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Mobbing: è in arrivo una legge (forse)

di Grazia Perrone

La Commissione tecnico scientifica guidata dal Prof. Michele Piccione,[1] istituita, sul finire dello scorso anno dal ministro della Funzione Pubblica (Frattini), per lo studio del fenomeno mobbing e per fornire una proposta di carattere normativo da sottoporre al giudizio del Parlamento,  ha terminato – poche settimane fa – il suo lavoro ed ha presentato all’attuale Ministro per la Funzione Pubblica una bozza di legge. E’ una legge importante perché -  per la prima volta nel nostro ordinamento giuridico – definisce il mobbing, indica i soggetti ai quali spetta la prevenzione, la vigilanza e – ultimo ma non meno importante - disciplina il percorso per riconoscere i malanni «correlati» allo stress da abuso di potere di capi e “capetti”. 

 

La bozza licenziata dalla Commissione scientifica arriva - con notevole ritardo -  a colmare una lacuna già rilevata dall'Unione europea, che all'Italia aveva chiesto la formulazione di questa legge entro ottobre 2002.  Il testo proposto, oltre a fornire una definizione giuridica del mobbing, ne regola l'attività di prevenzione e di controllo, individuando quattro figure di riferimento. Le prime tre sono rappresentate dagli “attori” naturali, ovvero:

 

- il datore di lavoro; 

- il lavoratore; 

- il «medico competente» ad accertare i «disturbi correlabili a violenza morale o psichica» sul lavoro.

 

Il quarto soggetto “agente” individuato nella bozza di legge apporta una novità assoluta rispetto al passato poiché assegna al «rappresentante per la sicurezza», in quanto responsabile della sicurezza a 360 gradi sul posto di lavoro, l’incarico di vigilanza per prevenire le situazioni mobbizzanti e/o segnalarle alle autorità competenti. Il testo - che passerà ora all'esame del Governo – inoltre, introduce (ma questa è una prassi comune nella legislazione europea) i «centri pubblici o istituti specializzati» regionali dedicati alla diagnosi dei disturbi causati dal mobbing. Sono le strutture sanitarie che possono diagnosticare «patologie stress correlate» agli abusi, sulla base di un protocollo di valutazione unico, «uniforme a livello nazionale, valido da Udine a Palermo», come sottolinea (in una nota diffusa, nei giorni scorsi, dalla stampa nazionale) il Prof. Piccione titolare di Psichiatria all'università La Sapienza di Roma e presidente della commissione governativa voluta da Franco Frattini per redigere il testo di legge antimobbing.

 

Sono due gli aspetti giuridicamente rilevanti che mi preme sottolineare:

 

- il primo (art. 4) che stabilisce la (…)”Nullità degli atti o patti riconducibili a violenza morale o psichica in occasione di lavoro (…)”

- il secondo (art. 5, c.1), strettamente correlato al primo, che esplicita le modalità del ricorso al «giudice del lavoro» territoriale che, a cinque giorni dalla richiesta del lavoratore, con la diagnosi del centro medico regionale per il mobbing, convoca le parti e decide.

 

Grazia Perrone

 


 

 

[1] In merito alla Commissione tecnico-scientifica istituita dal ministro Frattini consulta il link Mobbing e legislazione: eppur si muove!  nella rubrica NoMobbing  del sito GILDA