|
|
|
|
|
|
19-12-2007 | |
|
COMUNICATO NAZIONALE |
||
|
BREVI DAL M.P.I |
||
|
E' proseguito l' incontro che ha
rivisitato le varie questioni non ancora definite e che (novità
assoluta) ha visto il Direttore Generale del Personale consegnarci una
bozza del frontespizio, che sarà parte integrante del CIN, che pone le
basi per organici e mobilità pluriennali - 2/3 anni - in applicazione
degli artt. 4 e 10 del nuovo CCNL. In pratica è intenzione dell'
Amministrazione costituire anche nell' Istruzione Secondaria l'organico
funzionale d' istituto. Da parte delle OO.SS. non c' è stata alcuna
dichiarazione in merito, in
INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA Il DG continua a richiedere l' inserimento nell' articolato degli IRC della mobilità da una scuola all' altra all' interno dello stesso settore di ciascuna diocesi (operazione che invece rientra nelle utilizzazioni stante l'organico diocesano che non prevede la titolarità d'istituto.
DOCENTI EX ART. 33: PERDITA DI TITOLARITA' Si sono affrontati gli scenari possibili susseguenti alla perdita della titolarità da parte di coloro che hanno optato per quattro anni consecutivi per le supplenze congelando il ruolo di appartenenza. Secondo qualcuno, superato il triennio e persa la titolarità, il docente assegnato a nuova sede, qualora dovesse tornare ad usufruire del suddetto articolo, perderebbe anche solo dopo 1 anno la nuova titolarità. Altra tesi è quella della GILDA degli insegnanti la quale sostiene che la perdita della nuova titolarità si verifichi all' atto dell'accettazione della quarta supplenza consecutiva.
ASSISTENZA DISABILI Il MPI non ha inteso regolamentare diversamente l' assistenza prestata dal figlio, in assenza dell' unicità, al genitore, in quanto, malgrado di fronte al giudice il diniego dei benefici previsti dal CIN per il figlio che presta l' assistenza la veda sempre perdente, intende mantenere la propria posizione (nè l' uno, nè l' altro di 2 figli docenti può fruire dell' inamovibilità nella scuola di titolarità o della precedenza nella mobilità territoriale, in quanto non si configura l' unicità) di non consentire i benefici di cui all' art. 7 del CIN sulla mobilità al figlio che ha ottenuto il gradimento del genitore bisognoso di assistenza. Secondo il MPI non s' intende aderire a quanto ripetutamente deciso dal giudice, poichè, secondo l' Amministrazione, il genitore è libero di volta in volta di farsi assistere da un figlio diverso. Quando non sussiste l' unicità, il MPI chiede che ciascun figlio non in grado di prestare assistenza rilasci apposita dichiarazione, salvo il caso in cui col genitore da assistere sia domiciliato un solo figlio al quale il diritto alla fruizione viene riconosciuto automaticamente, indipendentemente dall' esistenza di altri figli.
INDIVIDUAZIONE SOPRANNUMERARI E PRECEDENZE Si è concordato, per evitare disparità di trattamento, che i titoli relativi alle precedenze di cui all'art.7 del CIN - quindi anche quelli riconosciuti ai beneficiari della L 104/92 - debbano essere posseduti dai diretti interessati entro la data di presentazione delle domande di mobilità (presumibilmente 31/1) e non più, come avveniva in precedenza, entro i termini per l' individuazione dei soprannumerari.
C.I.A. - CENTRI PER L' ISTRUZIONE DEGLI ADULTI Il DG ci ha comunicato che i CIA, cui farà capo tutta l' istruzione degli adulti, non saranno attivi per il prossimo anno scolastico, anche perchè sarà necessaria una regolamentazione Stato/Regione.
DIMENSIONAMENTO RETE SCOLASTICA, OPZIONI E SOPRANNUMERARI Per chiarezza si è affrontata la questione relativa alla perdita di plessi da parte di istituzioni scolastiche ed agli adempimenti cui sono tenuti i docenti direttamente coinvolti. In questi casi si opera in tal modo: 1) I docenti del plesso ceduto sono tenuti all' opzione, in stretto ordine di graduatoria d' istituto, per acquisire la nuova titolarità - operazione che precede le fasi della mobilità relativa al medesimo anno scolastico; 2) Coloro che non effettuano alcuna opzione sono tenuti a presentare domanda di mobilità, in quanto individuati quali perdenti posto, venendo graduati insieme agli altri perdenti posto dell'istituto dimensionato. Ovviamente i docenti dell' istituto accettante non sono individuati quali soprannumerari. a cura di Franco Capacchione |
||
|
Roma, 18 dicembre 2007 |
||