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IL DIRITTO ALLE GITE SCOLASTICHE
di Salvatore Nocera, da Educazione&Scuola del 5 marzo 2004
Il Ministero dell’Istruzione ha emanato la Nota n. 645 dell’11/04/2002 [vedi
allegato 1] concernente
le convenzioni che i dirigenti delle scuole autonome stipulano con le agenzie di
viaggi per le gite scolastiche e i viaggi d’istruzione.
La Nota pone una particolare attenzione al diritto degli alunni con handicap a
partecipare a tali gite, richiamando le CC.MM. n. 291/92 [vedi
allegato 2] e n. 623/96
[vedi allegato 3] che
affidano alla comunità scolastica la scelta delle modalità più idonee per
garantire tale diritto.
Nella Nota si legge che le gite “...rappresentano un’opportunità fondamentale
per la promozio-ne dello sviluppo relazionale e formativo di ciascun alunno e
per l’attuazione del processo di integrazione scolastica dello studente
diversamente abile, nel pieno esercizio del diritto allo studio”.
Al punto 5 la Nota Ministeriale così precisa: “a) l’IS, per una corretta e
funzionale organizzazione, nonché per la determinazione del costo del viaggio,
comunicherà all’ADV la presenza di allievi in situazione di handicap, i relativi
servizi necessari e l’eventuale presenza di assistenti educatori culturali; b)
agli allievi in situazione di handicap e agli assistenti educatori culturali
dovranno essere forniti i servizi idonei, secondo la normativa vigente in
materia”.
Al punto 9 precisa che: “i viaggi d’istruzione potranno essere effettuati con
qualsiasi mezzo idoneo di trasporto”. Il termine “mezzo idoneo di trasporto”
significa che deve essere anche accessibile qualora vi siano alunni su sedia a
rotelle, pertanto l’agenzia di viaggi dovrà fornire, a seconda dei casi, un
pullman con sollevatore, orari di treni con vetture accessibili, nonché tra-mite
preavviso alle FFSS stazioni con sollevatori mobili, qualora le carrozze
ferroviarie non li abbiano incorporati, richiesta di preimbarco agli aeroporti
per la prevista assistenza di viaggio alle persone con handicap.
Il punto 12 prevede che per gli accompagnatori vi sia una gratuità per ogni 15
alunni paganti.
Dato il diritto alle pari opportunità, l’alunno con handicap non deve, in via di
principio, pagare la persona che l’accompagna. Sarà opportuno, pertanto, che uno
degli accompagnatori si faccia carico degli eventuali problemi dell’assistenza a
tale alunno. Qualora ciò sia impossibile, la scuola dovrà provvedere a pagare un
accompagnatore in più.
Nelle scuole superiori, se vi fosse un compagno maggiorenne che faccia da tutor,
si potrebbe evitare tale spesa al bilancio d’Istituto.