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Il 15 marzo 2008 scade il
termine della domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo
pieno a tempo parziale. La domanda va presentata all'Ufficio Scolastico
Provinciale di appartenenza, tramite il Dirigente Scolastico. Entro il
15 marzo 2008 dovrà altresì presentare domanda:
- il personale già titolare di contratto part-time in scadenza al
31.08.2008 che intenda
chiedere il rientro a tempo pieno dal 1° settembre 2008. La mancata
richiesta del rientro è considerata una conferma del rapporto di lavoro
a tempo parziale;
- il personale che intenda modificare l’articolazione della prestazione
del servizio, cioè il
numero di ore settimanali o il tipo, orizzontale/verticale.
Si riporta l’art. 37 del
CCNL/2007 sulla materia:
ART.37 - RAPPORTI DI
LAVORO A TEMPO PARZIALE
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L'Amministrazione
scolastica costituisce rapporti di lavoro a tempo parziale sia
all'atto dell'assunzione sia mediante trasformazione di rapporti a
tempo pieno su richiesta dei dipendenti interessati, nei limiti
massimi del 25% della dotazione organica complessiva di personale a
tempo pieno di ciascuna classe di concorso a cattedre o posti o di
ciascun ruolo e, comunque, entro i limiti di spesa massima annua
previsti per la dotazione organica medesima.
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Per il reclutamento
del personale a tempo parziale si applica la normativa vigente in
materia per il personale a tempo pieno.
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Ai fini della
costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale si deve,
inoltre, tener conto delle particolari esigenze di ciascun grado di
istruzione, anche in relazione alle singole classi di concorso a
cattedre o posti, ed assicurare l'unicità del docente, per ciascun
insegnamento e in ciascuna classe o sezioni di scuola dell’infanzia,
nei casi previsti dagli ordinamenti didattici, prevedendo a tal fine
le ore di insegnamento che costituiscono la cattedra a tempo
parziale.
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Con ordinanza del MPI,
previa intesa con i Ministri dell’Economia e della Funzione
Pubblica, sono determinati, i criteri e le modalità per la
costituzione dei rapporti di lavoro di cui al comma 1, nonché la
durata minima delle prestazioni lavorative, che deve essere di norma
pari al 50% di quella a tempo pieno; in particolare, con la stessa
ordinanza sono definite le quote percentuali delle dotazioni
organiche provinciali, per ciascun ruolo, profilo professionale e
classe di concorso a cattedre, da riservare a rapporti a tempo
parziale, in relazione alle
eventuali situazioni di soprannumero accertate.
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I criteri e le
modalità di cui al comma 4, nonché la durata minima delle
prestazioni lavorative sono preventivamente comunicate dal MPI alle
Organizzazioni sindacali di cui
all'art. 7, comma 1, punto 1/b e verificate in un apposito incontro.
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Il rapporto di lavoro
a tempo parziale deve risultare da contratto scritto e deve
contenere l'indicazione della durata della prestazione lavorativa.
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Il tempo parziale può
essere realizzato:
a) con articolazione
della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi
(tempo parziale orizzontale);
b) con articolazione
della prestazione su alcuni giorni della settimana del mese, o di
determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale);
c) con articolazione
della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità
indicate alle lettere a e b (tempo parziale misto), come previsto
dal d.lgs. 25.02.2000, n. 61.
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Il personale con
rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività
aggiuntive di insegnamento aventi carattere continuativo; né può
fruire di benefici che comunque comportino riduzioni dell'orario di
lavoro, salvo quelle previste dalla legge. Nell'applicazione degli
altri istituti normativi previsti dal presente contratto, tenendo
conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del
suo svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo
pieno.
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Al personale
interessato è consentito, previa motivata autorizzazione del
dirigente scolastico, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che
non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano
incompatibili con le attività d'istituto.
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Il trattamento
economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è
proporzionale alla prestazione lavorativa.
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I dipendenti a tempo
parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e
di festività soppresse pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I
lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di
giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno.
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Il trattamento
previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni
contenute nell'art. 9 del D.lgs. n.61/2000.
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Per la trasformazione
del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale e
viceversa si applicano, nei limiti previsti dal presente articolo,
le disposizioni contenute nell’O.M. n.446/97, emanata in
applicazione delle norme del CCNL 4 agosto 1995 e delle leggi
n.662/96 e n. 140/97, con le integrazioni di cui all’O.M. n.55/98.
Si allegano i modelli da
utilizzare per le richieste di nuovo part-time e per quelle di rientro a
tempo pieno.
I modelli di domanda |
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