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Il mobbing del preside crea danno erariale

Provoca un danno erariale il preside che si rende responsabile di mobbing nei confronti degli insegnanti. Prende, così, consistenza anche nella giurisprudenza contabile l'orientamento che ravvede nel comportamento vessatorio del dirigente sul personale dipendente non solo un danno di natura civilistica ma anche un profilo lesivo del principio del buon andamento della pubblica amministrazione. In tal senso, la Corte dei conti centrale d'appello (sentenza n. 623/2005 della terza sezione, depositata il 25 ottobre scorso) ha imposto a un capo d'istituto il risarcimento del danno arrecato allo stato, sulla scorta degli esiti di precedenti giudizi, penale e civile, nel quale la pubblica amministrazione era stata condannata per mobbing.


IL FATTO
Era stato accertato che il preside, nel corso di circa quattro mesi, si era espresso nei confronti di alcuni docenti attraverso con modi di biasimo e deplorazioni, e mediante formalità che erano state, di proposito, comunicate pubblicamente, sia perché espresse in seduta collegiale sia perché diffuse a tutti e affisse all'albo della scuola, benché si trattasse di fatti personali e, quindi, di carattere assolutamente riservato. Il dirigente, che non mancava di far valere in termini autoritari la propria qualifica, aveva, tra l'altro, addebitato ad alcuni docenti una "visione fuorviante, limitata e storicamente falsa"; aveva chiesto una "maggiore umiltà... a chi rema contro"; aveva additato un singolo come il "commissario del popolo che su tutto pontifica" tacciando lo stesso di modi insolenti, di dire calunnie, frottole, di fare la guerra al dirigente; aveva diffuso un atto ove parlava per alcuni di "bassezza morale e professionale".

I GIUDIZI DI MERITO
Già in sede penale il giudice aveva avuto modo di rilevare come le affermazioni del preside fossero, almeno in astratto, ricomprese come situazioni penalmente sanzionate, e tuttavia procedeva ad archiviazione per la tardività della querela esposta (oltre i tre mesi di legge) dagli interessati. Viceversa, l'amministrazione, quale legittimato passivo ex lege nei confronti del dipendente pubblico, restava soccombente nella causa civile ove si accertavano i fatti sopra citati, e, ravvisando gli estremi di un comportamento mobbizzante, era costretta a pagare un risarcimento danni a ciascuno dei docenti (in tal senso si veda anche la sentenza n. 2700/05 del tribunale di Agrigento riferita su ItaliaOggi del 25/10/2005).

IL DANNO ERARIALE
Pur rammentando che la sentenza civile di condanna non ha efficacia vincolante nei giudizi di responsabilità contabile, la corte romana (in riforma della sentenza dell'organo regionale che aveva, invece, assolto il dirigente) rileva che rientra tra i compiti propri quello di esaminare e valutare con effetti giudicanti gli elementi e le prove emersi in quella sede al fine di formare il proprio libero convincimento, anche quando il convenuto sia rimasto estraneo al processo ordinario. In tal senso la sentenza della corte indica come cospicuo, rilevante e univoco il materiale probatorio formato in sede civile e, dalla procura generale, riportato opportunamente nell'atto di appello.

LA CONDANNA
I fatti provano l'esistenza di un comportamento gravemente colpevole del preside che, unitamente al giudicato danno morale cagionato da condotta mobbizzante, hanno indotto i magistrati ad accogliere le tesi della procura condannando il dirigente a risarcire lo stato.

Giuseppe Mantica
6 dicembre 2005