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Udienza Tar Lazio

Il 25 agosto u.s. si è tenuta innanzi al Tar Lazio l’udienza volta ad ottenere la sospensiva del D.D. 7 giugno 2004 e note ministeriali annesse applicativi della L. 143/2004, nonché, mediante proposizione di motivi aggiunti al ricorso principale, della nota Prot. n. 338 e del decreto ministeriale emanati in data 29 luglio 2004, che recepiscono gli emendamenti approvati in sede di conversione del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136 nella legge 27 luglio 2004, n. 186.


Nella citata udienza non si affrontava la legittimità degli atti impugnati: il processo cautelare, infatti, è quella fase iniziale in cui al tribunale amministrativo si chiede di prendere una decisione provvisoria per evitare che i tempi del processo vanifichino una eventuale futura decisione favorevole. Conseguentemente non era la sede per il giudizio di merito ma quella nella quale il Tribunale regionale del Lazio avrebbe dovuto valutare, su richiesta della Gilda degli Insegnanti, anche alla luce dei motivi aggiunti proposti, se le norme contestate producessero danni tali da renderne necessaria la sospensione in attesa di una pronuncia di merito sulle questioni poste.


Preliminarmente, occorre tener presente che:


1. se la sospensiva fosse stata accolta nell’immediato non ci sarebbero stati effetti concreti, perché prevedibilmente la pronuncia del Tar sarebbe stata immediatamente impugnata dal Miur davanti al Consiglio di Stato. Lo status quo, insomma, sarebbe rimasto ugualmente;


2. introdurre con un provvedimento cautelare un fattore di incertezza a causa della provvisorietà della pronuncia (si tratta, infatti, non di una sentenza, ma di un'ordinanza, revocabile e sostituibile da una sentenza di segno opposto) richiede che nella valutazione debba tenersi conto non solo della necessaria tutela dell’interesse “individuale” del ricorrente, ma anche e soprattutto dell’interesse pubblico generale e quindi delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possano essere lesi.
 

Ora, il collegio è apparso da subito non orientato a ritenere senz’altro sussistente il periculum in mora, cioè un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato durante il tempo necessario a giungere ad una decisione sul ricorso, né altresì l’elemento del fumus boni iuris, ovvero la ragionevole previsione, seppure ad un sommario esame, del buon esito del ricorso, visto che i provvedimenti impugnati da una parte trovano il loro diretto fondamento normativo primario in una legge ordinaria varata appositamente, dall'altra sono stati notevolmente ridotti nella loro portata in seguito alle modifiche normative approvate definitivamente il giorno 27 luglio.


Alla luce di tali considerazioni gli avv.ti Gianfranco Marzocco e Tommaso De Grandis, sulla base delle ordinanze di rigetto emesse in altri ricorsi, hanno ritenuto necessario chiedere l’abbinamento della causa al merito, atteso che le questioni da trattare sono di estrema delicatezza e meritano un approfondimento ed uno studio della controversia che non può essere rimesso ad una decisione cautelare, per la rilevante portata degli interessi coinvolti quali la regolarità dell’avvio dell’anno scolastico ed i profili di costituzionalità che lo stesso ricorso evoca.


In altri termini, di fronte ad una possibilità di diniego della sospensiva, vista la pubblicazione già effettuata in molte province delle graduatorie definitive di III fascia e la necessità pertanto di esaminare e valutare le singole posizioni dei ricorrenti, lo studio legale ha ritenuto più idoneo risolvere la questione con una sentenza di merito, piuttosto che in via cautelare: "in cambio della rinuncia alla sospensiva" è stato richiesto il cd. accorpamento per dar modo di fissare la data di discussione nel merito con procedura accelerata.


Pertanto questa decisione lascia aperte le porte ad una ponderata valutazione del TAR (non solo un “sommario esame”, peraltro in sessione estiva) in merito a tutta la sostanza delle questioni poste dalla Gilda degli insegnanti, le quali permangono nella loro fondatezza e verranno affrontate in una specifica e successiva udienza.


Non è superfluo aggiungere una considerazione finale: l’azione legale affianca l’azione sindacale, non la sostituisce. La Gilda degli insegnanti ne è consapevole e le sue azioni sono e saranno nel frattempo conseguenti e coerenti anche e soprattutto a livello politico per promuovere interventi legislativi adeguati che gestiscano il problema del precariato docente secondo criteri di logicità e ragionevolezza.


Non si invoca tutela “sociale”, non si chiedono “sanatorie”, non si fa appello a “logiche compensatorie”, ma si rivendica certezza del diritto e rispetto dei diritti acquisiti: lo impone il principio costituzionale dell’uguaglianza formale e sostanziale di una intera categoria di professionisti (artt. 3, 4, 51 e 97 della Costituzione).

Gina Spadaccino
Referente Precariato Gilda di Foggia

Foggia, 26 agosto 2004