|
|
Decreto
Legislativo 16 aprile 1994, n.
297
Testo Unico delle disposizioni
legislative in materia di istruzione
__________________________________________________
TITOLO I - ORGANI
COLLEGIALI DELLA SCUOLA E ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI
CAPO I -
Organi collegiali a livello di circolo e di istituto e assemblee degli studenti
e dei genitori
Sezione I - Organi collegiali a livello
di circolo e di istituto
Art.
5 - Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe
1.
Il consiglio di intersezione nella scuola materna, il consiglio di interclasse
nelle scuole elementari e il consiglio di classe negli istituti di istruzione
secondaria sono rispettivamente composti dai docenti delle sezioni dello stesso
plesso nella scuola materna, dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello
stesso ciclo o dello stesso plesso nella scuola elementare e dai docenti di ogni
singola classe nella scuola secondaria. Fanno parte del consiglio di
intersezione, di interclasse e del consiglio di classe anche i docenti di
sostegno che ai sensi dell'articolo 315 comma 5, sono contitolari delle classi
interessate.
2. Fanno parte, altresì, del consiglio di intersezione, di interclasse o di
classe:
a) nella scuola materna e nella scuola elementare, per ciascuna delle sezioni o
delle classi interessate un rappresentante eletto dai genitori degli alunni
iscritti;
b) nella scuola media, quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni
iscritti alla classe;
c) nella scuola secondaria superiore, due rappresentanti eletti dai genitori
degli alunni iscritti alla classe, nonché due rappresentanti degli studenti,
eletti dagli studenti della classe;
d) nei corsi serali per lavoratori studenti, tre rappresentanti degli studenti
della classe, eletti dagli studenti della classe.
3. Nella scuola dell'obbligo alle riunioni del consiglio di classe e di
interclasse può partecipare, qualora non faccia già parte del consiglio
stesso, un rappresentante dei genitori degli alunni iscritti alla classe o alle
classi interessate, figli di lavoratori stranieri residenti in Italia che
abbiano la cittadinanza di uno dei Paesi membri della comunità europea.
4. Del consiglio di classe fanno parte a titolo consultivo anche i docenti
tecnico pratici e gli assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio che
coadiuvano i docenti delle corrispondenti materie tecniche e scientifiche, negli
istituti tecnici, negli istituti professionali e nei licei. Le proposte di voto
per le valutazioni periodiche e finali sono formulate dai docenti di materie
tecniche e scientifiche, sentiti i docenti tecnico-pratici o gli assistenti
coadiutori.
5. Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal direttore
didattico o dal preside a uno dei docenti membro del consiglio stesso.
6. Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei
rapporti interdisciplinari spettano al consiglio di intersezione, di interclasse
e di classe con la sola presenza dei docenti.
7. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, le competenze
relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al consiglio
di classe con la sola presenza dei docenti.
8. I consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono presieduti
rispettivamente dal direttore didattico e dal preside oppure da un docente,
membro del consiglio, loro delegato; si riuniscono in ore non coincidenti con
l'orario delle lezioni, col compito di formulare al collegio dei docenti
proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di
sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra
docenti, genitori ed alunni. In particolare esercitano le competenze in materia
di programmazione, valutazione e sperimentazione previste dagli articoli 126,
145, 167, 177 e 277. Si pronunciano su ogni altro argomento attribuito dal
presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti alla loro competenza.
9. I provvedimenti disciplinari a carico degli alunni di cui all'articolo 19
lettera d) del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, rientrano nella competenza
dei consigli di classe di cui al presente titolo.
10. Contro le decisioni in materia disciplinare dei consigli di classe è
ammesso ricorso al provveditore agli studi che decide in via definitiva sentita
la sezione del consiglio scolastico provinciale avente competenza per il grado
di scuola a cui appartiene l'alunno.
11. Per i provvedimenti disciplinari di cui alle lettere e), f), g), h), ed i)
dell'articolo 19 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, spetta al consiglio di
classe formulare la proposta alla giunta esecutiva del consiglio di istituto
competente ai sensi dell'articolo 10, comma 11.
Art.
6 - Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe nelle scuole con particolari
finalità
1.
Gli specialisti che operano in modo continuativo sul piano medico, socio-psico
pedagogico e dell'orientamento partecipano a pieno titolo ai consigli di
intersezione, di interclasse e di classe costituiti nelle scuole funzionanti
presso gli istituti statali per non vedenti e presso gli istituti statali per
sordomuti nonché presso le altre istituzioni statali o convenzionate con il
Ministero della pubblica istruzione per speciali compiti di istruzione ed
educazione di minori portatori di handicap e di minori in stato di difficoltà e
presso le altre scuole indicate nell'articolo 324, limitatamente alle sezioni o
classi a cui è diretta l'attività dei predetti specialisti.
1.
Il collegio dei docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di
ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto, ed è presieduto dal direttore
didattico o dal preside. Fanno altresì parte del collegio dei docenti i docenti
di sostegno che ai sensi del successivo articolo 315, comma 5, assumono la
contitolarità di classi del circolo o istituto. Nelle ipotesi di più istituti
o scuole di istruzione secondaria superiore di diverso ordine e tipo aggregati,
ogni istituto o scuola aggregata mantiene un proprio collegio dei docenti per le
competenze di cui al comma 2.
2. Il collegio dei docenti:
a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o
dell'istituto. In particolare cura la programmazione dell'azione educativa anche
al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo
Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di
favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel
rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente;
b) formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione, la
composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la
formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività
scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo
o d'istituto;
c) delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le
classi, la suddivisione dell'anno scolastico in due o tre periodi;
d) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per
verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi
programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento
dell'attività scolastica;
e) provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di interclasse o
di classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal consiglio
di circolo o di istituto, alla scelta dei sussidi didattici;
f) adotta o promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative di
sperimentazione in conformità degli articoli 276 e seguenti;
g) promuove iniziative di aggiornamento dei docenti del circolo o dell'istituto;
h) elegge, in numero di uno nelle scuole fino a 200 alunni, di due nelle scuole
fino a 500 alunni, di tre nelle scuole fino a 900 alunni, e di quattro nelle
scuole con più di 900 alunni, i docenti incaricati di collaborare col direttore
didattico o col preside; uno degli eletti sostituisce il direttore didattico o
preside in caso di assenza o impedimento. Nelle scuole di cui all'articolo 6 ,
le cui sezioni o classi siano tutte finalizzate all'istruzione ed educazione di
minori portatori di handicap anche nei casi in cui il numero degli alunni del
circolo o istituto sia inferiore a duecento il collegio dei docenti elegge due
docenti incaricati di collaborare col direttore didattico o preside;
i) elegge i suoi rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto;
l) elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la
valutazione del servizio del personale docente;
m) programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di
handicap;
n) nelle scuole dell'obbligo che accolgono alunni figli di lavoratori stranieri
residenti in Italia e di lavoratori italiani emigrati adotta le iniziative
previste dagli articoli 115 e 116;
o) esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i
casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su
iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che
operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico,
socio-psico-pedagogici e di orientamento;
p) esprime al direttore didattico o al preside parere in ordine alla sospensione
dal servizio e alla sospensione cautelare del personale docente quando ricorrano
ragioni di particolare urgenza ai sensi degli articoli 468 e 506;
q) esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette
alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste
dall'articolo 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309;
r) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico,
dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.
3. Nell'adottare le proprie deliberazioni il collegio dei docenti tiene conto
delle eventuali proposte e pareri dei consigli di intersezione, di interclasse o
di classe.
4. Il collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si
riunisce ogni qualvolta il direttore didattico o il preside ne ravvisi la
necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia
richiesta; comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre.
5. Le riunioni del collegio hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non
coincidenti con l'orario di lezione.
6. Le funzioni di segretario del collegio sono attribuite dal direttore
didattico o dal preside ad uno dei docenti eletto a norma del precedente comma
2, lettera h).
Art.
8 - Consiglio di circolo o di istituto e giunta esecutiva
1.
Il consiglio di circolo o di istituto, nelle scuole con popolazione scolastica
fino a 500 alunni, è costituito da 14 componenti, di cui 6 rappresentanti del
personale docente, uno del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 6 dei
genitori degli alunni, il direttore didattico o il preside; nelle scuole con
popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 componenti, di
cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario e 8 rappresentanti dei genitori degli
alunni, il direttore didattico o il preside.
2. Negli istituti di istruzione secondaria superiore i rappresentanti dei
genitori degli alunni sono ridotti, in relazione alla popolazione scolastica, a
tre e a quattro; in tal caso sono chiamati a far parte del consiglio altrettanti
rappresentanti eletti dagli studenti.
3. Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto
deliberativo sulle materie di cui al primo ed al secondo comma, lettera b),
dell'articolo 10 .
4. I rappresentanti del personale docente sono eletti dal collegio dei docenti
nel proprio seno; quelli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dal
corrispondente personale di ruolo o non di ruolo in servizio nel circolo o
nell'istituto; quelli dei genitori degli alunni sono eletti dai genitori stessi
o da chi ne fa legalmente le veci; quelli degli studenti, ove previsti, dagli
studenti dell'istituto.
5. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio di circolo
o di istituto, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo
continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici e di
orientamento.
6. Il consiglio di circolo o di istituto è presieduto da uno dei membri, eletto
a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori
degli alunni. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione,
il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. Può essere eletto
anche un vice presidente.
7. Il consiglio di circolo o di istituto elegge nel suo seno una giunta
esecutiva, composta di un docente, di un impiegato amministrativo o tecnico o
ausiliario e di due genitori. Della giunta fanno parte di diritto il direttore
didattico o il preside, che la presiede ed ha la rappresentanza del circolo o
dell'istituto, ed il capo dei servizi di segreteria che svolge anche funzioni di
segretario della giunta stessa.
8. Negli istituti di istruzione secondaria superiore la rappresentanza dei
genitori è ridotta di una unità; in tal caso è chiamato a far parte della
giunta esecutiva un rappresentante eletto dagli studenti.
9. Le riunioni del consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di
lezione.
10. I consigli di circolo o di istituto e la giunta esecutiva durano in carica
per tre anni scolastici. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti
per essere eletti in consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle
rispettive liste. La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente.
11. Le funzioni di segretario del consiglio di circolo o di istituto sono
affidate dal presidente ad un membro del consiglio stesso.
Art.
9 - Consiglio di circolo o di istituto nelle scuole con particolari finalità
1.
Ai consigli di circolo o di istituto delle scuole di cui all'articolo 6
partecipa il legale rappresentante dell'ente gestore e il legale rappresentante
della istituzione a cui sono affidati gli alunni che frequentano dette scuole.
2. Agli stessi partecipa un rappresentante degli specialisti che operano in modo
continuativo sul piano medico, socio-psico-pedagogico e dell'orientamento nel
circolo o istituto.
Art.
10 - Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta
esecutiva
1.
Il consiglio di circolo o di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e
determina le forme di autofinanziamento.
2. Esso delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in
ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento
amministrativo e didattico del circolo o dell'istituto.
3. Il consiglio di circolo o di istituto, fatte salve le competenze del collegio
dei docenti e dei consigli di intersezione, di interclasse, e di classe, ha
potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne
l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola,
nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:
a) adozione del regolamento interno del circolo o dell'istituto che deve fra
l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per
l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza
degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante
l'uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del
consiglio ai sensi dell'articolo 42;
b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e
dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie,
e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;
c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
d) criteri generali per la programmazione educativa;
e) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche,
interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di
recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate
e ai viaggi di istruzione;
f) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare
scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative
di collaborazione;
g) partecipazione del circolo o dell'istituto ad attività culturali, sportive e
ricreative di particolare interesse educativo;
h) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono
essere assunte dal circolo o dall'istituto.
4. Il consiglio di circolo o di istituto indica, altresì, i criteri generali
relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli
docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività
scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei
consigli di intersezione, di interclasse o di classe; esprime parere
sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o
dell'istituto, e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi
amministrativi.
5. Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste
dagli articoli 276 e seguenti.
6. Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici
scolastici ai sensi dell'articolo 94.
7. Delibera, sentito per gli aspetti didattici il collegio dei docenti, le
iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle
tossicodipendenze previste dall'articolo 106 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309.
8. Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi
e dai regolamenti, alla sua competenza.
9. Sulle materie devolute alla sua competenza, esso invia annualmente una
relazione al provveditore agli studi e al consiglio scolastico provinciale.
10. La giunta esecutiva predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
prepara i lavori del consiglio di circolo o di istituto, fermo restando il
diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative
delibere.
11. La giunta esecutiva ha altresì competenza per i provvedimenti disciplinari
a carico degli alunni, di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 . Le
deliberazioni sono adottate su proposta del rispettivo consiglio di classe.
12. Contro le decisioni in materia disciplinare della giunta esecutiva è
ammesso ricorso al provveditore agli studi che decide in via definitiva sentita
la sezione del consiglio scolastico provinciale avente competenza per il grado
di scuola a cui appartiene l'alunno.
Art.
11 - Comitato per la valutazione del servizio dei docenti
Sezione
II - Assemblee degli studenti e dei genitori
Art.
12 - Diritto di assemblea
1.
Gli studenti della scuola secondaria superiore e i genitori degli alunni delle
scuole di ogni ordine e grado hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali
della scuola, secondo le modalità previste dai successivi articoli.
Art.
13 - Assemblee studentesche
1.
Le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore costituiscono
occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della
scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli
studenti.
2. Le assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto.
3. In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali
l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele.
4. I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere un
comitato studentesco di istituto.
5. Il comitato studentesco può esprimere pareri o formulare proposte
direttamente al consiglio di istituto.
6. E' consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto ed una di classe al
mese nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata e, la seconda,
di due ore. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno
della settimana durante l'anno scolastico. Altra assemblea mensile può
svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità
dei locali. Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed
in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di
esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli
studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta
partecipazione deve essere autorizzata dal consiglio d'istituto.
7. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere
utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori
di gruppo.
8. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni.
All'assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al preside od un
suo delegato, i docenti che lo desiderino.
Art.
14 - Funzionamento delle assemblee studentesche
1.
L'assemblea di istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento
che viene inviato in visione al consiglio di istituto.
2. L'assemblea di istituto è convocata su richiesta della maggioranza del
comitato studentesco di istituto o su richiesta del 10% degli studenti.
3. La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere
preventivamente presentati al preside.
4. Il comitato studentesco, ove costituito, ovvero il presidente eletto
dall'assemblea, garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.
5. Il preside ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o
in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.
Art.
15 - Assemblee dei genitori
1.
Le assemblee dei genitori possono essere di sezione, di classe o di istituto.
2. I rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, di interclasse o
di classe possono esprimere un comitato dei genitori del circolo o
dell'istituto.
3. Qualora le assemblee si svolgano nei locali del circolo o istituto, la data e
l'orario di svolgimento di ciascuna di esse debbono essere concordate di volta
in volta con il direttore didattico o preside.
4. Nel caso previsto dal comma 3 l'assemblea di sezione o di classe è convocata
su richiesta dei genitori eletti nei consigli di intersezione, di interclasse o
di classe; l'assemblea di istituto è convocata su richiesta del presidente
dell'assemblea, ove sia stato eletto, o della maggioranza del comitato dei
genitori, oppure qualora la richiedano cento genitori negli istituti con
popolazione scolastica fino a 500, duecento negli istituti con popolazione
scolastica fino a 1000, trecento negli altri.
5. Il direttore didattico o il preside, sentita la giunta esecutiva del
consiglio di circolo o di istituto, autorizza la convocazione e i genitori
promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso all'albo,
rendendo noto anche l'ordine del giorno. L'assemblea si svolge fuori dell'orario
delle lezioni.
6. L'assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio
funzionamento che viene inviato in visione al consiglio di circolo o di
istituto.
7. In relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali,
l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele.
8. All'assemblea di sezione, di classe o di istituto possono partecipare con
diritto di parola il direttore didattico o il preside e i docenti
rispettivamente della sezione, della classe o dell'istituto.