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Nel pomeriggio di ieri, martedì 15 settembre, si è svolto
un ulteriore incontro al MIUR in merito alle disposizioni attuative del
decreto-legge approvato il 9 settembre scorso dal consiglio dei
ministri. Il decreto a tutt'oggi non risulta ancora essere stato
pubblicato in Gazzetta Ufficiale, per cui l’incontro ha avuto un
carattere interlocutorio onde predisporre un pacchetto applicativo
definito e possibile di immediata applicazione una volta pubblicato in
Gazzetta il detto decreto.
In risposta ad apposito quesito della F.G.U. si è appreso, a conferma di
quanto da noi sempre sostenuto, che l’intera operazione “salva precari”
a sostegno dell'occupazione del personale rimasto senza contratto nel
corrente anno scolastico è a costo zero per lo Stato: non esiste infatti
alcuna previsione di spesa, salvo le risorse dedicate dalle Regioni
interessate alla realizzazione dei progetti.
Facendo seguito alle ostinate proteste della F.G.U., l'Amministrazione
ha rinunciato alla pretesa che gli interessati ad entrare nelle liste di
disponibilità preferenziali coprano l'intero territorio provinciale,
proponendo che si debbano richiedere obbligatoriamente almeno 2
distretti nelle province che ne comprendono fino a 5; 3 nelle province
da 6 a 10; 4 in quelle da 11 a 15 e 5 negli altri casi. Relativamente
alle supplenze brevissime (fino a 10 giorni) nelle scuole dell'infanzia
e primaria la disponibilità è invece prevista per un solo distretto.
La nostra delegazione, pur apprezzando lo sforzo compiuto dal MIUR,
ritiene estremamente ancora penalizzante tale copertura, che potrebbe
trovare una giustificazione solo nelle grandi città suddivise in più
distretti sub-comunali, ma non in quelle realtà geografiche - la
stragrande maggioranza del territorio nazionale - in cui un distretto
comprende svariati comuni spesso distanti decine di chilometri l’uno
dall'altro.
Per compenetrare le esigenze amministrative delle istituzioni
scolastiche (semplificazione delle procedure, dei costi e dei tempi
d'interpello in presenza di meno aspiranti, maggiore facilità
nell'individuazione degli aventi diritto alla precedenza) con quelle dei
diretti interessati che non possono essere penalizzati da scelte di
copertura molto ampie, la F.G.U. si è dichiarata favorevole a prendere
in considerazione le scelte operate dagli interessati mediante la
presentazione del Mod. B, oppure ad individuare un numero limitato
d'istituzioni scolastiche. Il MIUR ha ritenuto tuttavia inaccettabile
tale proposta, in quanto contraria alle finalità ed allo spirito che il
decreto si prefigge.
E' stata invece del tutto accolta la proposta della F.G.U. formulata fin
dal primo incontro di riconoscere il diritto alla precedenza anche agli
inseriti nelle graduatorie ad esaurimento o permanenti che abbiano
insegnato l'anno scorso su contratto annuale o al termine delle attività
didattiche su incarichi conferiti dai dirigenti scolastici, anche
relativamente a spezzoni di cattedra.
Nel prosieguo del confronto si sono affrontati alcuni nodi emersi
durante il precedente incontro.
Nella domanda di inserimento nelle liste di disponibilità dovrà essere
indicata la classe di concorso o posto al quale attribuire il punteggio
spettante. La domanda potrà essere presentata a scelta nella provincia
in cui si è a pieno titolo, in quella in cui si è inseriti nelle
graduatorie d'istituto oppure, se già destinatari di contratto, in una
provincia in cui si è inseriti in coda. Mentre nelle prime 2 si occuperà
la posizione "a pettine" spettante, nell'ultima si rispetterà la
posizione in coda, che è subordinata rispetto a chi vi è inserito a
pieno titolo.
La rinuncia a cattedra per il 2009/10 nella classe di concorso o
tipologia di posto in cui si è maturato nel 2008/09 il diritto ad
entrare nelle liste di disponibilità della provincia d'inserimento a
pieno titolo fa perdere il diritto ad entrare nell'apposita lista. Tale
diritto non si perde se l'anno scorso si insegnava su cattedra e quest'
anno al proprio turno di nomina si è rinunciato a spezzoni in assenza di
cattedre.
La precedenza nel conferimento delle supplenze temporanee riguarda tutte
le classi di concorso per le quali si ha titolo, anche relativamente al
completamento o all'elevazione del numero di ore mediante spezzoni ai
sensi del CCNL (art. 40), mentre il punteggio, pur in assenza di
contratti relativi al corrente anno scolastico, va attribuito
esclusivamente alla classe di concorso che ha dato il diritto all
inserimento nelle suddette liste.
La disoccupazione (6 mesi al 60%, 2 mesi al 50% ed eventualmente altri 4
mesi al 40% per gli ultracinquantenni) riparte ex novo automaticamente
dopo ogni periodo in cui c'è stata una supplenza.
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