttivo delle scuole e
istituti di ogni ordine e grado e il personale docente delle scuole secondarie
superiori.
8. I consigli per il contenzioso, nell'ambito delle rispettive competenze,
esprimono parere vincolante sui ricorsi proposti al Ministro della pubblica
istruzione, ove previsti, in materia di trasferimenti e in materia disciplinare.
Esprimono altresì pareri sulle materie indicate alle lettere d) ed e) del comma
1 del presente articolo.