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Dirigente scolastico condannato per attività antisindacale
Reso pubblico il dispositivo della sentenza con cui il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari dà piena ragione alla Gilda degli Insegnanti di Bari, che ha citato per attività antisindacale, in base all’art. 28 della legge 300/1970, la Dirigente Scolastica del Circolo Didattico di Casamassima. Si tratta di una sentenza importante e significativa per molti aspetti, alcuni dei quali sono evidenziati nelle seguenti note.
Testo integrale della sentenza
Considerazioni a margine della sentenza del giudice del lavoro di Bari
Va sottolineata la puntualità della sentenza che, sebbene emessa sei mesi dopo
la presentazione dell’istanza ex articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori (legge
300/1970), analizza con grande chiarezza le situazioni ed esprime un giudizio
molto equilibrato e perfettamente motivato. La sentenza scioglie
definitivamente la pregiudiziale da sempre opposta dall’avvocatura dello Stato
della provincia di Bari circa la legittimazione attiva della Gilda degli
Insegnanti. In sostanza si sostiene che la Gilda, in quanto piccolo sindacato
non firmatario di CCNL, non è legittimata a chiamare in giudizio
l’amministrazione scolastica. Il giudice argomenta, dedicandovi ampio spazio,
l’insostenibilità giuridica di questa tesi. Dopo aver sintetizzato
correttamente gli argomenti proposti dalla Gilda avverso la dirigente del
circolo didattico di Casamassima e le controdeduzioni di costei, il giudice
riconosce come comportamenti antisindacali quelli assunti dalla dirigente, e
denunciati dalla Gilda, nel corso dell’anno scolastico 2004-2005 (es.,
violazione degli obblighi di informativa e di contrattazione!), perché, anche se
“inattuali” in se stessi, producono effetti pregiudizievoli. Riteniamo utile
chiarire il fatto che la sentenza dichiara inefficaci le modifiche art. 9 del
contratto integrativo, faticosamente concordato con l’RSU in data 8.2.’05.
Accade questo: a corollario dell’articolo 9, viene concordata tra dirigenza e
RSU (sono presenti i rappresentanti di CGIL e UIL) una tabella che indica alcune
attività accessorie da retribuire con il fondo dell’istituzione, con la relativa
previsione di spesa, ma la dirigente che ha accettato molto malvolentieri
l’accordo, modifica a suo piacimento detta tabella con un provvedimento
ufficiale che notifica ai docenti e al personale tutto. Degna di particolare
rilievo ci pare la decisione di condannare la dirigente al pagamento di una metà
delle spese processuali per un importo di € 1250,00 (non li abbiamo ancora
visti!). Breve informazione: durante l’estate la dirigente del C. D. “Marconi”
di Casamassima è stata trasferita in altra scuola, senza che ella lo avesse
richiesto. Grande merito va riconosciuto all’avvocato Tommaso De Grandis,
dello studio legale Marzocco - De Grandis, per la professionalità e la
competenza con cui ha curato e gestito tutti gli aspetti legali anche di questo
procedimento. Né va trascurato il coraggio dimostrato dalle RSU di quella scuola
(due sono della Gilda), in particolare dall’insegnante Domenica Valenzano.
20 settembre 2004