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No all’indennità per le festività civili
di Adalberto Reggiani


I lavoratori della scuola non hanno diritto ad alcuna indennità se le festività civili cadono in coincidenza della domenica. E’ quanto hanno stabilito i rappresentanti dell’amministrazione e dei sindacati Cgil, Cisl, Uil e Snals, che, hanno firmato un accordo di interpretazione autentica di una clausola negoziale che regola la questione.

L’accordo, che porta la data del 27 marzo scorso, è stato siglato dopo che il giudice del lavoro di Torino aveva chiesto alle parti di pronunciarsi, circa l’applicabilità alla scuola dell’indennità prevista per i lavoratori che non possono fruire delle festività civile perché coincidono con la domenica.

Sulla questione, peraltro, si era già espresso anche il Dipartimento della funzione pubblica, che, riportando un parere dell’Avvocatura dello Stato, aveva affermato l’applicabilità ai dipendenti pubblici della «spettanza, in caso di domenica non lavorata coincidente con la festività della sola normale retribuzione di fatto giornaliera, comprensiva di ogni elemento accessorio».

Ciò perché, sempre secondo la Funzione pubblica: «le predette conclusioni non trovano smentita nel T.U. 3/57 né nelle successive discipline contrattuali».
I sindacati e i rappresentanti dell’amministrazione scolastica, però, sono stati di diverso avviso.

Nell’accordo di interpretazione autentica, infatti si legge che: «La materia in questione risulta integralmente ed esaustivamente disciplinata dall’art. 20 del CCNL 4 agosto 1995, per cui, come precisato con il comma 2 dell’art. 82 del medesimo CCNL, l’invocata sopravvivenza dell’art.5 della legge n. 260/49, si rende incompatibile con la predetta disciplina contrattuale e con la relativa certificazione dei costi effettuata dalla Corte dei Conti».

In altre parole, l’indennità non si applicherà alla scuola perché il contratto non lo prevede e, dunque, le somme disponibili sono già state impegnate diversamente.

2 aprile 2003