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Decreto
Legislativo 16 aprile 1994, n.
297
Testo Unico delle disposizioni
legislative in materia di istruzione
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PARTE I - NORME GENERALI
Art. 1 - Formazione della personalità degli alunni
e libertà di insegnamento
1. Nel rispetto delle
norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola stabiliti dal presente
testo unico, ai docenti è garantita la libertà di insegnamento intesa come
autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente.
2. L'esercizio di tale libertà è diretto a promuovere, attraverso un confronto
aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli
alunni.
3. E' garantita l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività
didattica, scientifica e di ricerca.
Art. 2 - Tutela della libertà di coscienza degli
alunni e diritto allo studio
1. L'azione di
promozione di cui all'articolo 1 è attuata nel rispetto della coscienza morale
e civile degli alunni.
2. A favore degli alunni sono attuate iniziative dirette a garantire il diritto
allo studio.
Art. 3 - Comunità scolastica
1. Al fine di
realizzare, nel rispetto degli ordinamenti della scuola dello Stato e delle
competenze e delle responsabilità proprie del personale ispettivo, direttivo e
docente, la partecipazione alla gestione della scuola dando ad essa il carattere
di una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica,
sono istituiti, a livello di circolo, di istituto, distrettuale, provinciale e
nazionale, gli organi collegiali di cui al titolo I.
2. Le disposizioni recate dal predetto titolo I si applicano fino a che non si
sarà provveduto al riordinamento degli organi collegiali in base alla delega
legislativa conferita al Governo dall'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993,
n. 537.
Art. 4 - Comunità Europea
1. L'ordinamento scolastico italiano, nel rispetto
della responsabilità degli Stati membri della Comunità europea, per quanto
riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione del sistema di
istruzione, favorisce la cooperazione tra gli Stati membri per lo sviluppo di
una istruzione di qualità e della sua dimensione europea in conformità a
quanto previsto dall'articolo 126 del trattato della Comunità europea, quale
sostituito dell'articolo G. n. 36 del trattato sull'Unione europea sottoscritto
a Maastricht il 7 agosto 1992 e ratificato con legge 3 novembre 1992, n. 454.
2. Ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 26 novembre 1992 n. 470 è
riconosciuto il diritto di soggiorno nel territorio della Repubblica agli
studenti cittadini di uno Stato membro della Comunità europea, iscritti ad un
istituto per conseguirvi, a titolo principale, una formazione professionale.