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Fascicolo esigibile senza motivare

Il collaboratore scolastico ha diritto ad avere copia dei documenti depositati nel proprio fascicolo personale. E tale diritto sussiste anche se l'interessato non specifica, nella domanda, il motivo per cui esercita il proprio diritto di accesso. L'obbligo di motivazione, infatti, scatta solo ed esclusivamente nel caso in cui gli atti per i quali si richiede l'accesso riguardino terzi. È questo il principio affermato dalla prima sezione del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sede di Catanzaro, con la sentenza n. 1808, depositata il 24 ottobre scorso.


IL FATTO
Un collaboratore scolastico aveva presentato domanda presso la scuola di servizio, per chiedere il rilascio di copia dei documenti inseriti nel proprio fascicolo personale, ai sensi della legge n. 241/90.

La direzione didattica del circolo di servizio, però, aveva rigettato la domanda eccependo che la richiesta non era motivata. E in più che non era stato precisato su quali documenti del fascicolo in richiedente volesse esercitare il diritto di accesso, né, tanto meno, quale fosse l'interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti che il richiedente intendesse vantare.

Dopo di che, il collaboratore scolastico aveva presentato una diffida ad adempiere apponendo un termine di cinque giorni. A seguito di tale diffida l'amministrazione aveva risposto con una nota, emanata da un dirigente dell'ufficio scolastico provinciale, con la quale veniva confermato il rigetto della domanda. Di qui la presentazione del ricorso, che veniva presentato senza il patrocinio di un avvocato. L'articolo 25, comma 5-bis, della legge n. 241/90 (come modificato dall'articolo 4 della legge n. 205/2000) prevede, infatti, che per queste questioni si può adire il giudice amministrativo senza ricorrere al patrocinio di un legale. E il ricorso terminava con l'accoglimento della domanda e la condanna dell'amministrazione a rilasciare copia di tutti i documenti richiesti.

IL PRINCIPIO
Il Tar della Calabria ha motivato l'accoglimento del ricorso affermando che "l'onere di richiesta motivata", si legge nella sentenza, "è relativo solo alla posizione del soggetto terzo rispetto al procedimento e non anche a quella di chi chiede di accedere agli atti che lo riguardano direttamente". E il diritto di accesso può essere esercitato a prescindere dalla sussistenza di un interesse concreto e immediato alla verifica della documentazione per cui è stata avanzata l'istanza.

 

8 novembre 2005