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Grandissima vittoria della GILDA-UNAMS
Condannato per comportamento antisindacale DIRIGENTE SCOLASTICO di una scuola
media della provincia di Bari, unitamente al MIUR nella persona del Ministro, e
Il CSA di BARI nella persona del suo dirigente coordinatore.
Pronuncia e Massima già sul sito
www.giurisprudenzabarese.it della GIUFFRE'.
In sintesi vediamo le massime della pronuncia in decreto che ha certamente
valore di grande innovatività.
Sussiste la legittimazione attiva ad agire per denunciare l’antisindacalità di
una condotta degli organismi sindacali provinciali per la tutela di interessi
collettivi generali di portata nazionale, sul presupposto che gli stessi possano
essere considerati più vicini alle situazioni che in concreto debbono essere
tutelate, senza che tuttavia si vada ad attuare una estrema parcellizzazione di
dette situazioni di tutela.
Sussiste la legittimazione attiva del dirigente sindacale che agisce altresì in
proprio per lamentare un’attività posta in essere nei suoi confronti da parte
del Dirigente Scolastico, non in quanto singolo lavoratore, bensì per la sua
veste di rappresentante sindacale, per l’avvio di un procedimento disciplinare
nei suoi riguardi che, sia per i tempi di proposizione dello stesso sia per i
contenuti che emergono per via documentale, si appalesa essere una ritorsione
per l’intrapresa iniziativa di denuncia ex art. 28 St. Lav.
Sussiste la legittimazione passiva del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e Ricerca, così come anche quella del Centro Servizi
Amministrativi, dal momento che essi sia pure indirettamente finiscono con
l’essere interessati comunque dalla condotta posta in essere dal Dirigente
scolastico, con le relative conseguenze che ciò comporta. Da ciò segue che essi
pertanto hanno tutto il diritto e il dovere di comparire nel procedimento ex
art. 28 St. Lav. denunciante l’attività antisindacale del ridetto Dirigente, con
conseguente possibilità di difendersi o rappresentare proprie deduzioni.
(Civile - Lavoro e Previdenza)
Una sigla sindacale, sia pure non firmataria del Contratto Collettivo Nazionale,
che possieda il requisito della rappresentatività, non può essere esclusa dallo
svolgimento concreto dell’attività sindacale sul territorio e, quindi, non può
essere privata del diritto di ottenere dalla parte datrice le informazione su
atti e provvedimenti riguardanti la contrattazione; né, del pari, può essere
privata dalla partecipazione alla contrattazione integrativa in sede decentrata.
La richiesta di pagamento di marche da bollo o diritti sulle copie dei documenti
dei quali si richiede il rilascio a titolo di diritto all’informazione di cui
all’art. 43 D. Lgs. n. 165/2001 costituisce un ostacolo all’effettivo esercizio
dell’attività sindacale, tanto più che l’art. 41 St. Lav. prevede l’esenzione
dal bollo o, da altre tasse, per tutti i documenti connessi all’esercizio dei
diritti che si intendono tutelare in sede sindacale.
Non può essere subordinato il generale obbligo di informazione, da parte
datoriale, nei confronti delle forze sindacali dei dipendenti, al pagamento di
balzelli di qualsivoglia natura, di talché, diversamente, si rischierebbe di
ridurre o eliminare detto diritto per i sindacati, anche temporaneamente in
crisi di liquidità, o che comunque hanno l’urgenza di acquisire la
documentazione necessaria per l'esercizio dei propri diritti.
La normativa contrattuale, laddove sancisce diritti sindacali, non può derogare
in peius rispetto alla normativa già esistente e riconoscente precisi diritti
alle sigle sindacali, anche non firmatarie di Contratto Collettivo Nazionale.
Costituisce condotta antisindacale, oltre che il mancato riconoscimento del
diritto d’informazione, anche l’attivazione di un procedimento disciplinare nei
confronti del lavoratore dirigente sindacale, che abbia azionato, nei confronti
del datore di lavoro, la denuncia ex art. 28 St. Lav. Tale antisindacalità della
condotta, posta in essere per finalità evidentemente ritorsive, emerge sia
dall’intempestività delle contestazioni addotte a fondamento dell’attivazione
del procedimento disciplinare sia anche dalla vicinanza temporale del suo avvio
con l’azione intrapresa ex art. 28 St. Lav.
Questa è una grande vittoria del sindacato che dimostra come troppo spesso i
mezzi dissuasivi che sconfinano nella minaccia disciplinare e nell'atto di
ritorsione tendono a vanificare il lavoro del sindacato anche se le relazioni
sindacali dovrebbero essere ispirate a criteri di corretteza buona fede e
trasparenza.