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IL DIRITTO ALLE GITE SCOLASTICHE
di Salvatore Nocera, da Educazione&Scuola del 5 marzo 2004

Il Ministero dell’Istruzione ha emanato la Nota n. 645 dell’11/04/2002 [vedi allegato 1] concernente le convenzioni che i dirigenti delle scuole autonome stipulano con le agenzie di viaggi per le gite scolastiche e i viaggi d’istruzione.


La Nota pone una particolare attenzione al diritto degli alunni con handicap a partecipare a tali gite, richiamando le CC.MM. n. 291/92 [vedi allegato 2] e n. 623/96 [vedi allegato 3] che affidano alla comunità scolastica la scelta delle modalità più idonee per garantire tale diritto.


Nella Nota si legge che le gite “...rappresentano un’opportunità fondamentale per la promozio-ne dello sviluppo relazionale e formativo di ciascun alunno e per l’attuazione del processo di integrazione scolastica dello studente diversamente abile, nel pieno esercizio del diritto allo studio”.


Al punto 5 la Nota Ministeriale così precisa: “a) l’IS, per una corretta e funzionale organizzazione, nonché per la determinazione del costo del viaggio, comunicherà all’ADV la presenza di allievi in situazione di handicap, i relativi servizi necessari e l’eventuale presenza di assistenti educatori culturali; b) agli allievi in situazione di handicap e agli assistenti educatori culturali dovranno essere forniti i servizi idonei, secondo la normativa vigente in materia”.


Al punto 9 precisa che: “i viaggi d’istruzione potranno essere effettuati con qualsiasi mezzo idoneo di trasporto”. Il termine “mezzo idoneo di trasporto” significa che deve essere anche accessibile qualora vi siano alunni su sedia a rotelle, pertanto l’agenzia di viaggi dovrà fornire, a seconda dei casi, un pullman con sollevatore, orari di treni con vetture accessibili, nonché tra-mite preavviso alle FFSS stazioni con sollevatori mobili, qualora le carrozze ferroviarie non li abbiano incorporati, richiesta di preimbarco agli aeroporti per la prevista assistenza di viaggio alle persone con handicap.


Il punto 12 prevede che per gli accompagnatori vi sia una gratuità per ogni 15 alunni paganti.


Dato il diritto alle pari opportunità, l’alunno con handicap non deve, in via di principio, pagare la persona che l’accompagna. Sarà opportuno, pertanto, che uno degli accompagnatori si faccia carico degli eventuali problemi dell’assistenza a tale alunno. Qualora ciò sia impossibile, la scuola dovrà provvedere a pagare un accompagnatore in più.


Nelle scuole superiori, se vi fosse un compagno maggiorenne che faccia da tutor, si potrebbe evitare tale spesa al bilancio d’Istituto.