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Il mobbing del preside crea danno erariale
Provoca un danno erariale il preside che si rende responsabile di mobbing nei
confronti degli insegnanti. Prende, così, consistenza anche nella giurisprudenza
contabile l'orientamento che ravvede nel comportamento vessatorio del dirigente
sul personale dipendente non solo un danno di natura civilistica ma anche un
profilo lesivo del principio del buon andamento della pubblica amministrazione.
In tal senso, la Corte dei conti centrale d'appello (sentenza n. 623/2005 della
terza sezione, depositata il 25 ottobre scorso) ha imposto a un capo d'istituto
il risarcimento del danno arrecato allo stato, sulla scorta degli esiti di
precedenti giudizi, penale e civile, nel quale la pubblica amministrazione era
stata condannata per mobbing.
IL FATTO
Era stato accertato che il preside, nel corso di circa quattro mesi,
si era espresso nei confronti di alcuni docenti attraverso con modi di biasimo e
deplorazioni, e mediante formalità che erano state, di proposito, comunicate
pubblicamente, sia perché espresse in seduta collegiale sia perché diffuse a
tutti e affisse all'albo della scuola, benché si trattasse di fatti personali e,
quindi, di carattere assolutamente riservato. Il dirigente, che non mancava di
far valere in termini autoritari la propria qualifica, aveva, tra l'altro,
addebitato ad alcuni docenti una "visione fuorviante, limitata e storicamente
falsa"; aveva chiesto una "maggiore umiltà... a chi rema contro"; aveva additato
un singolo come il "commissario del popolo che su tutto pontifica" tacciando lo
stesso di modi insolenti, di dire calunnie, frottole, di fare la guerra al
dirigente; aveva diffuso un atto ove parlava per alcuni di "bassezza morale e
professionale".
I GIUDIZI DI MERITO
Già in sede penale il giudice aveva avuto modo di rilevare come le
affermazioni del preside fossero, almeno in astratto, ricomprese come situazioni
penalmente sanzionate, e tuttavia procedeva ad archiviazione per la tardività
della querela esposta (oltre i tre mesi di legge) dagli interessati. Viceversa,
l'amministrazione, quale legittimato passivo ex lege nei confronti del
dipendente pubblico, restava soccombente nella causa civile ove si accertavano i
fatti sopra citati, e, ravvisando gli estremi di un comportamento mobbizzante,
era costretta a pagare un risarcimento danni a ciascuno dei docenti (in tal
senso si veda anche la sentenza n. 2700/05 del tribunale di Agrigento riferita
su ItaliaOggi del 25/10/2005).
IL DANNO ERARIALE
Pur rammentando che la sentenza civile di condanna non ha efficacia
vincolante nei giudizi di responsabilità contabile, la corte romana (in riforma
della sentenza dell'organo regionale che aveva, invece, assolto il dirigente)
rileva che rientra tra i compiti propri quello di esaminare e valutare con
effetti giudicanti gli elementi e le prove emersi in quella sede al fine di
formare il proprio libero convincimento, anche quando il convenuto sia rimasto
estraneo al processo ordinario. In tal senso la sentenza della corte indica come
cospicuo, rilevante e univoco il materiale probatorio formato in sede civile e,
dalla procura generale, riportato opportunamente nell'atto di appello.
LA CONDANNA
I fatti provano l'esistenza di un comportamento gravemente colpevole
del preside che, unitamente al giudicato danno morale cagionato da condotta
mobbizzante, hanno indotto i magistrati ad accogliere le tesi della procura
condannando il dirigente a risarcire lo stato.
Giuseppe Mantica
6 dicembre 2005