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Significativa vittoria della Gilda nella difesa delle prerogative della RSU

La Gilda degli Insegnanti di Napoli ha ottenuto un importante riconoscimento della funzione della Rsu d’istituto, imponendo all’amministrazione scolastica il rispetto della normativa vigente tramite la declaratoria giurisdizionale dell’antisindacalità del trasferimento di ufficio del componente la Rsu senza previo nulla osta della organizzazione di appartenenza.

A quattro anni dalla introduzione di tale organo nelle scuole italiane è, a nostra scienza, la prima volta che un’organizzazione sindacale conviene in giudizio il C.S.A. di Napoli per la mancata applicazione delle norme sul trasferimento di ufficio dei dirigenti sindacali.

La vicenda trae origine dall’individuazione di docente soprannumerario per l’a.s. 2004-2005 del prof. Vincenzo Gallo, responsabile dell’ufficio legale della Gilda degli Insegnanti di Napoli ed Rsu Gilda-Unams nell'ITC “A.Diaz di Napoli”. Ad una prima rimostranza dell’interessato, che dichiarava la sua volontà di impugnare un eventuale trasferimento di sede assunto in violazione dell’art. 22 della legge 300/1970, il dirigente scolastico chiedeva, non ottenendolo, il nulla osta alla Gilda degli Insegnanti di Napoli. In dispregio della normativa vigente invocata, il C.S.A. di Napoli non attribuiva alcun rilievo alla mancanza del prescritto atto autorizzativo e trasferiva il prof. Gallo in altra sede.

La Gilda degli Insegnati di Napoli, in persona del coordinatore provinciale prof. Libero Tassella, rappresentato e difeso dall’avv. Roberto Scognamiglio del Foro di Napoli, ricorreva in giudizio ex art. 28 l. 300/1970. Il Tribunale di Napoli Sezione Lavoro e Previdenza, in persona del Giudice dott.ssa Quartulli, con decreto n.9046/04 del 6/8/2004 ha accolto il ricorso dichiarando l’antisindacalità del provvedimento di trasferimento d’ufficio del prof. Vincenzo Gallo, ordinando la rimozione degli effetti di tale comportamento mediante la restituzione del predetto docente alla sua sede di titolarità e condannando l’amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali liquidate in € 1.000.

Il giudice adito, nelle motivazioni dell’accoglimento del ricorso, oltre a dichiarare destituita di ogni fondamento, la pretestuosa eccezione di carenza di potere rappresentativo del coordinatore provinciale, ampliamente provata in atti, riconosceva, sulla base di una consolidata giurisprudenza, la piena applicabilità al rapporto di pubblico impiego delle garanzie di cui all’art. 22 statuto dei lavoratori tese a difendere l’effettività della presenza sindacale sul luogo di lavoro, negata dalla parte resistente sulla base dell’erroneo presupposto di un mancato richiamo da parte della contrattazione collettiva.

La Gilda degli Insegnanti di Napoli chiede ora all’amministrazione scolastica di recepire con propria normativa questa interpretazione, al fine di evitare ulteriori soccombenze in analoghi casi.

Napoli, 7 agosto 2004

L’UFFICIO LEGALE GILDA NAPOLI