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Quattro osservazioni in merito alla proposta dell’ARAN di considerare il titolo di dottore di ricerca spendibile ai fini della progressione di carriera dei docenti della Scuola Statale
di
Italo Scrocchia
Il Sole 24 Ore ha pubblicato in data 19 Dicembre 2003 un articolo a firma di
Luigi Illiano che riporta alcune proposte dell’ARAN in merito alla carriera dei
docenti della scuola statale.
Vi si legge che viene previsto uno sviluppo di carriera lungo due fasce: quella
dell’anzianità di servizio e quella della professionalità, premiando in un primo
tempo (e fino a una certa soglia), l’anzianità e, successivamente, la
professionalità.
Nel documento dell’ARAN viene ribadito, tra le altre proposte, che per l’area
della ricerca e della sperimentazione il docente può accedere al dottorato di
ricerca considerato titolo utile per la carriera universitaria previo relativo
concorso. (si badi bene: occorre un concorso per accedere al dottorato di
ricerca al termine del quale non si accede automaticamente ai ruoli di
ricercatore universitario occorre infatti sostenere un nuovo concorso diverso e
distinto e per il quale non è nemmeno necessario essere in possesso della
qualifica di dottore di ricerca).
Il titolo di dottore di ricerca fu istituito con DPR 382/80 nell’ambito del
“Riordinamento della docenza universitaria, relativa alla fascia della
formazione nonché della sperimentazione organizzativa e didattica”.
Da allora sono stati emanati dalle varie Facoltà Universitarie (nell’ambito
della propria autonomia) circa una ventina di cicli di dottorato con la
conseguente acquisizione, a tutt’oggi, del titolo di dottore di ricerca da parte
di un ormai nutrito gruppo di laureati che, per evidenti ragioni , non sono
stati tutti assorbiti nei ruoli a tempo indeterminato delle Università.
La difficoltà di inserimento dei dottori di ricerca, attraverso concorsi a
ricercatore e/o contratti a tempo determinato, nella loro naturale collocazione,
vale a dire le Università, ha spinto nel corso degli anni , una delle principali
associazioni di categoria, l’ADI (associazione dottori e dottorandi di ricerca
italiani) a formulare proposte per il loro inserimento in altre amministrazioni
dello Stato nel tentativo di veder riconosciuto il titolo di dottore di ricerca
quale canale preferenziale per i concorsi statali. (ricordiamo che il titolo di
dottore di ricerca, pur avendo un certo prestigio, ha unicamente valenza
accademica e non rappresenta titolo preferenziale e/o esclusivo per
l’inserimento tramite concorso nelle pubbliche amministrazioni).
In un loro documento ufficiale pubblicato nel sito www.dottorato.it (a cui si
rimanda per ulteriori chiarimenti ed ampliamenti) il gruppo di lavoro
ADI-Pubblico Impiego propone tra gli obiettivi dell’Associazione la
valorizzazione del titolo di dottore di ricerca per il reclutamento del
personale della scuola ritenendolo superiore a quello di specializzazione
all’insegnamento rilasciato dalle SSISS. (infatti a livello accademico il titolo
di dottore di ricerca rappresenta il massimo titolo di studio conseguibile in
Italia).
La prima delle osservazioni viene da sé!
La seconda osservazione va fatta in riferimento al fatto che tale meccanismo non
garantirebbe uguale condizione di partenza per molti docenti italiani non in
possesso di laurea (maestri elementari, docenti di laboratorio, maestri d’arte
ecc.) conseguenza del fatto che al concorso per dottorato di ricerca si accede
unicamente con la laurea specialistica o con quella di vecchio ordinamento.
La terza osservazione è che chiunque in possesso di laurea può, comunque, ed
indipendentemente dal fatto di essere docente delle scuole statali partecipare
al concorso di dottorato. Inoltre dal giugno 2002 al pubblico dipendente
vincitore del concorso di dottorato viene dato il congedo totale per la
frequenza al dottorato e mantenuto il trattamento economico previdenziale ed
assicurativo dell’amministrazione di provenienza durante tutta la durata dello
stesso.
Non si vede, quindi, quale particolare agevolazione venga fatta al docente delle
scuole statali in termini di prospettiva di carriera per un eventuale suo
accesso all’Università sotto qualsiasi punto di vista lo si vuole considerare (tutor,
assistente nelle Scuole di specializzazione all’insegnamento secondario
superiore, ricercatore ecc.)
Infine….il 16 Gennaio 2004 il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di
legge delega sul riordino dello status giuridico dei docenti universitari,
proposto dal ministro dell’Istruzione Letizia Moratti che tra le altre cose
propone l’abolizione della fascia dei ricercatori. Le attività di ricerca, si
legge nella relazione al disegno di legge, saranno realizzate da giovani in
possesso della laurea specialistica con contratti a termine (co. co.co.) di
massimo cinque anni rinnovabili una sola volta con compensi stabiliti dalle
singole Università.
Quindi da ciò segue, e veniamo alla quarta osservazione, che verrebbe a mancare
per il docente delle scuole pubbliche in possesso del dottorato di ricerca (ma a
questo punto per tutti i dottori di ricerca) la possibilità di adire al
successivo e più naturale gradino della scalata della carriera universitaria,
quale è quello appunto del concorso al posto di ricercatore universitario, (con
tutte le difficoltà sopra accennate) a meno che, sempre stando al testo del
disegno di legge delega, non si abbia la voglia e l’età di diventare “precari a
termine”: altro che carriera!!
| Foggia 21.01.04 |
Italo M. Scrocchia |