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Commento alla nota 692/2004
La nota 23 settembre 2004 n. 692 chiarisce che la dicitura «in attesa
dell’avente titolo» va utilizzata esclusivamente per le supplenze annuali o per
quelle fino al termine delle attività didattiche; per le supplenze in
sostituzione di docenti temporaneamente assenti le nomine invece vanno
attribuite con la data naturale di scadenza che coincide con l’assenza del
titolare.
Ciò significa che, per quanto riguarda le supplenze brevi, in caso di
pubblicazione tradiva delle nuove graduatorie, quelle vigenti nel precedente
anno scolastico continueranno a produrre effetti, anche dopo la pubblicazione
delle nuove, in palese violazione del D.M.201/2000. Sarà possibile infatti
stipulare contratti di proroga o conferma, sempre sulla base di graduatorie non
più in vigore.
Si ripete ancora una volta il solito refrain del (presunto) efficientismo
morattiano: al fine di evitare il cosiddetto “valzer dei supplenti” (solo di
quelli temporanei, però), si rende omaggio ad una presunta continuità didattica.
In realtà, si ha l’impressione (che da tempo è diventata una certezza) che il
ministro intervenga su materie di cui non conosce a fondo i meccanismi, mancando
clamorosamente i più elementari risultati di efficienza (e buon senso) e
aggiungendo confusione a confusione.
Infatti:
1. La continuità didattica è tutt’altro che assicurata, in quanto una volta
pubblicate le graduatorie definitive, ogni aspirante può abbandonare la
supplenza in corso per accettare l’assunzione in altra scuola o addirittura in
altra provincia, sulla base delle nuove graduatorie. In altri termini, non si è
obbligati ad accettare la conferma o la proroga della nomina (art. 7 del
Regolamento supplenze).
2. Si consentirà a docenti che abbiano modificato l’elenco delle scuole o
abbiano chiesto il trasferimento in graduatorie di altra provincia di attingere
ad un numero di graduatorie di istituto superiore a 30 oppure a graduatorie di
più di una provincia.
3. Viene contraddetta, in tema di docenti specializzati sul sostegno, anche la
nota 197/2004, in quanto all’atto della pubblicazione delle graduatorie di prima
fascia, potrebbero esserci docenti che, pur avendo conseguito il titolo dopo il
21 maggio ed entro il 31 agosto, non potranno subentrare, se pure in coda.
E’ facile prevedere che questa nota aprirà la strada a nuovo contenzioso,
aumentando ulteriormente la confusione e l’incompetenza con cui, non da oggi,
vengono gestite le graduatorie. Ma anche questo è il solito refrain.
Foggia, 24 settembre 2004
Gina Spadaccino
Responsabile dipartimento precari Gilda foggia