|
|

Udienza Tar Lazio
Il 25 agosto u.s. si è tenuta innanzi al Tar Lazio l’udienza volta ad ottenere
la sospensiva del D.D. 7 giugno 2004 e note ministeriali annesse applicativi
della L. 143/2004, nonché, mediante proposizione di motivi aggiunti al ricorso
principale, della nota Prot. n. 338 e del decreto ministeriale emanati in data
29 luglio 2004, che recepiscono gli emendamenti approvati in sede di conversione
del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136 nella legge 27 luglio 2004, n. 186.
Nella citata udienza non si affrontava la legittimità degli atti impugnati: il
processo cautelare, infatti, è quella fase iniziale in cui al tribunale
amministrativo si chiede di prendere una decisione provvisoria per evitare che i
tempi del processo vanifichino una eventuale futura decisione favorevole.
Conseguentemente non era la sede per il giudizio di merito ma quella nella quale
il Tribunale regionale del Lazio avrebbe dovuto valutare, su richiesta della
Gilda degli Insegnanti, anche alla luce dei motivi aggiunti proposti, se le
norme contestate producessero danni tali da renderne necessaria la sospensione
in attesa di una pronuncia di merito sulle questioni poste.
Preliminarmente, occorre tener presente che:
1. se la sospensiva fosse stata accolta nell’immediato non ci sarebbero stati
effetti concreti, perché prevedibilmente la pronuncia del Tar sarebbe stata
immediatamente impugnata dal Miur davanti al Consiglio di Stato. Lo status
quo, insomma, sarebbe rimasto ugualmente;
2. introdurre con un provvedimento cautelare un fattore di incertezza a causa
della provvisorietà della pronuncia (si tratta, infatti, non di una sentenza, ma
di un'ordinanza, revocabile e sostituibile da una sentenza di segno opposto)
richiede che nella valutazione debba tenersi conto non solo della necessaria
tutela dell’interesse “individuale” del ricorrente, ma anche e soprattutto
dell’interesse pubblico generale e quindi delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti
gli interessi che possano essere lesi.
Ora, il collegio è apparso da subito non orientato a ritenere senz’altro sussistente il periculum in mora, cioè un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato durante il tempo necessario a giungere ad una decisione sul ricorso, né altresì l’elemento del fumus boni iuris, ovvero la ragionevole previsione, seppure ad un sommario esame, del buon esito del ricorso, visto che i provvedimenti impugnati da una parte trovano il loro diretto fondamento normativo primario in una legge ordinaria varata appositamente, dall'altra sono stati notevolmente ridotti nella loro portata in seguito alle modifiche normative approvate definitivamente il giorno 27 luglio.
Alla luce di tali considerazioni gli avv.ti Gianfranco Marzocco e Tommaso De
Grandis, sulla base delle ordinanze di rigetto emesse in altri ricorsi, hanno
ritenuto necessario chiedere l’abbinamento della causa al merito, atteso che le
questioni da trattare sono di estrema delicatezza e meritano un approfondimento
ed uno studio della controversia che non può essere rimesso ad una decisione
cautelare, per la rilevante portata degli interessi coinvolti quali la
regolarità dell’avvio dell’anno scolastico ed i profili di costituzionalità che
lo stesso ricorso evoca.
In altri termini, di fronte ad una possibilità di diniego della sospensiva,
vista la pubblicazione già effettuata in molte province delle graduatorie
definitive di III fascia e la necessità pertanto di esaminare e valutare le
singole posizioni dei ricorrenti, lo studio legale ha ritenuto più idoneo
risolvere la questione con una sentenza di merito, piuttosto che in via
cautelare: "in cambio della rinuncia alla sospensiva" è stato richiesto il cd.
accorpamento per dar modo di fissare la data di discussione nel merito con
procedura accelerata.
Pertanto questa decisione lascia aperte le porte ad una ponderata valutazione
del TAR (non solo un “sommario esame”, peraltro in sessione estiva) in merito a
tutta la sostanza delle questioni poste dalla Gilda degli insegnanti, le quali
permangono nella loro fondatezza e verranno affrontate in una specifica e
successiva udienza.
Non è superfluo aggiungere una considerazione finale: l’azione legale affianca
l’azione sindacale, non la sostituisce. La Gilda degli insegnanti ne è
consapevole e le sue azioni sono e saranno nel frattempo conseguenti e coerenti
anche e soprattutto a livello politico per promuovere interventi legislativi
adeguati che gestiscano il problema del precariato docente secondo criteri di
logicità e ragionevolezza.
Non si invoca tutela “sociale”, non si chiedono “sanatorie”, non
si fa appello a “logiche compensatorie”, ma si rivendica certezza del
diritto e rispetto dei diritti acquisiti: lo impone il principio costituzionale
dell’uguaglianza formale e sostanziale di una intera categoria di professionisti
(artt. 3, 4, 51 e 97 della Costituzione).
Gina Spadaccino
Referente Precariato Gilda di Foggia
Foggia, 26 agosto 2004