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Sentenza Consiglio di Stato
Insegnamento privato «vietato» ai docenti statali
I docenti di scuole statali che prestino una ulteriore e diversa attività di
insegnamento presso terzi (nel caso in esame presso le "scuole civiche" del
Comune di Milano), hanno un altro rapporto di lavoro subordinato. È pertanto
corretto il provvedimento della Pubblica Istruzione che imponga loro di cessare,
entro un termine prefissato, dalla situazione di incompatibilità derivante dal
cumulo di impieghi, come previsto dall'articolo 91 del Dpr 417/74.
Così il Consiglio di Stato (sezione VI, sentenza 6829/2003) ha risolto una
vicenda, che, iniziatasi con la diffida rivolta dal ministero ad alcuni docenti
pubblici dal proseguire il rapporto instaurato con le predette "scuole civiche",
aveva visto in primo grado il Tar Lombardia accogliere il ricorso proposto dai
docenti stessi avverso detto provvedimento.
Secondo il Tar il rapporto intercorrente tra i docenti e le scuole civiche non
era configurabile come un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, tenuto
conto anche delle modalità del compenso, dell' orario di lavoro limitato a poche
ore e, infine, del fatto che le prestazioni dei docenti erano solo sottoposte ad
una certa "coordinazione" (e non a "subordinazione"). Il Consiglio di Stato,
invece, non ha condiviso la tesi dei docenti, secondo cui il rapporto avrebbe
dovuto essere considerato come libero-professionale.
I giudici di appello hanno infatti ritenuto che nessuno degli elementi addotti
potessero escludere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato: né la
limitatezza dell' orario di lavoro, né le modalità con le quali i docenti
venivano retribuiti dal Comune di Milano. In particolare, la mancanza di
compenso in caso di malattia o di ferie è stata ritenuta una circostanza non
incompatibile con il rapporto di lavoro subordinato, in quanto 'elemento
ricorrente nei rapporti di impiego che hanno una durata limitata nel tempo.
Ciò che è tuttavia apparso decisivo ai giudici di Palazzo Spada per riconoscere
la natura subordinata del rapporto di lavoro instaurato è stato il riscontro
della sussistenza, nella fattispecie, di due degli indici tradizionali del
rapporto di lavoro subordinato: la continuità della prestazione lavorativa resa
e la subordinazione gerarchica dei docenti. È stato infatti accertato che i
docenti erano assunti a tutti gli effetti nella struttura organizzativa delle
scuole civiche, erano obbligati al rispetto dell' orario di servizio già
prefissato, erano sottoposti al potere direttivo degli organi scolastici,
partecipavano obbligatoriamente agli organi Collegiali della scuola, erano
tenuti al rispetto dei programmi scolastici ed alla valutazione periodica e
finale degli alunni. Inoltre, la retribuzione era calcolata su base oraria (con
un criterio analogo a quello seguito in alcune forme di rapporti di pubblico
impiego). Da qui il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato e
dell'incompatibilità per cumulo di impieghi, che il ministero ha legittimamente
imposto di rimuovere.
SALVATORE CACACE
30 novembre 2003
Il testo della
sentenza