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Finanziaria 2005
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 2004 la legge
finanziaria per il 2005 ..... un solo articolo con 572 commi. La scuola sembra
esclusa da un'altra devastante "razionalizzazione degli organici" e dal blocco
delle assunzioni. Ma non è nemmeno esplicitamente prevista, per il prossimo
anno, l'assunzione di nuovo personale a tempo indeterminato. Gli altri
provvedimenti, al solito negativi, sono rappresentati dalla sottrazione
dell'’insegnamento della lingua straniera, nella scuola primaria, agli
insegnanti 'specialisti' (comma 128) e dall'ulteriore taglio della spesa per le
supplenze brevi (comma 129). Irrisorio infine, l'ulteriore stanziamento di 110
mln di euro per l'attuazione della legge di riforma della scuola (comma 130) e
un contentino i 10 mln di euro stanziati per la riforma delle Accademie di belle
arti e dei conservatori di musica (comma 131). Di seguito le parti della legge
finanziaria che riguardano la scuola.
4 gennario 2005
(Gazzetta Ufficiale n.
306 del 31-12-2004- Suppl. Ordinario n.192)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(...)
94. Le disposizioni di cui al comma 93 non si applicano alle Forze armate, al
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai Corpi di polizia, al personale della
carriera diplomatica e prefettizia, ai magistrati ordinari, amministrativi e
contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato, agli ordini e collegi
professionali e relativi consigli e federazioni, alle università, al comparto
scuola ed alle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e
musicale.
95. Per gli anni 2005, 2006 e 2007 alle amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, incluse le
agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, agli enti pubblici non
economici, agli enti di ricerca ed agli enti di cui all’articolo 70, comma 4,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a
tempo indeterminato, ad eccezione delle assunzioni relative alle categorie
protette. (...)
96. Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza
ed urgenza, in deroga al divieto di cui al comma 95, per ciascuno degli anni
2005, 2006 e 2007, le amministrazioni ivi previste possono procedere ad
assunzioni, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite
di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua
lorda pari a 120 milioni di euro a regime. (...)
(...)
99. Le disposizioni in materia di assunzioni di cui ai commi da 93 a 107 si
applicano anche al trattenimento in servizio di cui all’articolo 1-quater del
decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 luglio 2004, n. 186. A tal fine, per il comparto scuola si applica la
specifica disciplina autorizzatoria delle assunzioni.
(...)
101. Le disposizioni di cui ai commi 95 e 96 non si applicano al comparto
scuola, alle università nonchè agli ordini ed ai collegi professionali e
relativi consigli e federazioni.
(...)
116. Per l’anno 2005, le amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato, ad eccezione
di quanto previsto dall’articolo 108 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o con convenzioni ovvero con contratti di
collaborazione coordinata e continuativa, nel limite della spesa media annua
sostenuta per le stesse finalità nel triennio 1999-2001. La spesa per il
personale a tempo determinato in servizio presso il Corpo forestale dello Stato
nell’anno 2005, assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, non può
superare quella sostenuta per lo stesso personale nell’anno 2004. Le limitazioni
di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti del personale
infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Le medesime limitazioni non
trovano altresì applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie
locali. Gli enti locali che per l’anno 2004 non abbiano rispettato le regole del
patto di stabilità interno non possono avvalersi di personale a tempo
determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata
e continuativa. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta
formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le
specifiche disposizioni di settore.
(...)
128. L’insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria è impartito dai
docenti della classe in possesso dei requisiti richiesti o da altro docente
facente parte dell’organico di istituto sempre in possesso dei requisiti
richiesti. Possono essere attivati posti di lingua straniera da assegnare a
docenti specialisti solo nei casi in cui non sia possibile coprire le ore di
insegnamento con i docenti di classe o di istituto. Al fine di realizzare quanto
previsto dal presente comma, la cui applicazione deve garantire il recupero
all’insegnamento sul posto comune di non meno di 7.100 unità per ciascuno degli
anni scolastici 2005-2006 e 2006-2007, sono attivati corsi di formazione,
nell’ambito delle annuali iniziative di formazione in servizio del personale
docente, la cui partecipazione è obbligatoria per tutti i docenti privi dei
requisiti previsti per l’insegnamento della lingua straniera. Il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca adotta ogni idonea iniziativa
per assicurare il conseguimento del predetto obiettivo.
129. La spesa per supplenze brevi del personale docente, amministrativo, tecnico
ed ausiliario, al lordo degli oneri sociali a carico dell’amministrazione e
dell’imposta regionale sulle attività produttive, non può superare l’importo di
766 milioni di euro per l’anno 2005 e di 565 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2006. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
adotta ogni idonea misura per assicurare il rispetto dei predetti limiti.
130. Per l’attuazione del piano programmatico di cui all’articolo 1, comma 3,
della legge 28 marzo 2003, n. 53, è autorizzata, a decorrere dall’anno 2005,
l’ulteriore spesa complessiva di 110 milioni di euro per i seguenti interventi:
anticipo delle iscrizioni e generalizzazione della scuola dell’infanzia,
iniziative di formazione iniziale e continua del personale, interventi di
orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione
del diritto-dovere di istruzione e formazione.
131. Per la realizzazione di interventi di edilizia e per l’acquisizione di
attrezzature didattiche e strumentali di particolare rilevanza da parte delle
istituzioni di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è
autorizzata a decorrere dall’anno 2005 la spesa di 10 milioni di euro.