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Sentenza Consiglio di Stato
Insegnamento privato «vietato» ai docenti statali



I docenti di scuole statali che prestino una ulteriore e diversa attività di insegnamento presso terzi (nel caso in esame presso le "scuole civiche" del Comune di Milano), hanno un altro rapporto di lavoro subordinato. È pertanto corretto il provvedimento della Pubblica Istruzione che imponga loro di cessare, entro un termine prefissato, dalla situazione di incompatibilità derivante dal cumulo di impieghi, come previsto dall'articolo 91 del Dpr 417/74.

Così il Consiglio di Stato (sezione VI, sentenza 6829/2003) ha risolto una vicenda, che, iniziatasi con la diffida rivolta dal ministero ad alcuni docenti pubblici dal proseguire il rapporto instaurato con le predette "scuole civiche", aveva visto in primo grado il Tar Lombardia accogliere il ricorso proposto dai docenti stessi avverso detto provvedimento.

Secondo il Tar il rapporto intercorrente tra i docenti e le scuole civiche non era configurabile come un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, tenuto conto anche delle modalità del compenso, dell' orario di lavoro limitato a poche ore e, infine, del fatto che le prestazioni dei docenti erano solo sottoposte ad una certa "coordinazione" (e non a "subordinazione"). Il Consiglio di Stato, invece, non ha condiviso la tesi dei docenti, secondo cui il rapporto avrebbe dovuto essere considerato come libero-professionale.

I giudici di appello hanno infatti ritenuto che nessuno degli elementi addotti potessero escludere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato: né la limitatezza dell' orario di lavoro, né le modalità con le quali i docenti venivano retribuiti dal Comune di Milano. In particolare, la mancanza di compenso in caso di malattia o di ferie è stata ritenuta una circostanza non incompatibile con il rapporto di lavoro subordinato, in quanto 'elemento ricorrente nei rapporti di impiego che hanno una durata limitata nel tempo.

Ciò che è tuttavia apparso decisivo ai giudici di Palazzo Spada per riconoscere la natura subordinata del rapporto di lavoro instaurato è stato il riscontro della sussistenza, nella fattispecie, di due degli indici tradizionali del rapporto di lavoro subordinato: la continuità della prestazione lavorativa resa e la subordinazione gerarchica dei docenti. È stato infatti accertato che i docenti erano assunti a tutti gli effetti nella struttura organizzativa delle scuole civiche, erano obbligati al rispetto dell' orario di servizio già prefissato, erano sottoposti al potere direttivo degli organi scolastici, partecipavano obbligatoriamente agli organi Collegiali della scuola, erano tenuti al rispetto dei programmi scolastici ed alla valutazione periodica e finale degli alunni. Inoltre, la retribuzione era calcolata su base oraria (con un criterio analogo a quello seguito in alcune forme di rapporti di pubblico impiego). Da qui il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato e dell'incompatibilità per cumulo di impieghi, che il ministero ha legittimamente imposto di rimuovere.

SALVATORE CACACE

 

30 novembre 2003

  Il testo della sentenza