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  11-11-2009  
 

COMUNICATO NAZIONALE

 
   MOBILITA' 2010-2011: PROSEGUE IL CONFRONTO AL MIUR  
 

Come preannunciato, durante l' incontro del 10 novembre si è effettuata la manutenzione del testo relativa ai primi 7 articoli del CCNI precedente. La dott.ssa Palermo, dirigente della mobilità del MIUR, ha consegnato alle OO.SS. i tabulati relativi alla mobilità 2009/10 suddivisa per province, gradi d' istruzione ed ordini di scuole ed ha presentato il testo di un articolo che, in applicazione di una direttiva dell'U.E., prevede che vengano riconosciuti i servizi prestati nelle scuole di ogni ordine e grado, statali o riconosciute, di paesi appartenenti all'UE, che sono equiparati ai corrispondenti servizi prestati nelle scuole italiane anche prima dell' ingresso dello stato nell'UE (L. 101/08). Tali servizi saranno valutabili purchè certificati dall' autorità diplomatica italiana nello Stato estero. Un'apposita commissione dovrebbe essere istituita presso gli UU.SS.RR. per dichiararne la corrispondenza con i servizi prestati nelle scuole italiane. Su questo punto la nostra delegazione ha proposto di valutare esclusivamente il servizio delle scuole statali, altrimenti si dovranno rivedere tutte le tipologie di servizi prestati nelle scuole non statali italiane, in quanto è impensabile il riconoscimento di servizi esteri e non di quelli italiani prestati alle medesime condizioni, ma attualmente non valutati.
La proposta d'istituire una commissione regionale abilitata a riconoscere la corrispondenza di tali servizi a quelli prestati in Italia lascia perplessa la FGU, in particolare per la ristrettezza dei tempi che rischiano di far slittare la tempistica della mobilità.

Questi gli altri punti salienti dell’incontro di ieri:

1) anche se il MIUR intende riaprire la contrattazione per rivisitare le nuove classi di concorso alla luce dei tagli
previsti nelle superiori, la FGU si è dichiarata contraria a chiudere il tavolo della mobilità prima della determinazione
degli organici;

2) si è ribadito l' obbligo della presentazione della domanda di mobilità finalizzata ad ottenere la sede di titolarità da
parte di coloro che, concluso il triennio di congelamento del ruolo ai sensi dell'art. 36 del CCNL, risultano senza sede.
Questa possibilità, comunque, sta per essere cancellata se le GE saranno ripulite con l' eliminazione di tutti i docenti di
ruolo;

3) la precedenza al rientro del soprannumerario trasferito d' ufficio o a domanda condizionata passa da 5 a 6 anni;

4) si stanno rivedendo le precedenze previste dall'art. 7 del CCNL ed in particolare quelle relative all'assistenza di un
disabile ad eccezione del coniuge e dei figli e del personale che ricopre cariche pubbliche.

Il prossimo incontro è previsto per il 17 novembre.


 

 

 
 
Roma, 11 novembre 2009