Home | Novità del sito | Community | Ricerca | Utility | Archivio | Contatti |                    

 

 

I giudici: violato il merito, l'altimetria non basta

 

 

Il punteggio di montagna non esiste più. La Consulta ha dichiarato incostituzionale la norma che prevede la maggiorazione del punteggio per i servizi resi in scuole di montagna al di sopra dei 600 metri. E ne ha limitato l'applicazione ai soli casi in cui questi requisiti si siano verificati in scuole elementari con pluriclassi. La sentenza (n. 11/2007, sul sito www.cortecostituzionale.it) si applica solo alla terza fascia delle graduatorie permanenti. E dunque, non avrà effetti sulle graduatorie di I e II fascia e sugli elenchi dei concorsi ordinari. Non di meno, mette a rischio la legittimità di diverse migliaia di immissioni in ruolo disposte negli ultimi tre anni. In particolare, quelle effettuate scorrendo le graduatorie permanenti delle classi di concorso del gruppo ´lettere': A043, A050, A051 e A052, che sono state effettuate in massima parte traendo gli aventi diritto dagli elenchi di III fascia.

'La sentenza della Consulta riporta logicità ed equità in seno alle graduatorie, rendendo giustizia a migliaia di docenti, in tutta Italia, che hanno perduto importanti occasioni di lavoro a causa della scriteriata norma di legge', commenta Fabio Rossi, il legale che ha patrocinato la causa davanti al Tar Catania, da cui sono stati rimessi gli atti alla Corte.

La norma espunta

La questione di legittimità costituzionale giudicata fondata dalla Consulta riguarda un aspetto particolare della tabella di valutazione dei titoli di servizio per le graduatorie permanenti di III fascia. Vale a dire, la previsione del raddoppio del punteggio di servizio prestato in sedi scolastiche ad almeno 600 metri di altitudine situate in comuni di montagna. La norma espunta è il paragrafo B.3), lettera h), della tabella prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143.

 

L'altimetria non basta

Secondo la Corte costituzionale il riconoscimento della maggiorazione del punteggio per tutti i tipi di servizio di montagna viola il principio di uguaglianza (articolo 3 della Costituzione) e di buona amministrazione (articolo 97). Il solo rilievo altimetrico, secondo il giudice delle leggi, è inidoneo perché casuale. E dunque, ´il mero dato orografico', si legge nella sentenza, ´non è in grado, se non ancorato alle condizioni dell'insegnamento, di fondare un diverso criterio di valutazione dei titoli di servizio'.

 

No al bonus per tutti

Il tutto accogliendo in pieno le argomentazioni addotte dal giudice rimettente (il Tar di Catania) secondo il quale l'attribuzione del punteggio raddoppiato a tutti gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, solo perché situate nei comuni di montagna, integra un trattamento diverso di situazioni che, non essendo idoneamente differenziate, risultano sostanzialmente identiche.

 

Violato il merito

E in più, secondo la Consulta, vi è un'ulteriore violazione del principio di buona amministrazione perché la maggiorazione di punteggio ingiustificata ´prescinde totalmente dall'esperienza didattica e, quindi, dai criteri di merito che devono essere alla base del reclutamento dei docenti'.

 

Sì al bonus per le pluriclassi

Ciò non vale, invece, per le maggiorazioni di punteggio corrisposte per i servizi di montagna resi alle elementari in pluriclassi. In quest'ultimo caso, infatti, la differenziazione di trattamento rispetto a tutti gli altri insegnanti ´trova fondamento nell'insegnamento in scuole pluriclassi', recita la sentenza, ´quindi nell'effettiva gravosità dell'impegno didattico richiesto, consistente nel contemporaneo insegnamento ad alunni della scuola primaria appartenenti a classi diverse'.

 

A chi si applica

La sentenza apre scenari inquietanti perché mette a rischio tutte le immissioni in ruolo che sono state effettuate dal 2004 scorrendo le graduatorie permanenti di III fascia. L'espunzione dall'ordinamento della normativa giudicata incostituzionale, infatti, comporta la cancellazione delle relative norme fin dall'atto della loro formazione. E in più bisogna considerare tutte le posizioni soggettive dei docenti precari che hanno guadagnato punti in graduatoria negli ultimi tre anni . Per non parlare delle possibili azioni risarcitorie da parte dei docenti esclusi dalle immissioni in ruolo, per effetto delle norme incostituzionali cancellate dalla consulta. In ogni caso, non si avrà nessun effetto sulle immissioni in ruolo disposte mediante lo scorrimento delle graduatorie di I e II fascia e su quelle effettuate traendo gli aventi diritto dalle graduatorie dei concorsi ordinari, che seguono discipline differenti. La normativa incostituzionale, infatti, ha avuto effetti solo sugli elenchi di III fascia.

 

Le altre questioni

La Corte ha anche esaminato la faccenda della cosiddetta retroattività del doppio punteggio di montagna: ha giudicato infondata la questione di legittimità costituzionale, perché i concorrenti, in considerazione della natura di mera aspettativa di chi attende il collocamento in graduatoria, non possono vantare né un diritto alla stabilità della disciplina, né un diritto a sfruttarne i mutamenti.

 

30 gennaio 2007

Antimo Di Geronimo