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AUDIZIONE del 20 gennaio 2005 - Camera dei Deputati -
VII Commissione Cultura
Nel ribadire la contrarietà della Gilda degli Insegnanti all’impianto
complessivo della Riforma Moratti (L. 53/03) e la ferma intenzione di operare in
tulle le sedi istituzionali per una sua totale ridefinizione, non esclusa quella
del referendum popolare abrogativo di tutta la Legge o di significative parti di
essa, si esprimono nel merito osservazioni sugli schemi di decreto relativi all’
alternanza scuola/lavoro e al diritto dovere.
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
All’ art. 1, comma 1, in armonia con la legge 53 I alternanza
scuola/lavoro è riconfermata, come “modalità di realizzazione dei corsi del
secondo ciclo”. Questa modalità, di natura eminentemente didattica, attiene
primariamente alla responsabilità delle sole e dei docenti. Pertanto, se la
legge 53, art 4, comma a) attribuisce alle istituzioni scolastiche e formative
”la responsabilità dell’ organizzazione dell’ alternanza scuola/lavoro”, tutto
il decreto presenta in questo ambito forti ambiguità. La stessa finalità
generale relativa al conseguimento, attraverso il sistema dell’alternanza, di
competenze spendibili nel mondo del lavoro è in contrasto palese con i
profili di uscita del sistema dei licei ai quali vengono negati i titoli
professionali
Art. 2, comma 1, si ravvisa l’esigenza che sia chiarito senza equivoci
che la partecipazione dei soggetti di cui all’ alt 1, comma 2 (imprese,
associazioni, camere di commercio, industria, artigianato ecc...) non
interferisca nei processi educativi e didattici L’assunzione della
responsabilità in ordine a questi stessi processi deve permanere.
indiscutibilmente assegnata, alle scuole e ai docenti.
Art. 2, comma 1 lettera e). Se pure l’alternanza scuola/lavoro possa
apparire utile, non si condivide l’affermazione secondo la quale sia necessario
“correlare” l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico
del territorio.
Infatti, si ritiene che un’apertura al territorio, come si va indicando da più
parti, non possa significare, in alcun modo, l’adeguamento passivo della scuola
alle esigenze del territorio. La scuola deve rimanere motore e strumento
di trasformazione culturale dell’esistente e, in quanto luogo di
trasmissione della cultura, non può semplicemente adeguarsi ad un “esistente”,
considerato immodificabile.
Art. 3, comma 2, la previsione dell’istituzione di un Comitato che valuti
la qualità dei percorsi anche sotto il profilo educativo, contempla, in maniera
apparentemente paritetica, la rappresentanza dei soggetti istituzionali
interessati e delle parti sociali, rappresentative dei datori di lavoro e dei
lavoratori. Se ciò fosse, la valutazione della qualità di un percorso didattico
ed educativo verrebbe affidata ad agenti esterni alla scuola. Inoltre, l’ampio
spettro di competenze e di attribuzioni di responsabilità a questo comitato non
solo è in palese contraddizione con il fatto che la responsabilità didattica
appartiene alle istituzioni scolastiche, ma farebbe alimentare il sospetto che
questo segmento possa acquisire, con il tempo, una propria autonomia di “evento
formativo” compiuto e separato dal resto del percorso con riferimenti valutativi
e di certificazione, a parte. Quasi una premessa (o una promessa?) di cessione
del segmento formativo.
Art. 5 - Docente tutor interno e tutor formativo esterno
L’ambiguità relativa alla responsabilità primaria delle Istituzioni scolastiche
e formative viene confermata nell’approssimazione con cui si considera il ruolo
dei docenti, del docente tutor interno e del tutor formativo esterno.
In ordine a queste figure e ai rispettivi ruoli e funzioni dovranno essere
chiariti una molteplicità di aspetti afferenti tutti agli ambiti della
contrattazione. Non dimentichiamo, che il tutor potrebbe essere impegnato in
periodi che non coincidono con la normale attività didattica (art. 4 comma 4).
Così come sarebbe fondamentale precisare che il docente tutor interno debba
svolgere la sua attività in coerenza con le finalità ed i modelli organizzativi
definiti con il piano dell’offerta formativa. Mentre permangono ragionevoli
dubbi sul ruolo, funzioni, responsabilità del tutor esterno e dei suoi rapporti
e/o ingerenze nell’ attività didattica.
Art. 6 - Valutazione e certificazione
Anche questo aspetto è connotato da forti ambiguità. Non vi sono dubbi sul fatto
che la valutazione rappresenti uno degli aspetti più importanti della sfera
della professionalità dei docenti (comma 1), ma non è chiarito il rapporto tra
valutazione di periodi lavorativi e valutazione disciplinare e quanto influenti
possano essere le indicazioni fornite dal tutor esterno.
Infine, non sono resi espliciti i requisiti delle aziende che potrebbero
partecipare a questa esperienza e il cui giudizio avrebbe peso nella valutazione
dello studente.
Art. 9 - Risorse
Appaiono del tutto inadeguate le risorse stanziate. Elemento che renderebbe lo
strumento dell’ alternanza non una modalità didattica, ma un’ esperienza
riservata a pochi. Si attinge tra l’altro ai già esigui fondi stanziati con la
legge 440/97, vanificando gli obiettivi a suo tempo stabiliti dalla stessa legge
In conclusione.
Il principio della flessibilità negli itinerari degli allievi, orientato a far
sì che l’istruzione possa adattarsi ai ritmi di ognuno, e l’esigenza di
incentivare fasi di apprendimento nelle sedi di lavoro sono suggerimenti ed
indicazioni dell’ OCSE, acquisiti dalla Commissione europea già dal 1996, e, in
quanto tali, già sperimentati e consolidati negli istituti tecnici e
professionali . Tuttavia lo schema del decreto attuativo dell’art. 4 della Legge
53, sull’alternanza scuola/lavoro sembra orientarsi verso un adeguamento passivo
della scuola all’ambito lavorativo del territorio che non è contemplata dalle
indicazioni dell’OCSE, nè dal Parlamento europeo.
Infatti, il documento dell’ OCSE presentato a Roma il 7 maggio 1998, in cui si
esaminano le politiche nazionali dell’ istruzione, pur raccomandando di
”introdurre una certa flessibilità negli itinerari degli allievi per far sì che
l’istruzione che essi ricevono possa adattarsi agli interessi e ai ritmi di
apprendimento di ognuno”, chiarisce anche come ”l’attuazione di questa
flessibilità non sia di pregiudizio per la qualità dell’istruzione”.
Questo ultimo passo ci sentiamo di sottoscrivere totalmente.
DIRITTO - DOVERE
Art 1, comma 2
All’articolo 2, c. 1, lett. c, della Legge 53/03 si legge: “. . . nei termini
anzidetti di diritto all’istruzione e formazione e di correlativo dovere, viene
ridefinito ed ampliato l’obbligo scolastico di cui all’articolo 34 della
Costituzione, ...”.
Lo schema di decreto, all’articolo 1 comma 2, riprende testualmente la medesima
e espressione di “ridefinizione ed ampliamento”. Su questo passaggio si nutrono
seri dubbi di costituzionalità tanto in merito alla Legge quanto, ovviamente, in
merito al connesso decreto.
Se la Costituzione stabilisce il principio dell’obbligo scolastico, una legge
delega non pare che possa “ridefinire” un principio costituzionale, anche in
ragione delle conseguenze che una ridefinizione dell’obbligo scolastico
comporterebbe sul connesso principio della gratuità. Se l’art. 34 Cost. sancisce
che “la scuola obbligatoria è gratuita”, una volta ridefinito il principio
dell’obbligo scolastico (e formativo) nel senso del diritto dovere,
scomparirebbe forse la gratuità?
Da domani, infatti, tulle le Istituzioni Scolastiche, anche quelle del ciclo
primario, potrebbero (e, verosimilmente, dovranno) imporre contributi
obbligatori.
Non vorremmo che il sistema dei ticket sanitari potesse estendersi al Sistema
Nazionale di istruzione e Formazione.
Fin qui i dubbi di costituzionalità: le paventate lesioni dei principi di
obbligatorietà e gratuità finora garantiti dalla nostra Costituzione, spiegano
comunque come il parere negativo della Gilda sia di ordine civile e politico
prima ancora che sindacale
Art. 1, comma 3
Se l’art. 2, comma 1, lett. d, della L. 53/03 individua nella Scuola
dell’infanzia, nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di primo grado, e
nel Sistema dei Licei e dell’istruzione e formazione professionale, le
articolazioni del Sistema Educativo Nazionale di istruzione e formazione, non si
spiega come l’art. 1 comma 3 dello schema di decreto possa includere anche
l’apprendistato come luogo in cui si realizza tale diritto. Apprendistato che
fra l’altro non è tenuto “livelli essenziali di prestazione cui tutte le
istituzioni formative di cui all’articolo 2 comma 4” del decreto “sono tenute”,
visto che tale articolo non lo include tra le istituzioni formative.
Si ritiene che l’apprendistato vada cancellato come luogo di esercizio del
diritto all’istruzione e formazione, non essendo riconosciuto dallo stesso
decreto come istituzione formativa, ovvero che, al pari delle altre istituzioni
formative riconosciute, garantisca i prescritti livelli essenziali di istruzione
e formazione. Anche perché, per i ragazzi che volessero intraprendere quest’ultimo
percorso, resterebbe un periodo di vuoto formativo e/o distruzione, poiché prima
dei quindici anni non è prevista dalle vigenti norme l’attività di
apprendistato.
Infine, come potrebbe l’apprendistato, se fosse considerato un’articolazione del
Sistema formativo nazionale, garantire la possibilità di passaggio ad un diverso
percorso?
Art. 2, comma 4
Livelli essenziali di prestazione. Va verificata tanto nella Legge (art. 2,
comma 1, lettera e) quanto nel decreto l’espressione “se rispondenti ai livelli
essenziali di prestazione”, riferita alla validità dei titoli e delle qualifiche
che conseguono alla frequenza dei percorsi di istruzione e formazione. La Gilda
richiede una modifica formale del testo, attraverso cui si garantisca il
controllo preventivo da parte del Ministero della rispondenza ai livelli
essenziali di prestazione da parte di tulle le Istituzioni accreditate al
rilascio dei diplomi, dei titoli o delle qualifiche professionali.
Art. 7, comma 3
Vigilanza sull’assolvimento del diritto-dovere e sanzioni
La questione riguarda le sanzioni. Quali condizioni fanno scattare le sanzioni
per i responsabili?
Se la legge 53 e il connesso decreto ridefiniscono l’obbligo in diritto-dovere,
a quali norme vigenti si riferirebbe il comma 3 (“sanzioni”), se quelle norme,
al momento, vigono in relazione all’obbligo scolastico?
Si fa notare, peraltro, che i responsabili (i genitori o chi ne fa le veci) sono
tenuti solo ad iscrivere i minori, non a farli frequentare!
La Gilda si riserva di approfondire altri delicati punti nodali inseriti nella
bozza di decreto (unitarietà del sistema formativo, definizione del ruolo
fondamentale delle istituzioni scolastiche, anche per ciò che concerne la
valutazione dei crediti certificati...), per i quali sono necessarie più
specifiche riflessioni, anche di carattere giuridico, che comporterebbero
un’analisi molto più articolata di quanto i tempi di questa audizione possano
consentire.
A solo titolo d’esempio, si cita l’articolo 1, comma 5, in cui la fruizione
dell’Offerta di istruzione e formazione viene ricondotta all’art. 4, secondo
comma della Costituzione, con una discutibile assimilazione del diritto-dovere
allo studio, al diritto (“soggettivo”) dovere (“sociale”) al lavoro.