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Il 1 ed il 2 febbraio si sono tenuti due incontri al MIUR
per gli ultimi ritocchi al testo del CCNI per la mobilità relativa al
prossimo anno scolastico. Per quanto ci siano ancora un paio di punti da
dibattere, l' esame del testo può dirsi quasi concluso.
ART. 2, CO. 2: Va adeguata la normativa contrattuale per il
personale docente neoimmesso in ruolo della Provincia di Trento che è
tenuto a prestarvi - in base ad una legge locale - servizio effettivo
per 5 anni dalla decorrenza del contratto a tempo indeterminato;
ART.6, CO. 1 b: - E' stato liberalizzato l' accesso all' A077 -
Strumento Musicale, da Educazione Musicale e, pertanto, sarà possibile
ottenere per il prossimo anno scolastico sia il passaggio di ruolo dall'
A031, precedentemente non consentito, che il trasferimento
interprovinciale o il passaggio di cattedra dall' A032, senza che siano
richiesti l' inserimento nelle GE del rispettivo Strumento ed il
servizio minimo di 360 gg.
ART. 7, CO. 1, PUNTO III: Le cure continuative devono essere
conseguenti a gravi patologie. Inoltre tale precedenza opera nella fase
comunale dei movimenti, solo nei grandi comuni fra il distretto
subcomunale di titolarità e quello in cui è possibile sottoporsi alle
suddette cure;
ART.7, CO. 1, PUNTO V: L' impossibilità dell' assistenza da parte
del coniuge va documentata con certificazione medica o altro;
ART. 9, CO. 1, LETT. B: L' onere dell' autocertificazione
relativa all' assistenza continuativa ed esclusiva riguarda solo il
genitore disabile;
ART.18, CO. 15: Le preferenze sintetiche (Distretto, Comune,
Provincia) non comprendono solo le cattedre con titolarità sui corsi
serali, mentre le cattedre orario esterne con titolarità sul diurno e
completamento sul serale possono essere assegnate anche a chi richiede
solo corsi diurni;
ART. 20, CO 1, LETT. B, II CAPOVERSO: I soprannumerari di Circoli
Didattici o Istituti Comprensivi soppressi, hanno titolo a rientrare a
domanda con precedenza nella scuola o in una delle scuole dimensionate;
ALLEGATO D - NOTE COMUNI ALLE TABELLE - NOTA 4: I servizi di
ruolo della Scuola dell' Infanzia valgono sempre 3 punti nel ruolo della
Scuola Primaria e viceversa, alla pari del servizio di ruolo della
Secondaria di I Grado nelle Superiori e viceversa, mentre gli anni di
ruolo della Scuola dell' Infanzia e Primaria sono considerati preruolo
nella Secondaria e viceversa.
Restano da definire in particolare:
(ART. 15, CO. 5) - L' eventuale vincolo quinquennale per i
docenti di sostegno dell' Istruzione Primaria che ottengono il
trasferimento interprovinciale e per i titolari di posto comune che
ottengono il passaggio di ruolo interprovinciale sempre sul sostegno;
(ART. 18, CO. 18) - L' eventuale regolamentazione delle modalità
di assegnazione nella Secondaria di una cattedra trasformatasi da
interna in esterna.
Si è chiarito che coloro che sono interessati alla mobilità nell' ambito
e verso la Scuola Primaria e la Secondaria di I Grado possono delegare
ad altri la propria registrazione on line, qualora si trovino all'
Estero.
Diramata dal Capo Dipartimento la convocazione relativa agli organici di
diritto 2010/11, dopo ampia discussione è prevalsa a maggioranza la
volontà - già precedentemente concordata all' unanimità - di differire
l' eventuale firma del CCNI concernente la mobilità all' 11 febbraio.
Il 10 febbraio, invece, a cura del Sistema Informativo del MIUR sarà
effettuata con le OO.SS. una simulazione illustrativa della mobilità on
line.
LA DELEGAZIONE
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