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Al Direttore Generale
dell’Ufficio
Scolastico Regionale per la Puglia
BARI
Al Dirigente
Coordinatore
del Centro Servizi Amministrativi
FOGGIA
Oggetto: organico
di fatto alunni in situazione di handicap
Arrivano da più parti segnalazioni che per l’A.S. 2006/2007 nell’organico di
fatto le cattedre di sostegno per alunni portatori di handicap nelle istituzioni
scolastiche della provincia siano state ridotte di parecchie unità, con
riduzione delle ore a disposizione per ciascun alunno disabile e conseguenti
ulteriori difficoltà nel percorso di formazione e di integrazione degli stessi
alunni.
La Gilda degli
Insegnanti di Foggia chiede di conoscere le motivazioni degli atti con cui siano
state rifiutate ulteriori deroghe, corrispondenti a singoli casi particolarmente
gravi presenti nelle scuole trattandosi di un atto amministrativo motivato ai
sensi della Legge 241/90, anche in considerazione del fatto che la Legge 448/98
all’art. 26, comma 16, stabilisce che deve essere "pienamente assicurata la
risposta alla domanda nazionale di sostegno all’integrazione scolastica".
Si chiede altresì di
conoscere se corrisponda a verità la notizia che relativamente alle scuole si
istruzione secondaria di II grado sia stato fissato un limite all'insegnamento
di sostegno per i portatori di handicap che abbiano compiuto il diciottesimo o
superato il ventunesimo anno di età.
Ciò sarebbe in palese contrasto con quanto stabilito dalla normativa vigente.
Nessuna norma vieta l'iscrizione alle scuole superiori con riguardo all'età. Per
gli alunni con handicap, anzi, la Sentenza n. 215/87 della Corte Costituzionale
garantisce il diritto all'iscrizione, purchè l'aspirante sia in possesso del
diploma di licenza media, ed il diritto alla frequenza con la conseguente logica
nomina dell'insegnante per attività di sostegno. L'art. 12 comma 4 della L.
104/92 stabilisce che nessun handicap o minorazione può essere causa di
esclusione dalla frequenza scolastica; ne discende che un rifiuto potrebbe
configurare l'ipotesi della fattispecie penale dell'omissione d'atti d'ufficio.
La Sentenza n. 226/01 della Corte Cost., secondo cui gli alunni con handicap
maggiorenni non possono frequentare i normali corsi mattutini (per grande
divario di età con i compagni), ma quelli serali per adulti in base alla CM n.
445/97, riguarda esclusivamente i corsi di scuola media e non può essere estesa
agli alunni frequentanti la scuola secondaria di II grado, in quanto il diritto
all'insegnamento individualizzato prosegue fino al completamento del percorso di
studi intrapreso, secondo gli obiettivi del Pei stilato al momento dell'ingresso
nella scuola secondaria di II, nel rispetto del contratto educativo stipulato
all’atto dell’iscrizione.
Nel mentre si invitano le SSVV, anche ai sensi degli artt.3-7-8-9 e 10 della
novellata L. 241/90, ciascuno per le rispettive competenze, ad assicurare
effettività al diritto all’istruzione così come previsto dalla normativa
vigente, garantendo le ore di sostegno didattico risultanti dai bisogni
evidenziati nelle diagnosi funzionali e proposte nelle richieste di deroghe
avanzate dai dirigenti scolastici ai sensi dell’articolo 41 del DM 331/98, si fa
presente che, qualora non vengano garantite soluzioni di qualità
all’integrazione dei singoli alunni, la Gilda degli Insegnanti di Foggia
sosterrà le legittime rivendicazioni delle famiglie e si vedrà costretta a
rivolgersi, oltre che ai mezzi di informazione, anche alla Magistratura per il
rispetto del diritto allo studio di qualità degli alunni in situazione di
handicap.
Confidando in un intervento chiarificatore, si porgono distinti saluti.
Foggia, 28 luglio 2006
Il
Coordinatore Provinciale
Prof. Ruggiero Pinto