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Fascicolo esigibile senza motivare
Il collaboratore scolastico ha diritto ad avere copia dei documenti depositati
nel proprio fascicolo personale. E tale diritto sussiste anche se l'interessato
non specifica, nella domanda, il motivo per cui esercita il proprio diritto di
accesso. L'obbligo di motivazione, infatti, scatta solo ed esclusivamente nel
caso in cui gli atti per i quali si richiede l'accesso riguardino terzi. È
questo il principio affermato dalla prima sezione del Tribunale amministrativo
regionale per la Calabria, sede di Catanzaro, con la sentenza n. 1808,
depositata il 24 ottobre scorso.
IL FATTO
Un collaboratore scolastico aveva presentato domanda presso la scuola di
servizio, per chiedere il rilascio di copia dei documenti inseriti nel proprio
fascicolo personale, ai sensi della legge n. 241/90.
La direzione didattica del circolo di servizio, però, aveva rigettato la domanda
eccependo che la richiesta non era motivata. E in più che non era stato
precisato su quali documenti del fascicolo in richiedente volesse esercitare il
diritto di accesso, né, tanto meno, quale fosse l'interesse per la tutela di
situazioni giuridicamente rilevanti che il richiedente intendesse vantare.
Dopo di che, il collaboratore scolastico aveva presentato una diffida ad
adempiere apponendo un termine di cinque giorni. A seguito di tale diffida
l'amministrazione aveva risposto con una nota, emanata da un dirigente
dell'ufficio scolastico provinciale, con la quale veniva confermato il rigetto
della domanda. Di qui la presentazione del ricorso, che veniva presentato senza
il patrocinio di un avvocato. L'articolo 25, comma 5-bis, della legge n. 241/90
(come modificato dall'articolo 4 della legge n. 205/2000) prevede, infatti, che
per queste questioni si può adire il giudice amministrativo senza ricorrere al
patrocinio di un legale. E il ricorso terminava con l'accoglimento della domanda
e la condanna dell'amministrazione a rilasciare copia di tutti i documenti
richiesti.
IL PRINCIPIO
Il Tar della Calabria ha motivato l'accoglimento del ricorso affermando che
"l'onere di richiesta motivata", si legge nella sentenza, "è relativo solo alla
posizione del soggetto terzo rispetto al procedimento e non anche a quella di
chi chiede di accedere agli atti che lo riguardano direttamente". E il diritto
di accesso può essere esercitato a prescindere dalla sussistenza di un interesse
concreto e immediato alla verifica della documentazione per cui è stata avanzata
l'istanza.
8 novembre 2005