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Al Direttore Generale

dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
BARI
 

Al Dirigente Coordinatore
del Centro Servizi Amministrativi
FOGGIA


 

Oggetto: organico di fatto alunni in situazione di handicap

Arrivano da più parti segnalazioni che per l’A.S. 2006/2007 nell’organico di fatto le cattedre di sostegno per alunni portatori di handicap nelle istituzioni scolastiche della provincia siano state ridotte di parecchie unità, con riduzione delle ore a disposizione per ciascun alunno disabile e conseguenti ulteriori difficoltà nel percorso di formazione e di integrazione degli stessi alunni.
 

La Gilda degli Insegnanti di Foggia chiede di conoscere le motivazioni degli atti con cui siano state rifiutate ulteriori deroghe, corrispondenti a singoli casi particolarmente gravi presenti nelle scuole trattandosi di un atto amministrativo motivato ai sensi della Legge 241/90, anche in considerazione del fatto che la Legge 448/98 all’art. 26, comma 16, stabilisce che deve essere "pienamente assicurata la risposta alla domanda nazionale di sostegno all’integrazione scolastica".
 

Si chiede altresì di conoscere se corrisponda a verità la notizia che relativamente alle scuole si istruzione secondaria di II grado sia stato fissato un limite all'insegnamento di sostegno per i portatori di handicap che abbiano compiuto il diciottesimo o superato il ventunesimo anno di età.

Ciò sarebbe in palese contrasto con quanto stabilito dalla normativa vigente.

Nessuna norma vieta l'iscrizione alle scuole superiori con riguardo all'età. Per gli alunni con handicap, anzi, la Sentenza n. 215/87 della Corte Costituzionale garantisce il diritto all'iscrizione, purchè l'aspirante sia in possesso del diploma di licenza media, ed il diritto alla frequenza con la conseguente logica nomina dell'insegnante per attività di sostegno. L'art. 12 comma 4 della L. 104/92 stabilisce che nessun handicap o minorazione può essere causa di esclusione dalla frequenza scolastica; ne discende che un rifiuto potrebbe configurare l'ipotesi della fattispecie penale dell'omissione d'atti d'ufficio. La Sentenza n. 226/01 della Corte Cost., secondo cui gli alunni con handicap maggiorenni non possono frequentare i normali corsi mattutini (per grande divario di età con i compagni), ma quelli serali per adulti in base alla CM n. 445/97, riguarda esclusivamente i corsi di scuola media e non può essere estesa agli alunni frequentanti la scuola secondaria di II grado, in quanto il diritto all'insegnamento individualizzato prosegue fino al completamento del percorso di studi intrapreso, secondo gli obiettivi del Pei stilato al momento dell'ingresso nella scuola secondaria di II, nel rispetto del contratto educativo stipulato all’atto dell’iscrizione.

Nel mentre si invitano le SSVV, anche ai sensi degli artt.3-7-8-9 e 10 della novellata L. 241/90, ciascuno per le rispettive competenze, ad assicurare effettività al diritto all’istruzione così come previsto dalla normativa vigente, garantendo le ore di sostegno didattico risultanti dai bisogni evidenziati nelle diagnosi funzionali e proposte nelle richieste di deroghe avanzate dai dirigenti scolastici ai sensi dell’articolo 41 del DM 331/98, si fa presente che, qualora non vengano garantite soluzioni di qualità all’integrazione dei singoli alunni, la Gilda degli Insegnanti di Foggia sosterrà le legittime rivendicazioni delle famiglie e si vedrà costretta a rivolgersi, oltre che ai mezzi di informazione, anche alla Magistratura per il rispetto del diritto allo studio di qualità degli alunni in situazione di handicap.

Confidando in un intervento chiarificatore, si porgono distinti saluti.

Foggia, 28 luglio 2006

 

Il Coordinatore Provinciale
Prof. Ruggiero Pinto