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Quattro osservazioni in merito alla proposta dell’ARAN di considerare il titolo di dottore di ricerca spendibile ai fini della progressione di carriera dei docenti della Scuola Statale

di Italo Scrocchia


Il Sole 24 Ore ha pubblicato in data 19 Dicembre 2003 un articolo a firma di Luigi Illiano che riporta alcune proposte dell’ARAN in merito alla carriera dei docenti della scuola statale.

Vi si legge che viene previsto uno sviluppo di carriera lungo due fasce: quella dell’anzianità di servizio e quella della professionalità, premiando in un primo tempo (e fino a una certa soglia), l’anzianità e, successivamente, la professionalità.

Nel documento dell’ARAN viene ribadito, tra le altre proposte, che per l’area della ricerca e della sperimentazione il docente può accedere al dottorato di ricerca considerato titolo utile per la carriera universitaria previo relativo concorso. (si badi bene: occorre un concorso per accedere al dottorato di ricerca al termine del quale non si accede automaticamente ai ruoli di ricercatore universitario occorre infatti sostenere un nuovo concorso diverso e distinto e per il quale non è nemmeno necessario essere in possesso della qualifica di dottore di ricerca).

Il titolo di dottore di ricerca fu istituito con DPR 382/80 nell’ambito del “Riordinamento della docenza universitaria, relativa alla fascia della formazione nonché della sperimentazione organizzativa e didattica”.
Da allora sono stati emanati dalle varie Facoltà Universitarie (nell’ambito della propria autonomia) circa una ventina di cicli di dottorato con la conseguente acquisizione, a tutt’oggi, del titolo di dottore di ricerca da parte di un ormai nutrito gruppo di laureati che, per evidenti ragioni , non sono stati tutti assorbiti nei ruoli a tempo indeterminato delle Università.

La difficoltà di inserimento dei dottori di ricerca, attraverso concorsi a ricercatore e/o contratti a tempo determinato, nella loro naturale collocazione, vale a dire le Università, ha spinto nel corso degli anni , una delle principali associazioni di categoria, l’ADI (associazione dottori e dottorandi di ricerca italiani) a formulare proposte per il loro inserimento in altre amministrazioni dello Stato nel tentativo di veder riconosciuto il titolo di dottore di ricerca quale canale preferenziale per i concorsi statali. (ricordiamo che il titolo di dottore di ricerca, pur avendo un certo prestigio, ha unicamente valenza accademica e non rappresenta titolo preferenziale e/o esclusivo per l’inserimento tramite concorso nelle pubbliche amministrazioni).

In un loro documento ufficiale pubblicato nel sito www.dottorato.it (a cui si rimanda per ulteriori chiarimenti ed ampliamenti) il gruppo di lavoro ADI-Pubblico Impiego propone tra gli obiettivi dell’Associazione la valorizzazione del titolo di dottore di ricerca per il reclutamento del personale della scuola ritenendolo superiore a quello di specializzazione all’insegnamento rilasciato dalle SSISS. (infatti a livello accademico il titolo di dottore di ricerca rappresenta il massimo titolo di studio conseguibile in Italia).

La prima delle osservazioni viene da sé!

La seconda osservazione va fatta in riferimento al fatto che tale meccanismo non garantirebbe uguale condizione di partenza per molti docenti italiani non in possesso di laurea (maestri elementari, docenti di laboratorio, maestri d’arte ecc.) conseguenza del fatto che al concorso per dottorato di ricerca si accede unicamente con la laurea specialistica o con quella di vecchio ordinamento.

La terza osservazione è che chiunque in possesso di laurea può, comunque, ed indipendentemente dal fatto di essere docente delle scuole statali partecipare al concorso di dottorato. Inoltre dal giugno 2002 al pubblico dipendente vincitore del concorso di dottorato viene dato il congedo totale per la frequenza al dottorato e mantenuto il trattamento economico previdenziale ed assicurativo dell’amministrazione di provenienza durante tutta la durata dello stesso.

Non si vede, quindi, quale particolare agevolazione venga fatta al docente delle scuole statali in termini di prospettiva di carriera per un eventuale suo accesso all’Università sotto qualsiasi punto di vista lo si vuole considerare (tutor, assistente nelle Scuole di specializzazione all’insegnamento secondario superiore, ricercatore ecc.)

Infine….il 16 Gennaio 2004 il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge delega sul riordino dello status giuridico dei docenti universitari, proposto dal ministro dell’Istruzione Letizia Moratti che tra le altre cose propone l’abolizione della fascia dei ricercatori. Le attività di ricerca, si legge nella relazione al disegno di legge, saranno realizzate da giovani in possesso della laurea specialistica con contratti a termine (co. co.co.) di massimo cinque anni rinnovabili una sola volta con compensi stabiliti dalle singole Università.

Quindi da ciò segue, e veniamo alla quarta osservazione, che verrebbe a mancare per il docente delle scuole pubbliche in possesso del dottorato di ricerca (ma a questo punto per tutti i dottori di ricerca) la possibilità di adire al successivo e più naturale gradino della scalata della carriera universitaria, quale è quello appunto del concorso al posto di ricercatore universitario, (con tutte le difficoltà sopra accennate) a meno che, sempre stando al testo del disegno di legge delega, non si abbia la voglia e l’età di diventare “precari a termine”: altro che carriera!!

 

Foggia 21.01.04

Italo M. Scrocchia
Direzione provinciale Gilda Foggia