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Congedi parentali: potranno beneficiarne anche i fratelli o le sorelle dei bambini portatori di handicap con genitori inabili

Incostituzionale la norma della legge sui congedi parentali (art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001) nella parte in cui non prevede il diritto di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi con soggetto con handicap in situazione di gravità a fruire del congedo ivi indicato, nell'ipotesi in cui i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio handicappato perché totalmente inabili.

 

Il diritto al congedo straordinario remunerato riconosciuto dalla legge a tutela e sostegno della maternità e della paternità (art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001) alla lavoratrice madre o in alternativa al lavoratore padre ma anche, dopo la loro scomparsa, a favore di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi per l'assistenza al bambino portatore di handicap deve essere esteso, sul presupposto dell'identità di ratio, ai fratelli e alle sorelle nel caso di presenza di genitori totalmente invalidi e privi di autonomia.


  Corte Costituzionale - Sentenza 16 giugno 2005 n. 233