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Si č concluso ieri in prima lettura l' esame della bozza
del CCNI concernente le Utilizzazioni e le Assegnazioni provvisorie
relative al prossimo anno scolastico.
Si sono affrontate le questioni legate alle seguenti proposte:
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Conferma
delle assegnazioni provvisorie disposte per l' anno scolastico in
corso;
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Limite
alle assegnazioni provvisorie per la salvaguardia dei docenti a
tempo determinato che, in molte realtā del Sud e nelle Isole, non
trovano disponibilitā di contratti a tempo determinato.
Nessuno dei 2 punti ha trovato l' unanimitā fra le OO.SS. ed in
particolare, per quanto riguarda il punto 2, non č stato accolto con
favore nemmeno lo sbarramento in via sperimentale del 20% dei posti
disponibili in organico di fatto.
Non essendo stato mai regolamentato nella mobilitā definitiva il
movimento fra i distretti subcomunali delle grandi cittā, si č deciso di
farlo per la prima volta per quanto riguarda le assegnazioni
provvisorie, dando la precedenza - dopo la fase comunale, o nell' ambito
dello stesso distretto subcomunale - ai movimenti fra i suddetti
distretti, prima della fase fra comuni modificando, di conseguenza, l'
ordine delle operazioni.
L' obbligo di richiedere l ' assegnazione provvisoria sull' intero
comune, o distretto subcomunale, prima di richiederne altri - pena la
nullitā delle successive richieste - č esteso alla richiesta di altre
classi di concorso o tipologie di posti, oltre a quella di titolaritā
(art.7, co.5).
Relativamente all' assistenza del disabile in stato di gravitā, si č
deciso - alla stregua di quanto fatto nel CCNI concernente la mobilitā -
di eliminare gli esempi di impossibilitā oggettiva (art. 8, co. 1, punto
IV).
La precedenza nel ricongiungimento al disabile in stato di gravitā viene
riconosciuta qualora si indichi l' intero comune o distretto subcomunale
in cui risiede l' assistito, prima di richiedere altri comuni o
distretti subcomunali.
Nel caso in cui, pur in presenza di un disabile da assistere, si chieda
il ricongiungimento al coniuge o ai figli residenti in altro comune o
distretto subcomunale, non viene riconosciuta alcuna precedenza (art. 8,
co. 1, punto IV).
Per quanto riguarda la parte del CCNI relativa al personale docente,
restano ancora alcuni aspetti da definire ed in particolare:
1) Le modalitā di utilizzazione dei docenti in esubero di Educazione
Musicale (A031/A032) nei Licei coreutici e musicali;
2) Le Utilizzazioni e le Assegnazioni provvisorie relative all' Abruzzo;
3) La gestione dell' esubero conseguente alla mobilitā delle Superiori.
Su richiesta della ns. delegazione il MIUR si č impegnato a
regolamentare, in vista delle operazioni di mobilitā relative al
2011/12, in modo uniforme sull' intero territorio nazionale la
valutazione del servizio d' insegnamento prestato nelle Scuole
Paritarie;
Sempre su ns. richiesta il MIUR preciserā nella nota di accompagnamento
con cui trasmetterā il presente CCNI che la differenza stipendiale
spettante per l' utilizzazione in un ruolo diverso, oppure nel ruolo dei
laureati dei docenti diplomati, compete anche per l' assegnazione
provvisoria, come previsto dal CCNL del 26/11/07.
La contrattazione riprenderā il 5 ed il 6 prossimi con il personale ATA.
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