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No all’indennità per le festività civili
di Adalberto Reggiani
I lavoratori della scuola non hanno diritto ad alcuna indennità se le festività
civili cadono in coincidenza della domenica. E’ quanto hanno stabilito i
rappresentanti dell’amministrazione e dei sindacati Cgil, Cisl, Uil e Snals,
che, hanno firmato un accordo di interpretazione autentica di una clausola
negoziale che regola la questione.
L’accordo, che porta la data del 27 marzo scorso, è stato siglato dopo che il
giudice del lavoro di Torino aveva chiesto alle parti di pronunciarsi, circa
l’applicabilità alla scuola dell’indennità prevista per i lavoratori che non
possono fruire delle festività civile perché coincidono con la domenica.
Sulla questione, peraltro, si era già espresso anche il
Dipartimento della
funzione pubblica, che, riportando un parere dell’Avvocatura dello Stato, aveva
affermato l’applicabilità ai dipendenti pubblici della «spettanza, in caso di
domenica non lavorata coincidente con la festività della sola normale
retribuzione di fatto giornaliera, comprensiva di ogni elemento accessorio».
Ciò perché, sempre secondo la Funzione pubblica: «le predette conclusioni non
trovano smentita nel T.U. 3/57 né nelle successive discipline contrattuali».
I sindacati e i rappresentanti dell’amministrazione scolastica, però, sono stati
di diverso avviso.
Nell’accordo di interpretazione autentica, infatti si legge che: «La materia in
questione risulta integralmente ed esaustivamente disciplinata dall’art. 20 del
CCNL 4 agosto 1995, per cui, come precisato con il comma 2 dell’art. 82 del
medesimo CCNL, l’invocata sopravvivenza dell’art.5 della legge n. 260/49, si
rende incompatibile con la predetta disciplina contrattuale e con la relativa
certificazione dei costi effettuata dalla Corte dei Conti».
In altre parole, l’indennità non si applicherà alla scuola perché il contratto
non lo prevede e, dunque, le somme disponibili sono già state impegnate
diversamente.
2 aprile 2003