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Nelle giornate del 7 ed 8 gennaio si sono svolti due
incontri al MIUR per proseguire il confronto sul nuovo CCNI relativo
alla mobilità per l'anno scolastico 2010-11. Sono stati esaminati gli
articoli dal 18 al 25.
Art. 18. Si sta cercando d'individuare la competenza
nell'assegnazione della cattedra orario esterna, nei casi in cui si
verifichino contrazioni d'organico con contestuale trasformazione di una
cattedra interna in esterna. Resta invece fuor di dubbio che
nell'assegnazione delle cattedre ai docenti all'interno dell'istituzione
scolastica, le precedenze di cui all'Art. 7 del CCNI vanno riconosciute
in sede di contrattazione integrativa d'istituto.
Art. 20. Si è precisato, relativamente all'individuazione del
soprannumero conseguente al dimensionamento scolastico, che nei casi in
cui un plesso della scuola primaria o dell'infanzia confluisca in altro
circolo didattico o istituto comprensivo, i docenti del plesso
interessato che non hanno formulato alcuna opzione, restano
nell'organico funzionale del circolo o istituto comprensivo di
titolarità nel quale concorrono per l'individuazione di eventuali
soprannumerari in base al punteggio spettante, mentre vanno individuati
comunque soprannumerari qualora il circolo o l'Istituto di titolarità
siano stati soppressi;
Art. 20 bis. Si è recepito l'Accordo integrativo al CCNI del 12
febbraio 2009, relativo alle province che hanno subito una modifica
dell’assetto territoriale (Nuoro/Oristano e Pesaro/Rimini), con la
precisazione che quanto disposto per i comuni interessati non è
applicabile alle province di nuova istituzione (Monza,
Barletta-Andria-Trani, Fermo, ecc.) per il prossimo anno scolastico e
finchè in esse non sarà designata l'autorità governativa (Prefetto).
Ai docenti interessati, se individuati perdenti posto, sarà consentita
per sei anni, da quando è avvenuta la modifica territoriale, la priorità
nel rientro:
1) nella scuola di precedente titolarità nella prima fase dei movimenti
(comunale) rispetto agli altri perdenti posto cui non può essere
riconosciuta tale precedenza, in quanto le scuole nelle quali erano
titolari non sono passati da una provincia all' altra;
2) nel comune di precedente titolarità prima della II fase
(provinciale), cioè prima dei trasferimenti a domanda da un comune
all'altro di coloro ai quali non è applicabile tale precedenza;
3) nella provincia di precedente titolarità prima della III fase
(interprovinciale) dei trasferimenti a domanda di chi non rientra nelle
province interessate.
Artt. 22-24. I perdenti posto devono obbligatoriamente indicare
l'intero comune di titolarità, oppure il distretto per i grandi comuni,
prima di esprimere altre preferenze, altrimenti queste ultime sono da
considerare come non espresse.
Art. 22. I titolari di posto comune della scuola primaria,
trasferiti provvisoriamente per mancanza di posti sul sostegno, vedranno
ricalcolare il proprio punteggio per rientrare sui posti comuni, per
allineare tale punteggio a quelli degli altri titolari di posto comune
che presentano domanda volontaria di trasferimento. Nei modelli di
domanda sarà prevista un'apposita casella che va barrata dai docenti
diventati provvisoriamente titolari di sostegno.
Art. 23. Si è precisato che anche le individuazioni dei perdenti
posto successive alla determinazione della pianta organica della scuola
di titolarità, purchè relative sempre all'organico di diritto, saranno
effettuate sulla base delle graduatorie di circolo/istituto compilate
nei 15 gg. successivi alla scadenza delle domande di mobilità.
I prossimi incontri sono previsti per il 14 ed il 20 gennaio p.v.
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