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Legittimo unire III e IV scaglione

Pienamente costituzionale l'accorpamento in un unico scaglione, l'attuale terzo delle graduatorie permanenti, dei docenti precari di terza e quarta fascia. E’ una disposizione che non discrimina nessuno.

Lo ha chiarito la Corte costituzionale con la sentenza n. 168 dell'11 giugno scorso,che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale del decreto legge n. 255/2001 prospettate dal Tar dell'Emilia Romagna.

Il Tribunale regionale amministrativo dubitava della costituzionalità del decreto, alla luce degli articoli 3 e 97 della carta fondamentale, in quanto, modificando con efficacia retroattiva il regolamento ministeriale n. 123 del 2000 e il Decreto ministeriale del 18 maggio dello stesso anno, aveva eliminato ogni distinzione tra ì docenti che avevano i requisiti per l’iscrizione in terza fascia delle graduatorie e coloro che non li avevano ed erano in quarta (si trattava del requisito dei 360 giorni di servizio).

In questo modo, sosteneva il Tar Emilia Romagna, si sarebbe «del tutto irragionevolmente leso il diritto degli iscritti nella terza fascia, all'affidamento riguardo al godimento di una posizione prioritaria rispetto a coloro che erano stato inclusi in quarta fascia».

Sempre secondo il Tribunale amministrativo, il decreto sarebbe incostituzionale anche nella parte in cui, facendo salve le assunzioni già avvenute sulla base dell'originaria formulazione del regolamento, «avrebbe creato «una distinzione fondata su un elemento estrinseco, in tal modo procurando irragionevolmente vantaggio a taluni e correlativamente svantaggiosa ad altri».

La Consulta ha bocciato queste argomentazioni, puntualizzando che «il legislatore può porre norme che retroattivamente precisino il significato di altre norme preesistenti, ovvero impongano una delle possibili varianti di senso del testo originario, purché compatibile con il tenore letterale di esso». Ed è quanto fatto dal decreto legge n. 255 che non ha creato nessuna situazione effettiva di pregiudizio delle aspettative e dei diritti dei docenti di terza fascia.

Non possono dunque neanche essere sindacate le assunzioni fatte in un primo tempo sulla scorta delle quattro fasce delle graduatorie permanenti.

Alessandra Ricciardi

15 giugno 2004

 


 

Il testo della sentenza