|
|

Il numero dei beneficiari non può superare il 3% della
dotazione organica a livello provinciale
Parte la corsa per i permessi studio
Le domande del personale delle scuole statali entro il 15/11
I docenti e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario in servizio nelle
scuole statali che intendano frequentare corsi universitari o post universitari
o corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio aventi valore legale,
di attestati di qualifica professionale o di titoli di specializzazione
riconosciuti dall'ordinamento pubblico hanno tempo fino al 15 novembre per
chiedere di fruire dei permessi straordinari retribuiti nella misura massima di
150 ore annue individuali. Lo prevede l'articolo 3 del dpr 23 agosto 1988, n.
395, non disapplicato dall'attuale contratto di lavoro.
La domanda e il personale avente titolo. Fatto salvo il termine del 15
novembre, valido per tutto il territorio nazionale, le modalità per la
presentazione della domanda e i criteri per la fruizione dei permessi sono
invece, come dispone l'articolo 4, comma 3, secondo periodo, lettera a), del
contratto 24 luglio 2003, quelli stabiliti in sede di contrattazione integrativa
decentrata a livello regionale. Salvo diversa disposizione riportata nel
contratto regionale, la domanda va presentata, per via gerarchica, al dirigente
del Centro servizi amministrativi della provincia nella quale si presta
servizio. I provvedimenti formali di concessione dei permessi dovranno essere
predisposti dai dirigenti scolastici entro il mese di dicembre e comunque entro
i termini stabiliti nel contratto integrativo. Tutti i permessi avranno validità
dal 1° gennaio successivo e fino al 31 dicembre.
Possono chiedere di usufruire dei permessi i docenti e il personale Ata in
servizio a tempo indeterminato. Con circolare n. 130/2000 il ministero
dell'istruzione aveva concesso la facoltà di presentare la domanda anche al
personale con contratto stipulato fino al termine dell'anno scolastico o sino al
termine delle attività didattiche nonché al personale con contratto annuale per
l'insegnamento della religione cattolica. Tale concessione mantiene la sua
validità ma a condizione che la circolare sia espressamente richiamata nel
contratto integrativo regionale. Per il personale che presta servizio con orario
inferiore a quello di cattedra (docenti) o a quello di servizio (Ata) le ore di
permesso complessivamente fruibili saranno in proporzione all'orario settimanale
di lavoro.
Concessione dei permessi. I permessi, dispone il citato articolo 3 del
dpr n. 395, sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento
di titoli di studio in corsi universitari, post universitari, di scuole di
istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali,
pareggiate e paritarie o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al
rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti
dall'ordinamento pubblico.
In tema di concessione merita di essere riportato un parere fornito dalla terza
sezione del Consiglio di stato il 9 gennaio 2003 nel quale si legge, fra
l'altro, che presupposto essenziale per la concessione delle 150 ore di permesso
straordinario retribuito per motivi di studio è la frequenza di corsi presso
istituti scolastici o enti autorizzati, finalizzati al conseguimento dei
relativi titoli, non essendo a tal fine sufficiente la semplice iscrizione a un
istituto finalizzata a sostenere, come candidato privatista, l'esame di
maturità. Sempre il citato articolo 3 dispone anche che il personale interessato
ai corsi ha diritto, salvo inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro
che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è
obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e di
riposo settimanale. Detto personale è inoltre tenuto a presentare alla propria
amministrazione idonea certificazione in ordine all'iscrizione e alla frequenza
alle scuole e ai corsi, nonché agli esami finali sostenuti. In mancanza delle
predette certificazioni i permessi già utilizzati verranno considerati come
aspettativa per motivi personali. In sede di contrattazione regionale potranno
tuttavia e ove necessario essere definite ulteriori modalità applicative e/o
particolari per la partecipazione e la frequenza ai corsi e ulteriori discipline
per rispondere alle esigenze specifiche del comparto scuola. Nel contratto
integrativo della regione Lombardia, per esempio, è stabilito che vanno
considerati alla stregua della frequenza dei corsi anche i tre giorni precedenti
le prove d'esame il cui sostenimento deve essere opportunamente documentato. Nel
contratto stipulato in altre regioni quest'ultima possibilità non è
espressamente riconosciuta.
Determinazione del contingente dei permessi. Il numero dei beneficiari
dei permessi straordinari autorizzato dal Csa non può superare il 3% della
dotazione organica complessiva a livello provinciale del personale docente ed
educativo e del personale Ata.
Cumulabilità. Il personale che beneficia delle 150 ore di permessi
straordinari retribuiti mantiene il diritto di usufruire anche dei permessi di
cui agli articoli 15, commi 1 e 19, e 7 del contratto.
Validità giuridica. I permessi straordinari retribuiti sono equiparati al
servizio effettivo, sia ai fini retributivi sia previdenziali.
Disapplicazione di norme precedenti il contratto 2003. Dopo l'entrata in
vigore del contratto del 2003 tutte le precedenti circolari ministeriali devono
considerarsi disapplicate se non sono espressamente richiamate nei contratti
integrativi regionale.
Nicola Mondelli
26 ottobre 2004