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Alunni diversamente abili: non spetta il sostegno per la frequenza di altro corso di studio.
Per gli alunni diversamente abili che reiterino volontariamente un ciclo formativo di pari livello, sia pure di diversa tipologia, e siano in possesso del correlato titolo di studio terminato, non esiste per lo Stato l’obbligo di fornire tutte le provvidenze che normalmente si legano a tale status, ed in particolare il diritto alla nomina dell'insegnante per attività di sostegno.
Con la nota prot. n.11699 del 21 dicembre 2006 il Ministero dell’Istruzione ha trasmesso ai Direttori Regionali il parere n. 3333/2006 espresso in tal senso dal Consiglio di Stato in risposta a specifico quesito posto dall'Amministrazione.
I diritti degli alunni e delle famiglie e gli obblighi dello Stato per l’integrazione nel sistema educativo di istruzione e formazione, si legge nel detto parere, vengono garantiti con interventi che si esauriscono al conseguimento del primo titolo. La conferma di una volontà del legislatore in tal senso si evince dall’art. 192, comma 4, del D. Lgs 16.4.1994, n. 297 che prevede la frequenza di una stessa classe soltanto per due anni, che possono diventare tre solo in casi eccezionali o, per alunni handicappati, sentito gli specialisti previsti all’art. 316.
Conseguentemente le amministrazioni competenti sono chiamate ad attenersi a tali parametri.5 gennaio 2007
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